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Quesito su obblighi informativi e adeguatezza

Avrei dei quesiti riguardo ai nuovi adempimenti informativi a carico degli intermediari assicurativi che sono entrati in vigore dal 01 luglio 2007 in base al regolamento n.5 ISVAP.
Riepilogando, correggetemi se sbaglio, è obbligatorio consegnare ai clienti:
1. l’allegato 7 A al primo contatto con il cliente;
2. l’allegato 7B al momento di stipula di nuovi contratti assicurativi o di modifica di contratti preesistenti;
3. la proposta/questionario al momento della formulazione della proposta assicurativa/preventivo.

Primo dubbio: cosa si intende per primo contatto? Esempio: un mio vecchio cliente con una polizza auto che vuole emettere un nuovo contratto, ad esempio, per la casa è da considerarsi nuovo contatto?
Secondo dubbio: la proposta/questionario deve essere formulata quando un cliente modifica un contratto preesistente? Ad esempio, per una polizza rc.auto + incendio e furto quando ,al momento della scadenza annuale, si diminuiscono i capitali assicurati per l’incendio e furto vista la riduzione del valore commerciale del veicolo assicurato?
Terzo dubbio: l'allegato 7 A, se consegnato tramite il sub-agente, deve indicare sia i dati dell'agente generale che i dati del sub-agente? Quali sono i dati da indicare eventualmente dei due intermediari?

Assinews risponde:
Vediamo di rispondere per quanto possibile.
La prima regola da mandare a memoria, in queste circostanze, è che ASSINEWS non è l’ISVAP, l’unico che può dare risposte eventualmente pponibili al medesimo. Fuori di metafora, è bene che i quesiti vengano inviati all’ISVAP.

E’ sostanzialmente corretto quanto riferisce nei punti 1 e 2, quanto al punto 3, invece, Lei riprende il nostro suggerimento, peraltro fatto proprio anche dall’AIBA ma, guarda caso, dall’ANIA solo riguardo l’adeguatezza dei contratti, poca cosa (pur se importante) rispetto a quanto da noi indicato.
Aggiungiamo che l’intermediario che provvederà alla stesura della proposta/questionario, dovrà consegnarne obbligatoriamente copia al cliente, una volta che questo avrà sottoscritto tale documento (giusto quanto dispone l’ultima parte dell’art. 53 del Regolamento 5/2006.

Primo dubbio: riteniamo che si debba intendere qualsiasi contatto intervenuto col cliente – e quale che sia il cliente, nuovo o vecchio – a partire dall’entrata in vigore dell’art. 49 del Regolamento (1° luglio 2007). Infatti, solo a partire da tale data vige l’obbligo di consegnare al contraente un documento (l’allegato 7A) dal quale risultano gli obblighi di comportamento cui ogni intermediario si deve attenere, obblighi prima di allora inesistenti.

Secondo dubbio: la questione è, piuttosto, cosa si deve intendere per “modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche” (art. 49, comma 2, seconda parte della lett. a) del Regolamento 5/2006). Comunque sia, non riteniamo che l’aggiornamento al ribasso della somma assicurata possa essere considerata “modifica di rilievo”.

Terzo dubbio: L’allegato  7A contiene soltanto l’elencazione degli obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari tutti, senza alcuna differenziazione. Ha quindi contenuto identico per tutti gli intermediari.

 

 

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