|
|

Le
cauzioni negli appalti pubblici
Ladeguatezza
delle fideiussioni per la tutela degli interessi pubblici
(Stazioni Appaltanti: artt. 75 e 113 del dlg 163/2006) e privati
(Imprese Partecipanti: art. 52 del Regolamento Isvap del 16.10.2006)
|
| Padova |
giovedì
28 giugno2007 |
ore
9.00-14.00 |
Holiday
Inn |
|
| Milano |
venerdì
29 giugno 2007 |
ore
9.00-14.00 |
Starhotel
Business Palace
|
|
| Bologna |
mercoledì
4 luglio 2007 |
ore
9.00-14.00 |
Starhotel
Excelsior |
|
| Roma |
giovedì
5 luglio 2007 |
ore
9.00-14.00 |
Jolly
Hotel Midas |
|
|

Sonia
Lazzini ,
consulente e formatore in materia
assicurativa per le Amministrazioni
pubbliche
|
|

Assuntori
di compagnia, agenti,
broker
Segretari
provinciali e comunali;
membri delle Commissioni
delle Amministrazioni pubbliche,
dirigenti, funzionari e consulenti
esterni
Responsabili unici del procedimento;
responsabili del patrimonio,
degli uffici contratti e delleconomato
Amministrazioni
pubbliche, enti
pubblici economici, società miste,
Spa con capitale pubblico, organismi
di diritto pubblico e stazioni
appaltanti operanti nei servizi
pubblici locali
|
| |
|
CREDITI
FORMATIVI 5 ORE
|
 |
|
Attestato
valido ai fini degli obblighi formativi ISVAP
Ai partecipanti,
previo superamento del test di verifica, sarà rilasciato
un attestato valido a norma degli artt. 17, 38 e 42 Regolamento
ISVAP, per agenti, broker, dipendenti, collaboratori, sportellisti
bancari e postali.
|
|
|
|
Lincontro che proponiamo ha due obiettivi:
analizzare quali sono i paletti giuridici posti dalla
nuova normativa sugli appalti pubblici per quanto concerne la legittima
richiesta delle cauzioni provvisorie e definitive;
facilitare lemissione (e quindi la tranquilla accettazione
da parte della PA) di fideiussioni che siano consone sia ai dettami
normativi, sia alle specifiche richieste del bando e che rispettino
le tutelate aspettative delle imprese partecipanti.
Partiamo da una semplice constatazione oggettiva: ad un anno
dallentrata in vigore del codice dei contratti, le problematiche
relative alle cauzioni sono sempre (più) presenti. Sulla
base quindi della lettura di tutta la giurisprudenza abbiamo inteso
suddividere gli argomenti da trattare in varie fasi.
Partiamo dalla funzione della cauzione provvisoria e dalla constatazione
che, anche se il bando nulla dice, la sua presentazione da parte
delle ditte partecipanti è oramai obbligatoria per tutti
gli appalti di qualsiasi importo (tranne laffi damento diretto
sotto i 20.000 euro).
Ma non solo. Le modalità di presentazione non sono più
a discrezione della Stazione Appaltante, ma vengono decise dalle
Imprese il cui obbligo preciso è quello di conoscere la norma
e quindi di adeguarsi ai dettami della Legge - art 75 del decreto
legislativo 163/2006 s.m.i. (anche se la lex specialis di gara dovesse
risultare in contrasto con tale disciplina).
Questa ultima affermazione non significa però che le Amministrazioni
Pubbliche non abbiano comunque un notevole margine di discrezionalità
nel decidere quali errori nella presentazione della cauzione provvisoria
possano determinare lesclusione della ditta partecipante e
quali inosservanze, invece, possono essere considerate errori scusabili.
Dal punto di vista dellintermediario assicurativo crediamo
che questo sia proprio il punto più importante al fi ne di
offrire ai propri clienti che partecipano agli appalti pubblici,
una cauzione più consona e adeguata alle esigenze che ogni
singola procedura ad evidenza pubblica comporta.
Non dobbiamo comunque dimenticarci che assieme allobbligo
di presentare cauzioni (provvisorie e defi nitive) anche negli appalti
di servizi e forniture, laltra novità è rappresentata
dal rischio di escussione di cui allarticolo 48
del citato decreto legislativo.
Le Stazioni Appaltanti infatti sono obbligate, a metà procedura,
quindi dopo lammissione delle offerte, a procedere ad un sorteggio
per la verifica del reale possesso dei requisiti di ordine speciale
che, se non dimostrati, comportano lesclusione dalla gara
ma soprattutto lescussione della provvisoria, senza alcuna
possibilità di dimostrare alcun tipo di errore formale (se
non il guasto del fax!). E indubbio quindi che una tale procedura
deve infl uire sulle scelte operative-assuntive di emissione della
garanzia provvisoria.
|
| |
|
LA CAUZIONE PROVVISORIA
Funzione della garanzia provvisoria
Obbligo di conoscere la norma primaria. Fase dellaffidamento
e fase dellaggiudicazione. Non cè bisogno di
unespressa previsione nella lex specialis di gara. E in caso
di urgenza che comporta un inizio anticipato dellappalto?
Il rischio è anche la mancata presentazione della cauzione
defi nitiva. Lelemento psicologico non ha alcuna importanza.
Le modalità di presentazione
Le precedenti norme in materia di cauzioni e di fideiussioni. La
presentazione di una polizza cauzioni è sempre ammessa. E
sufficiente che la garanzia provvisoria sia stata allegata alla
domanda di partecipazione. Lassegno circolare è equiparabile
ai contanti! Lassegno bancario non è suffi ciente.
Il documento presentato deve essere autentico! La scelta della modalità
di presentazione deve rimanere in capo allofferente. La richiesta
di certificazione probatoria sui poteri di fi rma del fi deiussore
è legittima. Il testo di polizza provvisoria di cui al DM
123/2004
implicitamente prevede anche limpegno ad emettere la definitiva:
valgono le condizioni di polizza. La certifi cazionedella qualità
per ottenere il dimezzamento. La presentazione in caso di Ati: intestazione
e firme.
Gli errori sostanziali e/o formali
Doverosa osservanza della par condicio. Comunque richiesta,
la cauzione va presentata a pena di esclusione. Per quanto concerne
la durata della cauzione provvisoria, vale quanto richiesto nel
bando di gara. Ci deve essere la firma del garante. Il partecipante
non può anche essere fideiussore. Il principio del il favor
partecipationis nel caso di clausole poco chiare. Sulla durata della
polizza provvisoria vale la dicitura delle condizioni generali fi
no a liberazione della ditta obbligata. La validità
della cauzione
provvisoria segue la validità dellofferta.
Il sorteggio dei requisiti di ordine speciale
La ratio della norma. Perché assegnare un termine perentorio?
E possibile chiedere una proroga? Non è ammessa lautocertificazione
Possiamo considerare come oggettiva la responsabilità
dellimprenditore? Il sorteggio va effettuato sulle imprese
ammesse: questa scelta ha la sua logica. La verifica può
essere fatta anche sugli elementi dellofferta? Obbligo di
aggiudicazione al secondo classificato, se il primo non ha dimostrato
i requisiti richiesti. Nuovo rischio della cauzione provvisoria:
mancanza del requisito relativo alla realizzazione di un certo fatturato
complessivo come indice di una sua concreta affi dabilità.
La richiesta di alcuni requisiti operativi.
Lannullamento dellaggiudicazione per la mancata comprova
dei requisiti generali
Lamministrazione ha la facoltà di verifi care il possesso
dei
requisiti soggettivi di tutti i concorrenti. È suffi ciente
una dichiarazione unica per la totalità delle persone fi
siche. Pendenza
tributaria in capo al legale rappresentante dellimpresa partecipante.
Linadempimento del pagamento degli oneri contributi è
causa di escussione della garanzia provvisoria. Collegamento formale
e/o sostanziale ed escussione della garanzia provvisoria. La mancanza
della capacità a sottoscrivere i contratti con la pa a norma
del decreto legislativo 231/2001.
LA CAUZIONE DEFINITIVA
La risoluzione del contratto e le altre inadempienze contrattuali.
Le norme sulla sicurezza nei cantieri. Rapporti fra escussione della
definitiva e risoluzione contrattuale: la mancata consegna da parte
dellappaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
Giustificato il ritardo di presentazione della polizza defi nitiva
se dovuto a difficoltà di terzi (ovvero della Compagnia di
assicurazioni che ha emesso la provvisoria). Legittima escussione
della garanzia defi nitiva a seguito di cessione di ramo di azienda
in corso di contratto.
|
|

|