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Quesito
su sinistro furto in azienda
-la
ditta nostra Cliente (produttrice di pentole in alluminio) è
assicurata con polizza XXX
-la ditta ha subito un furto nel mese di Marzo 2007 che è
stato così quantificato:
€ 70.000,00 Furto (pari alla somma assicurata e già
liquidato)
€ 36.000,00 Danni ai macchinari accertati con riserva in quanto
il perito e la Compagnia ritengono non indennizzabili perchè
causati durante il furto e pertanto la somma assicurata è
già stata esaurita per il Furto delle merci.
Abbiamo elevato una controriserva motivando i danni ai macchinari
(forno e confezionatrice) indennizzabili dalla garanzia Eventi sociopolitici
relativi alla partita Incendio del Contenuto,( assicurata per €
1.400.000,00 con valore a nuovo), in quanto i danni non erano necessari
per perpetrare il furto dato che la merce era depositata su pallets
all'interno dell'Azienda.
Non essendo danni necessari per commettere il furto, come ad esempio
la rottura del portone, dovrebbero essere considerati a tutti gli
effetti atti vandalici.
Assinews
risponde:
Rispondiamo
dopo aver preso visione del testo di polizza e della documentazione.
Fatto:
la ditta assicurata ha subito un furto di merci, tempestivamente
liquidato dalla società assicuratrice con € 70.000,
importo che ha assorbito totalmente il massimale assicurato. Durante
leffettuazione del furto, però, i ladri hanno gravemente
danneggiato alcuni macchinari (un forno ed una confezionatrice),
senza che ciò fosse necessario alla perpetrazione del furto
delle merci e, quindi, per malevolenza o vandalismo.
La compagnia rifiuta di pagare questi ultimi danni perché
causati durante il furto ed essendo esaurito il massimale di questa
garanzia.
La ditta in questione è però assicurata con la medesima
polizza multirischi anche contro i danni di incendio, inclusi gli
eventi sociopolitici. La relativa garanzia prevede la copertura
dei danni materiali (
) causati ai beni assicurati (
)
da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche
in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.
La polizza, nellarticolo riguardante le esclusioni, stabilisce
tuttavia che sono esclusi i danni (
) di smarrimento,
furto, rapina, estorsione (
) avvenuti in occasione degli eventi
per i quali è prestata lassicurazione.
Per giudicare se è fondato il rifiuto della compagnia di
indennizzare i danneggiamenti causati dai ladri ai macchinari bisogna
accertare se gli stessi danneggiamenti si configurano a termini
di polizza come furto. Nel qual caso, si dovrebbe
condividere la decisione della compagnia.
Invece è da ritenere che i citati danneggiamenti siano indennizzabili,
appunto perché non si configurano come furto
(ricordiamo che la polizza esclude soltanto i danni di smarrimento,
furto, rapina, estorsione), a mente della definizione di furto
presente in contratto, per la quale il furto è il Reato
commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per
altri (
).
Considerato che non cè stata sottrazione del macchinario
e, ad abundantiam, che gli autori del danneggiamento non hanno certo
agito per trarne profitto per se stessi o per altri, levento
dannoso non può essere considerato furto e, quindi, non opera
la sopra riportata esclusione di polizza e, pertanto, il sinistro
rientra pienamente tra gli eventi sociopolitici assicurati.
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