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Quesito su adeguatezza rami danni

Buongiorno, ho partecipato proprio ieri al vs workshop a Torino sulle nuove direttive a cui ci si deve attenere nel ramo danni a partire al 01 luglio 2007.

Il corso è stato molto interessante come sempre, e purtroppo, il tempo è stato tiranno e sono dovuto andare via prima di porre alcune domande al riguardo.
Due domande del vs questionario mi hanno fatti molto pensare e mi lasciano dei dubbi in merito:

- L'intermediario risponde del fatto illecito commesso dal proprio "produttore libero" al quale non sia legato da alcun rapporto di lavoro dipendente?
- L'assicuratore che ha risarcito l'assicurato del danno patito in conseguenza del fatto di aver stipulato una polizza inadeguata ha azione di rivalsa nei confronti dell'intermediario per il cui tramite venne concluso il contratto?

Quindi, innanzitutto, in caso di mancata consenga o consegna non conforme alla legge della nota informativa al cliente quando si prefigura la responsabilità a carico dell'impresa assicurativa, dell'agente generale iscritto alla sezione A, e del sub-agente iscritto alla sezione E (se è quest'ultimo ad aver stipulato la polizza danni)?
Il cliente fa sempre causa direttamente all'impresa di assicurazione oppure all'intermediaro che ha stipulato la polizza?
Se la polizza è stata stipulata per il tramite di un intermediario iscritto alla sezione E (che dipende da un agente generale), il cliente fa causa alla compagnia eppoi la compagnia fa azione di rivalsa a chi?

Assinews risponde:
1^ domanda: l’intermediario risponde del fatto illecito commesso dal proprio “produttore libero” al quale non sia legato da alcun rapporto di lavoro dipendente?
Risposta: L’art. 119 del Codice delle assicurazioni, al comma 3, stabilisce tra l’altro che l’intermediario iscritto alla sezione A o B o D del RUI “è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti” nella sezione E del RUI. La norma citata, dunque, non fa dunque alcuna distinzione tra dipendenti e non dipendenti.

2^ domanda: L’assicuratore che ha risarcito l’assicurato del danno patito in conseguenza del fatto di aver stipulato una polizza inadeguata ha azione di rivalsa nei confronti dell’intermediario per il cui tramite venne concluso il contratto?

Risposta: certamente, l’assicuratore ha ogni diritto di pretendere il rimborso del danno risarcito al terzo per colpa dell’intermediario, a meno che si tratti di broker, iscritto alla sezione B. In questo caso, infatti, non vi può essere responsabilità dell’impresa, ma una responsabilità professionale contrattuale del broker.

Per quanto riguarda invece la sua domanda "Quindi, innanzitutto, in caso di mancata consenga o consegna non conforme alla legge della nota informativa al cliente quando si prefigura la responsabilità a carico dell'impresa assicurativa, dell'agente generale iscritto alla sezione A, e del sub-agente iscritto alla sezione E (se è quest'ultimo ad aver stipulato la polizza danni)? Il cliente fa sempre causa direttamente all'impresa di assicurazione oppure all'intermediaro che ha stipulato la polizza? " la tendenza della S.C. è di ritenere l'impresa sempre responsabile del fatto di qualsiasi intermediario, e quest'ultimo sempre responsabile del fatto commesso da qualunque suo collaboratore. Il cliente fa sempre causa direttamente all'impresa di assicurazione oppure all'intermediaro che ha stipulato la polizza? Nella prassi il cliente preferisce "prendersela" con l'impresa.

"Se la polizza è stata stipulata per il tramite di un intermediario iscritto alla sezione E (che dipende da un agente generale), il cliente fa causa alla compagnia eppoi la compagnia fa azione di rivalsa a chi? "

L'azione di rivalsa èsia nei confronti dell'agente generale, sia nei confronti dell' "E", sia nei confronti di tutti e due insieme.

 

 

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