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Quesito su Rami danni
disdetta a polizza cointestata

Polizza poliennale con contraente multiplo (padre - figlio), scadenza 06/2007, disdetta spedita in data 22/03/2007 e firmata dal solo figlio in quanto il padre è nel frattempo deceduto; la compagnia oppone diniego alla validità in quanto richiede che la disdetta sia firmata dal figlio e dagli eredi congiuntamente.
A chi la ragione?

Assinews risponde:
Ci sia consentito osservare che siamo, per il caso esposto, nel regno dell'assurdità.
Innanzitutto il "contraente multiplo" o, come si dice, la "polizza cointestata", non ha alcuna ragione di essere, salvo eventualità che, nella realtà, si possono contare sulle dita di una mano.
E' una pratica, che secondo noi deriva dal trascurare completamente sia le norme del codice civile, sia le stesse condizioni generali di assicurazione delle polizze assicurative.
Significa, in altri termini, prevedere la possibilità che una polizza di assicurazione non contempli assicuratore e contraente, ma assicuratore e due, tre, n contraenti.
Si pensi, ad esempio, al caso di due fratelli e due loro zii che assicurino contro l'incendio una casa in comproprietà pervenuta loro per successione ereditaria dal rispettivo padre e fratello.
La polizza dovrebbe recare quale contraente: "Maria Rossi per 1/6, Giovanni Rossi per 1/6, Anna Rossi per 1/3 e Filippo Rossi per 1/3"?
E ove così non fosse, e contraente fosse Maria Rossi per l'intero valore della casa, in caso di distruzione totale a seguito di incendio, l'assicuratore indennizzerà solo Maria Rossi, per 1/6 del valore assicurato?
Per venire alla domanda del lettore, il rifiuto della società assicuratrice di considerare valida la disdetta, ci sembra anch'esso assurdo.
Sia perché immaginiamo che la polizza non rechi una clausola secondo la quale "i diritti e i doveri nascenti dal contratto debbono essere esercitati dai contraenti congiuntamente" e, di conseguenza, può considerarsi valida questa ipotesi quanto quella opposta, cioè di un esercizio disgiunto.
Sia perché, è nostra ferma convinzione, nell'applicazione del contratto assicurativo deve valere il principio fondamentale sancito dall'art. 1175 del codice civile del codice civile:
"1175. Comportamento secondo correttezza. - Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ".

Il che significa che se fossimo l'impresa assicuratrice che ha formulato la richiesta espostaci dal lettore, dubiteremmo molto di un esito a noi favorevole di un'eventuale azione legale.

 

 

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