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Quesito su RCA
trasportati su autoveicoli aziendali


Le vorrei porre alcune domande, per poter avere chiarimenti sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per le autovetture Van (autocarri per il trasporto cose uso proprio), gli stessi autocarri, e le autovetture aziendali.
In questi veicoli, i trasportati (passeggeri) ovviamente nel limite di quelli possibili nel libretto di circolazione, sono assicurati anche durante la circolazione festiva o dopo l'orario di lavoro?
Inoltre sempre i trasportati devono essere collegabili con l'attività aziendale oppure possono essere anche terzi ad essa?


Assinews risponde
:
Occorre distinguere tra veicoli immatricolati come autocarri e veicoli immatricolati come autovetture.
L'art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada definisce gli autocarri: "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse".
Ne consegue che per i trasportati su autocarri che non abbiano tale veste è operante la clausola, presente di regola in tutte le polizze RCA, che prevede l'esclusione de "i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione".
Come dovrebbe essere noto, tale esclusione - come tutte le altre del contratto di assicurazione RCA - non è opponibile al danneggiato, ma dà diritto all'assicuratore di rivalersi nei confronti dell'assicurato di quanto risarcito al terzo.

Fermo che molte polizze prevedono deroghe, più o meno ampie, alla suddetta esclusione e quindi ciascun testo contrattuale deve essere letto con cura su questo punto, ai fini assicurativi l'art. 54 del Codice della Strada viene giustamente interpretato con rigore: non sono quindi determinanti elementi quali quelli citati dal lettore, ovvero l'essere il sinistro accaduto durante il normale orario di lavoro o durante un giorno feriale.
Il Codice della Strada, poi, non prevede un generico collegamento delle persone trasportate con l'attività dell'azienda - come indica il lettore - bensì l'essere, le stesse, "addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate stesse", dal che si deduce, per fare un esempio, che se l'autocarro viaggia vuoto, a bordo deve esservi il solo conducente.

Quanto abbiamo appena detto non vale invece per i veicoli immatricolati come autovetture (art. 57, comma 1, lettera a, del Codice della Strada), per i quali l'esclusione da noi citata deve ritenersi riferita, in pratica, esclusivamente al numero delle persone che possono essere trasportate a bordo degli stessi, secondo la carta di circolazione di ciascuno.

Per le autovetture aziendali l'assicurato deve invece curare che il loro uso, non contemplato dal Codice della Strada, non faccia parte delle dichiarazioni precontrattuali e quindi abbia incidenza sull'applicazione del premio, per quanto si debba pensare trattarsi di una evenienza abbastanza rara.

 

 

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