Quesito
su attività di intermediazione (12/04/2011)
Ipotizzando due agenzie di assicurazioni plurimandatarie, entrambe
costituite in distinte società srl (es. agenzia A e agenzia
B) con gli stessi agenti, che rappresentano però differenti
compagnie tra di loro (es. compagnia 1, 2. 3 per l'agenzia A
e compagnie 4, 5, 6 per l'agenzia B), che operano ufficialmente
in due ubicazioni differenti ma che in realtà si trovano
negli stessi locali (due appartamenti contigui unificati di
due condomini confinanti) e che utilizzano le stesse strutture
(fax, telefoni, centralini, ...).
Se il personale di back office, pertanto personale non iscritto
alla sezione E che svolge l'attività di intermediazione
solo all'interno del locale, è dipendente della agenzia
A, ma assiste ed intermedia prodotti delle
compagnie 4,5 e 6 (per tanto compagnie rappresentate dal loro
stesso agente ma in qualità di agente della società
B) sussistono problematiche in ordine alle disposizioni ISVAP/
RUI?
Assinews
risponde:
Non
le nascondiamo che abbiamo faticato ad ipotizzare che nella
realtà possa sorgere ed operare una struttura con finalità
di intermediazione assicurativa quale quella da lei disegnata
anche perché, essendo entrambe agenzie plurimandatarie
riferibili agli stessi agenti, le cose potrebbero essere rese
più semplici. Rispondiamo tuttavia alla sua domanda anche
se la rubrica di Assinews risponde è stata istituita
per affrontare temi di interesse generale e non particolare.
Se il personale dipendente dell’agenzia A, situata in
locali del condominio X, si sposta nei locali ubicati nel condominio
Y ove è ubicata l’agenzia B per intermediare affari
in favore delle imprese rappresentate da quest’ultima,
viene non solo a trovarsi fuori dai locali dell’agenzia
da cui dipende, ma, nel caso descrittoci, opera per un intermediario
diverso dal suo datore di lavoro con conseguenze ben più
gravi. Si tratta, infatti, da parte del dipendente di abusiva
attività di intermediazione assicurativa punibile penalmente
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da €
10.000 a € 100.000 ai sensi dell’art. 305 del codice
delle assicurazioni private, mentre per gli intermediari (i
responsabili della società agente B) che si avvalgono
di abusivi è prevista la radiazione dal RUI (art. 62,
secondo comma, lett. a), punto 10) del regolamento ISVAP n.
5/2006).