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Quesito sulla clausola "Valore a nuovo"

Vorrei sapere se può verificarsi il caso che nell'assicurazione con l'estensione "valore a nuovo", anche in assenza una clausola contrattuale che limiti l'indennizzo al doppio o al triplo del valore in stato d'uso, l'assicuratore possa eccepire un indebito arricchimento dell'assicurato e di conseguenza ridurre l'indennizzo che sarebbe dovuto sulla base della predetta estensione di garanzia, qualora vi sia un rapporto tra i due valori ("in stato d'uso" e "a nuovo") superiore a 1 a 3.

Assinews risponde:
Riformulando il quesito, il lettore vuole sapere se l'assicuratore può ridurre l'indennizzo derivante dall'applicazione della condizione particolare "valore a nuovo", anche in assenza, nella condizione stessa, di un limite pari a due o a tre volte il valore dei beni assicurati secondo il loro "stato d'uso", eccependo un indebito arricchimento dell'assicurato.
In linea generale (e teorica) la risposta non può che essere positiva.
L'estensione di garanzia "valore a nuovo" (ci riferiamo ovviamente all'assicurazione incendio) è di per sé pericolosa per l'assicuratore, prestando il fianco ad abusi e speculazioni da parte dell'assicurato, tanto che nella relativa clausola sono imposti all'assicurato specifici obblighi da rispettare nel rimpiazzo delle cose colpite dal sinistro.
L'accennata pericolosità raggiunge un grado molto elevato quando l'assicuratore rinunci, non ponendone alcuna, alla limitazione classica del doppio nel rapporto tra i due valori già citati.
Poiché è sperabile che l'assicuratore prima di concludere il contratto con tale condizione particolare abbia debitamente ispezionato i beni da assicurare, accertando che, ad esempio, non gli venga chiesto di assicurare macchinari al limite dell'usura o tecnologicamente obsoleti, contestazioni in caso di sinistro si potrebbero avere solo nel caso in cui l'assicurato abbia dolosamente sostituito i beni assicurati con altri diversi da quelli ispezionati, nonché, è pensabile, sia stato poi l'autore di un "sinistro intenzionale".
In tal caso, è ovvio, si avrebbe non tanto l'eccezione di un indebito arricchimento, quanto la reiezione totale del sinistro.
Naturalmente, oltre a questo caso limite, potrebbero esservene molti altri, ma non vorremmo inoltrarci in una casistica complessa quanto teorica.
Osserviamo infine che non può avere alcuna rilevanza il superamento o no di un di un rapporto 1 a 3 tra i valori più volte citati.

 

 

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