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Le numerose richieste che ci pervengono dai lettori di Assinews e dai frequentatori del nostro sito ci hanno più volte messo alla frusta.

E non sempre abbiamo potuto rispondere con la giusta sollecitudine, ancorché si abbia costantemente declinato consulenze e ricerche giurisprudenziali.

Un altro principio al quale ci siamo attenuti è quello di non fare pubblicità ad alcuna compagnia, anche se ci veniva chiesto (soltanto) di segnalare le compagnie che, a nostro parere, erano le migliori in un settore piuttosto che in un altro.

Ora abbiamo deciso di varare una nuova rubrica, che abbiamo chiamato "Assinews risponde", nella quale pubblicheremo esclusivamente le domande degli abbonati e relative risposte che riteniamo possano essere di interesse generale.

Manterremo fermi i principi che hanno sempre caratterizzato il nostro dialogo con i lettori, aggiungendo che cestineremo le comunicazioni non firmate ed i messaggi che non consentono di risalire al mittente.

Inoltre, ci impegniamo a non pubblicare i nomi dei nostri interlocutori e ci riserveremo - in base alle problematiche che potrebbero emergere - di introdurre ulteriori limitazioni.

Qui a seguire vi è l'ultima domanda pervenutaci.

 

Quesito su intermediari sez. A - incarico di consulenza assicurativa (08/03/10)

Sono iscritto alla sez. A del RUI come operativo: potrei accettare un incarico di consulenza assicurativa per conto di un ente pubblico o privato?
Se si quali sono gli adempimenti?

Assinews risponde:
L’attività consulenziale in ambito assicurativo è perfettamente legittima se prestata da persona iscritta al RUI e quindi anche da iscritto alla sez. A.
L’art. 106 del codice delle assicurazioni private prevede espressamente fra le attività dell’intermediario la pura consulenza assicurativa.
Non vi sono particolari prassi da osservare, salvo prestare attenzione alla fatturazione di tale prestazione. Quando la consulenza non viene erogata per la conclusione di un contratto, essa non è beneficiaria dell’esenzione da IVA, come lo sono le provvigioni relative ai premi di assicurazione intermediati, ma la fatturazione va assoggettata ad IVA ordinaria, al conseguente versamento della stessa e ad altre incombenze burocratiche per le quali un fiscalista può essere più preciso.  Quanto detto risulta dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – IVA – n. 190/E dell’8 maggio 2008, pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Quesito su intermediari sez. A - incarico di consulenza assicurativa (08/03/10) - richiesta precisazione alla luce della ris. dell'Agenzia delle Entrate 267/E del 30.10.2009

L’ultima circolare dellAGENZIA DELLE ’ENTRATE numero 267/E del 30.10.2009 non esenta dall’applicazione dell’iva qualunque tipo di consulenza assicurativa?

Assinews risponde:
Ringraziamo il lettore per la segnalazione della “risoluzione” dell’Agenzia delle Entrate n. 267/E del 30.10.2009.
Analizzandola approfonditamente ne abbiamo tratto la conclusione che l’Agenzia delle Entrate risponde non esaustivamente all’interpello ad essa rivolto.
Infatti l’interpellante aveva dichiarato, seppure in modo non esplicito, di svolgere due distinte attività: la prima consistente in un’attività di intermediazione finanziaria assicurativa, volta a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni più adatte …; la seconda consistente nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni … per ottenere il massimo risarcimento in denaro dei danni subiti.
Orbene è noto che l’attività di intermediazione assicurativa è remunerata per prassi non solo italiana, ma universale, dalle imprese di assicurazione anche nei confronti del broker e non dagli assicurati, cosicché il compenso richiesto dall’interpellante al proprio cliente troverebbe giustificazione soltanto per un’attività diversa dall’attività di intermediazione o meglio per un’attività non accessoria o connessa con un’attività di intermediazione, ma autonoma e svincolata da essa.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame conclude per l’esenzione da I.V.A. delle attività indirizzate:
- alla consulenza e assistenza finalizzata all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi;
- alla collaborazione nella gestione o nell’esecuzione … dei contratti assicurativi stipulati.
In altre parole viene ribadita l’esenzione da I.V.A. della remunerazione percepita soltanto per le attività di intermediazione assicurativa, ovvero, come ribadito ulteriormente nel terzultimo capoverso della “Risoluzione” per le prestazioni che si concretino nell’analisi e nella successiva copertura dei rischi e nella collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni, prestazioni che rientrano tutte nell’ambito dell’attività di intermediazione, così come definita dall’art. 106 del codice delle assicurazioni private.
Come abbiamo già scritto nella risposta precedente, quando la consulenza non viene erogata per la conclusione del contratto e per le attività ad essa accessorie, essa non fruisce a nostro avviso dell’esenzione dell’I.V.A. né alla luce della risoluzione 190/E dell’8.5.2008, né ad una attenta lettura di quella in esame, in quanto non si tratta di attività di intermediazione, bensì di attività diversa, ossià di attività professionale come quella, ad esempio, svolta da un avvocato, che il broker è legittimato a prestare in materia assicurativa.
Concludiamo aggiungendo una nota che avevamo trascurato nella risposta precedente: se da un lato è vero che le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate determinano spesso un orientamento degli uffici delle imposte, è altrettanto vero che per giurisprudenza acquisita la risoluzione è applicabile soltanto al caso singolo e non assurge a dignità di norma interpretativa.

 

 

 

 

 

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