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Quesito
su polizza globale fabbricati
La polizza
Globale Fabbricati della Società di assicurazioni Alfa contempla
, nella Sezione R.C.T., la seguente clausola:
"Art. ... Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale.
Se dalle stime effettuate risulta che il valore del fabbricato eccede,
al momento del sinistro, del 10% la somma assicurata, la Società
risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata
maggiorata del predetto 10% e il valore effettivo del fabbricato".
.
Alla garanzia di responsabilità civile terzi è quindi
applicabile la regola proporzionale in caso di sottoassicurazione
del fabbricato, ma se l'assicurato ai termini dell'art. 1917 c.c.
si avvalesse della facoltà di obbligare l'assicuratore al
pagamento diretto, come si comporterebbe l'assicuratore?
Non penso che l'assicuratore risarcisca direttamente il danno e
poi espleti rivalsa nei confronti dell'assicurato.
Un altro articolo
della stessa polizza della stessa Società, sempre nella Sezione
R.C.T. dispone quanto segue:
"Art.
Liniti di massimo risarcimento.
Qualora per il fabbricato assicurato esistano altre polizze di responsabilità
civile stipulate dal Condominio, dai Condòmini o da altri
Assicurati presso la Società, questa sarà tenuta a
rispondere, per ogni sinistro cagionato dalla proprietà comune,
per un importo complessivo non superiore al massimale più
elevato tra quelli presenti sui singoli contratti, fermi i limiti
di risarcimento stabiliti dal presente contratto per la parte di
responsabilità risalente all'Assicurato.
Qualora l'importo dei danni superasse il massimale sopra individuato,
i risarcimenti dovuti dalla Società in esecuzione dei singoli
contratti saranno proporzionalmente ridotti."
Poniamo il caso
che, coesistano più polizze, il cui massimale più
elevato sia 1.000.000 euro e vi sia un sinistro da risarcire di
1.500.000 euro: le altre assicurazioni stipulate dai singoli condòmini
verrebbero penalizzate e gli assicurati/comproprietari si vedrebbero
scoperti per la differenza di 500.000 euro.
E' giusta questa interpretazione? Se è così la clausola
sarebbe senz'altro iniqua, cioè abusiva.
Assinews risponde:
Rispondiamo separatamente alla due parti in
cui si compone il quesito sottoposto dal lettore.
1. Prescindendo dalla
clausola di polizza concernente la eventuale sottoassicurazione
in sé considerata, è indubbio che "l'assicuratore
che paghi direttamente al terzo il risarcimento dovutogli dall'autore
del danno (assicurato), assume la veste di surrogato, di cui all'art.
1916 c.c. " (F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale,
vol. V, Giuffrè, Milano, 1958).
Basti osservare, nella pratica, quanto sono frequenti i casi in
cui l'assicuratore si rivale verso l'assicurato per il recupero
dello scoperto che sia stato pattuito in polizza.
2. Quanto all'articolo
denominato "limiti di massimo risarcimento", esso ipotizza
e disciplina un caso singolare, che potremmo definire "coassicurazione
indiretta presso un unico assicuratore".
Si tratta infatti della coesistenza, a copertura di un unico rischio,
di più contratti di assicurazione stipulati da più
contraenti con un unico assicuratore, e quindi fuori dalla previsione
di cui all'art. 1910 c.c., ove, come noto, contraente/assicurato
è uno solo.
Il nostro parere è che l'interpretazione del lettore non
sia esatta, quanto meno basandoci su quanto ipotizzato schematicamente
dallo stesso.
Cerchiamo di spiegarci.
Siamo dell'avviso che trattandosi di una clausola che non rientra
nell'elencazione (non esaustiva) di cui all'art. 33 del D. Lgs.
6 settembre 2005, n. 206, c.d. "Codice del consumo" (già
art. 1469-bis c.c.), il giudizio sulla sua vessatorietà non
possa avvenire se non in presenza di un caso specifico, ovvero di
una controversia tra assicurato e assicuratore, ove si abbia pertanto
sia il fatto, sia l'interpretazione autentica della società
assicuratrice predisponente.
Ciò premesso, osserviamo che a stretto rigore la citata normativa
legale (art. 33 e seguenti) non sarebbe applicabile, non essendo
il condominio un consumatore secondo la definizione datane dall'art.
3 del predetto decreto legislativo, anche se non mancano dissensi
in dottrina e in giurisprudenza.
Dobbiamo aggiungere
infine che:
a) abbiamo l'impressione che la polizza cui il lettore fa riferimento
non sia di edizione recente;
b) il caso sollevato non sia di pura accademia.
Ciò induce a
chiedere ai nostri visitatori di corredare questo genere di quesiti
con le fotocopie delle condizioni complete di polizza.
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