Quesito
su intermediari sez. A - incarico di consulenza assicurativa
(08/03/10)
Sono iscritto alla sez. A del RUI come operativo: potrei
accettare un incarico di consulenza assicurativa per conto
di un ente pubblico o privato?
Se si quali sono gli adempimenti?
Assinews
risponde:
L’attività consulenziale in ambito assicurativo
è perfettamente legittima se prestata da persona
iscritta al RUI e quindi anche da iscritto alla sez. A.
L’art. 106 del codice delle assicurazioni private
prevede espressamente fra le attività dell’intermediario
la pura consulenza assicurativa.
Non vi sono particolari prassi da osservare, salvo prestare
attenzione alla fatturazione di tale prestazione. Quando
la consulenza non viene erogata per la conclusione di un
contratto, essa non è beneficiaria dell’esenzione
da IVA, come lo sono le provvigioni relative ai premi di
assicurazione intermediati, ma la fatturazione va assoggettata
ad IVA ordinaria, al conseguente versamento della stessa
e ad altre incombenze burocratiche per le quali un fiscalista
può essere più preciso. Quanto detto
risulta dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
– IVA – n. 190/E dell’8 maggio 2008, pubblicata
dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Quesito
su intermediari sez. A - incarico di consulenza
assicurativa (08/03/10) - richiesta precisazione
alla luce della ris. dell'Agenzia delle Entrate
267/E del 30.10.2009
L’ultima
circolare dellAGENZIA DELLE ’ENTRATE numero 267/E
del 30.10.2009 non esenta dall’applicazione dell’iva
qualunque tipo di consulenza assicurativa?
Assinews
risponde:
Ringraziamo il lettore per la segnalazione della “risoluzione”
dell’Agenzia delle Entrate n. 267/E del 30.10.2009.
Analizzandola approfonditamente ne abbiamo tratto la conclusione
che l’Agenzia delle Entrate risponde non esaustivamente
all’interpello ad essa rivolto.
Infatti l’interpellante aveva dichiarato, seppure
in modo non esplicito, di svolgere due distinte attività:
la prima consistente in un’attività di intermediazione
finanziaria assicurativa, volta a reperire presso il mercato
nazionale ed estero le soluzioni più adatte …;
la seconda consistente nella gestione dei sinistri e nel
recupero dei danni … per ottenere il massimo risarcimento
in denaro dei danni subiti.
Orbene è noto che l’attività di intermediazione
assicurativa è remunerata per prassi non solo italiana,
ma universale, dalle imprese di assicurazione anche nei
confronti del broker e non dagli assicurati, cosicché
il compenso richiesto dall’interpellante al proprio
cliente troverebbe giustificazione soltanto per un’attività
diversa dall’attività di intermediazione o
meglio per un’attività non accessoria o connessa
con un’attività di intermediazione, ma autonoma
e svincolata da essa.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione in esame conclude per l’esenzione da I.V.A.
delle attività indirizzate:
- alla consulenza e assistenza finalizzata all’attività
di presentazione e proposta di prodotti assicurativi;
- alla collaborazione nella gestione o nell’esecuzione
… dei contratti assicurativi stipulati.
In altre parole viene ribadita l’esenzione da I.V.A.
della remunerazione percepita soltanto per le attività
di intermediazione assicurativa, ovvero, come ribadito ulteriormente
nel terzultimo capoverso della “Risoluzione”
per le prestazioni che si concretino nell’analisi
e nella successiva copertura dei rischi e nella collaborazione
nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni, prestazioni
che rientrano tutte nell’ambito dell’attività
di intermediazione, così come definita dall’art.
106 del codice delle assicurazioni private.
Come abbiamo già scritto nella risposta precedente,
quando la consulenza non viene erogata per la conclusione
del contratto e per le attività ad essa accessorie,
essa non fruisce a nostro avviso dell’esenzione dell’I.V.A.
né alla luce della risoluzione 190/E dell’8.5.2008,
né ad una attenta lettura di quella in esame, in
quanto non si tratta di attività di intermediazione,
bensì di attività diversa, ossià di
attività professionale come quella, ad esempio, svolta
da un avvocato, che il broker è legittimato a prestare
in materia assicurativa.
Concludiamo aggiungendo una nota che avevamo trascurato
nella risposta precedente: se da un lato è vero che
le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate determinano
spesso un orientamento degli uffici delle imposte, è
altrettanto vero che per giurisprudenza acquisita la risoluzione
è applicabile soltanto al caso singolo e non assurge
a dignità di norma interpretativa.