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Quesito su polizza globale fabbricati

La polizza Globale Fabbricati della Società di assicurazioni Alfa contempla , nella Sezione R.C.T., la seguente clausola:
"Art. ... Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale.
Se dalle stime effettuate risulta che il valore del fabbricato eccede, al momento del sinistro, del 10% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del predetto 10% e il valore effettivo del fabbricato".
.
Alla garanzia di responsabilità civile terzi è quindi applicabile la regola proporzionale in caso di sottoassicurazione del fabbricato, ma se l'assicurato ai termini dell'art. 1917 c.c. si avvalesse della facoltà di obbligare l'assicuratore al pagamento diretto, come si comporterebbe l'assicuratore?
Non penso che l'assicuratore risarcisca direttamente il danno e poi espleti rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Un altro articolo della stessa polizza della stessa Società, sempre nella Sezione R.C.T. dispone quanto segue:

"Art. … Liniti di massimo risarcimento.
Qualora per il fabbricato assicurato esistano altre polizze di responsabilità civile stipulate dal Condominio, dai Condòmini o da altri Assicurati presso la Società, questa sarà tenuta a rispondere, per ogni sinistro cagionato dalla proprietà comune, per un importo complessivo non superiore al massimale più elevato tra quelli presenti sui singoli contratti, fermi i limiti di risarcimento stabiliti dal presente contratto per la parte di responsabilità risalente all'Assicurato.
Qualora l'importo dei danni superasse il massimale sopra individuato, i risarcimenti dovuti dalla Società in esecuzione dei singoli contratti saranno proporzionalmente ridotti."

Poniamo il caso che, coesistano più polizze, il cui massimale più elevato sia 1.000.000 euro e vi sia un sinistro da risarcire di 1.500.000 euro: le altre assicurazioni stipulate dai singoli condòmini verrebbero penalizzate e gli assicurati/comproprietari si vedrebbero scoperti per la differenza di 500.000 euro.
E' giusta questa interpretazione? Se è così la clausola sarebbe senz'altro iniqua, cioè abusiva.



Assinews risponde
:
Rispondiamo separatamente alla due parti in cui si compone il quesito sottoposto dal lettore.

1. Prescindendo dalla clausola di polizza concernente la eventuale sottoassicurazione in sé considerata, è indubbio che "l'assicuratore che paghi direttamente al terzo il risarcimento dovutogli dall'autore del danno (assicurato), assume la veste di surrogato, di cui all'art. 1916 c.c. " (F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Giuffrè, Milano, 1958).
Basti osservare, nella pratica, quanto sono frequenti i casi in cui l'assicuratore si rivale verso l'assicurato per il recupero dello scoperto che sia stato pattuito in polizza.

2. Quanto all'articolo denominato "limiti di massimo risarcimento", esso ipotizza e disciplina un caso singolare, che potremmo definire "coassicurazione indiretta presso un unico assicuratore".
Si tratta infatti della coesistenza, a copertura di un unico rischio, di più contratti di assicurazione stipulati da più contraenti con un unico assicuratore, e quindi fuori dalla previsione di cui all'art. 1910 c.c., ove, come noto, contraente/assicurato è uno solo.
Il nostro parere è che l'interpretazione del lettore non sia esatta, quanto meno basandoci su quanto ipotizzato schematicamente dallo stesso.
Cerchiamo di spiegarci.
Siamo dell'avviso che trattandosi di una clausola che non rientra nell'elencazione (non esaustiva) di cui all'art. 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. "Codice del consumo" (già art. 1469-bis c.c.), il giudizio sulla sua vessatorietà non possa avvenire se non in presenza di un caso specifico, ovvero di una controversia tra assicurato e assicuratore, ove si abbia pertanto sia il fatto, sia l'interpretazione autentica della società assicuratrice predisponente.
Ciò premesso, osserviamo che a stretto rigore la citata normativa legale (art. 33 e seguenti) non sarebbe applicabile, non essendo il condominio un consumatore secondo la definizione datane dall'art. 3 del predetto decreto legislativo, anche se non mancano dissensi in dottrina e in giurisprudenza.

Dobbiamo aggiungere infine che:
a) abbiamo l'impressione che la polizza cui il lettore fa riferimento non sia di edizione recente;
b) il caso sollevato non sia di pura accademia.

Ciò induce a chiedere ai nostri visitatori di corredare questo genere di quesiti con le fotocopie delle condizioni complete di polizza.

 

 

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