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Quesito su informativa precontrattuale

Ho frequentato alcuni dei corsi/workshop da Voi organizzati, per ultimo quello intitolato “Rami Danni: cosa fare dal 1° luglio 2007”, relatore Mario Dal Cin.

Avrei una richiesta da sottoporVi: dall’esposizione del Dott. Dal Cin è emerso che l’informativa precontrattuale non riguarda i Rami Trasporti, il Ramo Credito e il Ramo Cauzione (eccezion fatta per i contratti rilasciati a soggetti privati), in quanto i contratti appartenenti a tali rami rientrerebbero nella categoria dei grandi rischi. Vi sarei molto grata se mi poteste fornire l’esatta definizione (nonché la fonte emittente) per l’identificazione dei cosiddetti grandi rischi.

Assinews risponde:
Per l’art. 120, comma 5, del Codice delle Assicurazioni, “Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano bei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi”.
Tale disposizione è ripresa dall’art. 49, comma 5, del Regolamento n. 5/2006, così invece recita: “Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 (e, cioè, la consegna delle informazioni di cui al mod. Allegato 7A) e dal comma 2, lettera a) (idem, allegato mod. 7B), nonché da quanto disposto dal comma 3 in relazione a tali obblighi (e, cioè, dichiarazione sottoscritta dal contraente di aver ricevuto i due modelli Allegati 7A e 7B), gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi”.

Ogni altro obbligo di comportamento rimane invece fermo, anche per i grandi rischi.

Pur tuttavia, non vi può essere dubbio che gli obblighi di informativa possono essere graduati in relazione alle caratteristiche soggettive dei contraenti e della natura e complessità dei contratti offerti (v. art. 49, comma 4, del Regolamento). Peraltro, non si deve dimenticare che l’informativa precontrattuale ha l’obiettivo di mettere il contraente in grado di “effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze” (art. 49, comma 4).
Ne consegue che nessuna informativa deve essere data quando l’offerta è formulata sulla base di un testo contrattuale completo predisposto dall’assicurando (è il caso di molte gare pubbliche). L’obbligo di informativa, inoltre, è ridotto ai minimi termini quando l’interlocutore dell’intermediario è un risk manager oppure il responsabile assicurativo di un’azienda di ragguardevoli dimensioni.

Relativamente alla scheda tecnica del prodotto ed al questionario, la questione è (in parte ) diversa. Il “documento” da noi suggerito nasce da molteplici esigenze degli intermediari:
1) opportunità di essere in grado di provare documentalmente di aver ottenuto dal cliente un consenso consapevole;
2) idem, di aver proposto un prodotto adeguato alle esigenze del cliente;
3) esatto inquadramento del rischio, sì da evitare che possa essere ingiustamente contestato all’assicurato – in caso di sinistro – di aver reso in sede precontrattuale dichiarazioni inesatte o reticenti, non avendolo l’intermediario interrogato sulle circostanze influenzanti il rischio e comunque rilevanti ai fini degli artt. 1892 ss c.c.
4) necessità di provare (almeno fino a quanto le compagnie avranno realizzato le note informative coerenti con le disposizioni del relativo Regolamento ISVAP, peraltro ancora da emanare) di aver sviscerato al cliente tutti gli aspetti significativi del contratto proposto.

 

 

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