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Quesito
sulla clausola "Valore a nuovo"
Vorrei
sapere se può verificarsi il caso che nell'assicurazione
con l'estensione "valore a nuovo", anche in assenza una
clausola contrattuale che limiti l'indennizzo al doppio o al triplo
del valore in stato d'uso, l'assicuratore possa eccepire un indebito
arricchimento dell'assicurato e di conseguenza ridurre l'indennizzo
che sarebbe dovuto sulla base della predetta estensione di garanzia,
qualora vi sia un rapporto tra i due valori ("in stato d'uso"
e "a nuovo") superiore a 1 a 3.
Assinews risponde:
Riformulando il quesito, il lettore vuole sapere se l'assicuratore
può ridurre l'indennizzo derivante dall'applicazione della
condizione particolare "valore a nuovo", anche in assenza,
nella condizione stessa, di un limite pari a due o a tre volte il
valore dei beni assicurati secondo il loro "stato d'uso",
eccependo un indebito arricchimento dell'assicurato.
In linea generale (e teorica) la risposta non può che essere
positiva.
L'estensione di garanzia "valore a nuovo" (ci riferiamo
ovviamente all'assicurazione incendio) è di per sé
pericolosa per l'assicuratore, prestando il fianco ad abusi e speculazioni
da parte dell'assicurato, tanto che nella relativa clausola sono
imposti all'assicurato specifici obblighi da rispettare nel rimpiazzo
delle cose colpite dal sinistro.
L'accennata pericolosità raggiunge un grado molto elevato
quando l'assicuratore rinunci, non ponendone alcuna, alla limitazione
classica del doppio nel rapporto tra i due valori già citati.
Poiché è sperabile che l'assicuratore prima di concludere
il contratto con tale condizione particolare abbia debitamente ispezionato
i beni da assicurare, accertando che, ad esempio, non gli venga
chiesto di assicurare macchinari al limite dell'usura o tecnologicamente
obsoleti, contestazioni in caso di sinistro si potrebbero avere
solo nel caso in cui l'assicurato abbia dolosamente sostituito i
beni assicurati con altri diversi da quelli ispezionati, nonché,
è pensabile, sia stato poi l'autore di un "sinistro
intenzionale".
In tal caso, è ovvio, si avrebbe non tanto l'eccezione di
un indebito arricchimento, quanto la reiezione totale del sinistro.
Naturalmente, oltre a questo caso limite, potrebbero esservene molti
altri, ma non vorremmo inoltrarci in una casistica complessa quanto
teorica.
Osserviamo infine che non può avere alcuna rilevanza il superamento
o no di un di un rapporto 1 a 3 tra i valori più volte citati.
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