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Rami danni non auto
Quesito su modalità della disdetta


La richiesta di rescindibilità di un contratto poliennale deve essere formalizzata con raccomandata a.r. o è valido anche un fax o una e-mail?

Assinews risponde:
Riteniamo che il lettore si riferisca ai contratti assicurativi dei rami danni non auto, in quanto per il ramo RCA nessun dubbio può sorgere dalla lettura dell'art. 172 del Codice delle Assicurazioni.

Per i rami non auto si applica il 1° comma dell'art. 1899 c.c., del quale riportiamo, per chiarezza, il testo anteriore alla modifica che vi ha apportato il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, e quello conseguente alla modifica stessa.

Testo precedente:

1899. Durata dell'assicurazione - L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante lettera raccomandata.

Testo vigente:

1899. Durata dell'assicurazione - L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. con preavviso di 60 giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.


E' agevole rilevare come nel testo oggi vigente non appaia più alcuna indicazione sulle modalità del preavviso, mentre in quello originario si prevedeva una raccomandata senza avviso di ricevimento.

E' notorio che l'"anche" , riferito alla raccomandata, era inteso a vietare e modalità più onerose per l'assicurato, quale la necessità di presentarsi in agenzia e di sottoscrivere una processo verbale di disdetta, cosa che un tempo era prescritta da alcune società assicuratrici.

Ciò premesso, non può che applicarsi la specifica normativa contrattuale della polizza che l'assicurato o l'assicuratore intendono risolvere, ovvero per la quale una della parti intende impedire il rinnovo tacito, normativa che, di regola, prevede una raccomandata senza a.r.

Questa soluzione appare confermata dal fatto che sono le Condizioni Generali di Assicurazione a fissare la durata del preavviso, da decenni fissata in misura ben inferiore ai sei mesi.

In ogni caso non ci sentiamo di escludere che in una controversia legale, il giudice non ritenga che debba applicarsi, per analogia, il 2° comma del citato art. 172 del Codice delle Assicurazioni, il quale prevede, quale modalità per il recesso, anche il fax, oltre alla raccomandata.
Potrebbe, sempre il giudice, argomentare dall'inciso "senza oneri" del nuovo testo, inteso ovviamente a vietare che siano poste a carico dell'assicurato penali di storno, rifusioni di sconti di poliennalità e simili, ma del quale si potrebbe dare una interpretazione estensiva.

Ne traiamo la conclusione, ringraziando il lettore per la domanda tutt'altro che banale, che le società assicuratrici dovranno riconsiderare tutto il problema del recesso, atteso che la materia della durata contrattuale è stata a dir poco rivoluzionata dal citato decreto "Bersani due".

 

 

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