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Quesito su RCA
Coesistenza di garanzia indiretta e di garanzie dirette

Tizio assicura il veicolo X con le garanzie:
1) RCA;
2) Guasti Accidentali (Kasko), nella forma completa.
Tizio stipula anche una polizza Infortuni del conducente.
Dopo qualche giorno ha un sinistro con l'auto guidata da Caio; si applica l' indennizzo diretto in quanto i veicoli coinvolti sono due, immatricolati in Italia ecc.
Tizio, conducente, subisce un infortunio.
Vi è da precisare che Tizio ha pienamente ragione e il sinistro è accaduto subito dopo che egli (lavoratore dipendente) era uscito dal posto di lavoro e che in quella zona non vi esiste servizio di trasporto da parte di mezzi pubblici.
Facciamo anche l'ipotesi caso che non sia applicabile l'indennizzo diretto ma l'art 148
del codice delle assicurazioni ovvero la procedura ordinaria (es. a seguito di tamponamento
a catena), ferma però l'assenza totale di responsabilità da parte di Tizio.
Come e da chi sarà liquidato e per i danni alla persona e/o alle cose?
E il regolamento Isvap n 5 del 16 ottobre 2006 (purtroppo non ho potuto partecipare al vostro work shop) per quanto riguarda proprio le "aspettative" di Tizio?
A) Indennizzo diretto: compagnie coinvolte: Alfa, che assicura Tizio, e Beta.
B) Procedura ordinaria: compagnie coinvolte: Alfa, che assicura Tizio, e Gamma, che assicura Mevio, responsabile dei sinistro.

Assinews risponde:
Nel caso di risarcimento diretto (caso A), la compagnia Alfa risarcisce:
- i danni alla persona subiti da Caio, se e in quanto contenuti nel limite di 9 punti di danno biologico;
- i danni alle cose alle cose subiti da Caio (cose indossate o trasportate);
- i danni alle cose alle cose subiti da Tizio (i danni al veicolo X).
Nel caso B, la compagnia Gamma risarcisce tutti i danni sopra indicati.

Il quesito del lettore sembra peraltro incentrato sulla coesistenza della garanzia kasko per quanto attiene i danni subiti dal veicolo X.
Nel caso A, Tizio si rivolgerà al proprio assicuratore (Alfa) chiedendo sia l'indennizzo spettantegli dalla polizza kasko sia il risarcimento secondo la procedura di risarcimento diretto, ovviamente senza poter ottenere entrambi, bensì soltanto il migliore, ovvero quello più cospicuo.
Nell'ipotesi che Tizio abbia pienamente ragione, l'indennizzo ottenuto secondo la procedura di risarcimento diretto appare preferibile, in quanto non sarà applicata alcuna franchigia (presente molto probabilmente sulla polizza kasko), Tizio potrà richiedere il fermo tecnico, ecc.

Nel caso B, le cose non sono molto dissimili.
Pensiamo che Tizio abbia interesse a chiedere alla compagnia Alfa la liquidazione del sinistro spettantegli secondo la garanzia kasko soprattutto se, per qualsivoglia motivo, tardasse la liquidazione da parte della società Gamma e, ancora di più, se Tizio dovesse muovere un'azione giudiziaria nei confronti di Gamma.
Naturalmente, una volta ottenuto da Gamma quanto spettantegli, Tizio sarà tenuta a restituire alla società Alfa l'indennizzo da questa ricevuto, per non incorrere in un illecito arricchimento.

Poiché pensiamo che la polizza infortuni sia stata stipulata nella forma anonima (cioè assicurante chiunque alla guida del veicolo X) e non sia priva della rinuncia alla rivalsa, Tizio avrà diritto all'indennizzo, senza alcuna rivalsa da parte della società Alfa.

Il riferimento del lettore al Regolamento ISVAP n. 5/2006 sulla intermediazione assicurativa è troppo vago perché noi si possa rispondere su tale punto.

 

 

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