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Quesito su obblighi informativi: preventivi RCA al telefono o fax

Stante la mostruosa normativa in atto con il nuovo regolamento, specificatamente con quanto previsto dal 01/07/2007, è ancora consigliabile e/o possibile rilasciare preventivi RCA per telefono e/o proporne via fax e/o via posta sia cartacea che elettronica?

Assinews risponde:
Il quesito è solo apparentemente semplice e, quindi, consigliamo vivamente di riproporlo all’ISVAP, in quanto implica un giudizio su cosa – in ambito assicurativo – si deve intendere per vendita a distanza.

Gli obblighi di comportamento previsti dalla normativa ISVAP entrata in vigore col 1° luglio 2007, per quanto qui interessa, sono costituiti dalla consegna al cliente di due documenti:
a) il c.d. “Allegato 7A”, nel quale sono indicati gli obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari assicurativi; e tale documento deve essere consegnato “in occasione del primo contatto” (art. 49, comma 1);
b) il c.d. “Allegato 7B”, nel quale il cliente viene informati di chi ha di fronte, degli eventuali conflitti di interesse, ecc.
Oltre a predetti documenti, da consegnare prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione, l’intermediario deve consegnare al cliente la documentazione precontrattuale e contrattuale.

Quale lo scopo di questa informativa? Mettere il cliente nelle condizioni di conoscere almeno gli aspetti essenziali del contratto che si accinge a sottoscrivere e di valutarne l’adeguatezza in rapporto alle proprie esigenze. Insomma, si vuole che il cliente possa decidere con cognizione di causa o, per dirla in termini più attuali, che il consenso espresso sia informato.

Tutta questa tiritera per affermare che il rilascio di un semplice preventivo (con qualsiasi mezzo avvenga) implica soltanto la consegna al cliente dell’allegato 7A, nei termini sopra ricordati. Poiché la consegna non può avvenire per telefono, essa potrà essere inviata per fax o per posta elettronica. In mancanza di questi mezzi di comunicazione, all’intermediario non resterà altro da fare di invitare il cliente a recarsi nei propri uffici e qui ritirare il citato Allegato 7A. L’unica alternativa ammessa è quella prevista dall’art. 51, che consente di anticipare verbalmente l’informativa (e di far seguito solo successivamente con l’informativa in forma scritta). Ma tale alternativa è ammessa soltanto se è il cliente a richiederla o quando è necessaria la copertura immediata del rischio. Ovvio che se il preventivo non da luogo ad emissione di contratto, l’informativa scritta può essere omessa, decorrendo il termine di due giorni dalla conclusione (mancata) del contratto.

Relativamente, infine, alla proposta di contratti assicurativi via fax e/o via posta cartacea o elettronica, ricordiamo che questa ben potrebbe configurarsi come “vendita a distanza”, regolata dagli artt. da 58 a 61del Regolamento n. 5/2006 ed all’ivi richiamato D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, ai quali rinviamo.

 

 

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