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Deducibilità Previdenza Complementare per i pensionati

in base all’articolo 8 comma 11 del decreto legge 252/2005, un pensionato può proseguire volontariamente alla contribuzione di forme di previdenza complementare purché possa vantare almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare al momento del pensionamento obbligatorio.
Quesiti:
1. Alla luce di questo, quindi un pensionato che inizia a contribuire ad un fondo pensione aperto o ad un pip, dopo essere andato in pensione, se non erro, non può portarsi in deduzione i contributi versati?
2. Il pensionato in questione può portarsi in deduzione i contributi, iniziati a versare dopo il pensionamento, versati ad un fondo pensione aperto o ad un pip a favore di un familiare a carico?

Assinews risponde:
L'oggetto del primo quesito non ha ancora trovato una pronuncia definitiva né da parte della Covip né, tantomeno, da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In attesa che la Covip possa dare delle indicazioni precise, così come è avvenuto ad esempio con l'orientamento in materia di prestazioni, oppure la stessa Amministrazione Finanziaria possa emanare una Circolare con i chiarimenti sui punti ancora controversi ( per intenderci, una circolare come la n° 29/E del 20 marzo 2001), bisogna fare riferimento alle varie interpretazioni esistenti.

Tuttavia la dottrina prevalente fornisce la seguente interpretazione che ci sentiamo di condividere:
il riferimento normativo è l'art. 13, comma 2, del Dlgs 252/2005 dove è stabilito che l'adesione a forme pensionistiche individuali possa avvenire anche da parte di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2 dello stesso decreto;
che si ritiene possibile l'adesione a forme individuali pensionistiche purche' il pensionato non abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età. Questo perché l'art. 8, comma 11, del decreto, stabilisce che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio a condizione che alla data del pensionamento l'aderente possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

In merito al secondo quesito, si espime parere positivo sulla deducibilità dei contributi versati in Fondo Aperto o Pip anche da parte di un pensionato, sempre che vengano rispettate le condizioni affinché il soggetto che versa i contributi possa dedurre l’importo dal proprio reddito. Le condizioni sono le le seguenti:

• il familiare sia effettivamente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Tuir, ossia non abbia un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro;
• I contributi versati devono essere innanzitutto dedotti dal reddito del familiare fiscalmente a carico, nei limiti di capienza, e per il residuo dal reddito di chi versa;
• La somma effettivamente deducibile non sia, sommandola ai propri contributi, superiore al limite assoluto di 5.164,57 euro

 

 

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