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Quesito su RCT Aziende


In ambito di polizze RCT Aziende, ove vi sia anche l'estensione della garanzia alla RC Personale dei dipendenti dell'azienda, e dove l'art."Oggetto dell'assicurazione" non riporti la frase "vale anche per la RC derivante all' Azienda assicurata per fatto doloso di persone di cui deve rispondere", la stessa (la Rc dell'Azienda per fatto doloso di suoi dipendenti) deve comunque intendersi assicurata in base al disposto dell'art. 1900 comma 2° codice civile? Oppure devo ritenerla esclusa in base al disposto dell'art. 1917 comma 1°??
Qualora fosse ritenuta assicurata vi sarebbe sicuramente una rivalsa (dato la dolosità dell'azione del dipendente) dell'assicuratore nei confronti della persona fisica agente. L'azione di rivalsa non avverrebbe nel caso di colpa grave in quanto il dipendente risulterebbe assicurato grazie all'estensione di garanzia.
E' corretto quanto esposto?


Assinews risponde
:
Con l'ulrima edizione della polizza R.C. Generale di riferimento, l'ANIA abbandonò la formulazione che aveva sempre caratterizzato le polizze r.c. diversi, tra l'altro abrogando l'estensione della garanzia (rispetto al dettato dell'ultima parte del 1° comma dell'art. 1917 c.c., ai fatti dolosi.
Ferma restando l'esclusione dei fatti dolosi dell'assicurato, erano sempre compresi i fatti dolosi delle persone di cui l'assicurato stesso doveva rispondere. Trattandosi di azienda, i propri dipendenti ed i commessi, giusto quanto disposto dall'art. 2049 c.c.

Ciò ricordato, aggiungiamo che non riteniamo applicabile l'art. 1900 c.c. all'assicurazione della r.c., in quanto é pacifico in giurisprudenza che questa vale per tutti i fatti, ancorché gravemente colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, peraltro derogabile - come lei ben sa - con pattuizione particolare qualora le cga già non prevedano l'estensione ai fatti dolosi delle persone di cui l'assicurato deve per legge rispondere.
C'é ancora di dire, che é ben possibile (ma speriamo che mai accada!) che legittimamente l'assicuratore esplicitamente limiti la garanzia di r.c. escludendo i fatti riconducibili a colpa grave.

Ma é ciò, che sia pure per implicito, é stato realizzato con la sopra citata ultima edizione della polizza-tipo ANIA, considerato che:
a) da un lato, non compende più i fatti dolosi dei dipendenti dell'assicurato, ecc.;
b) dall'altro, esclude esplicitamente i danni causati da violazioni di leggi e norme in genere cui l''assicurato deve attenersi e, comunque, i danni conseguenti alle modalità di effettuazione dei lavori presclete dall'assicurato stesso.

Come a dire ad un assicurato R.C.A., in buona sostanza, che la garanzia non opera per i sinistro conseguenti a violazioni volontarie del Codice della strada. Oppure respingere un sinistro, adducendo che se quel lavoro (che ha causato il danno) fosse stato svolto in un modo diverso, il danno stesso (col senno di poi!) non si sarebbe verificato.

Come si quadra questa impostazione, che definire "tartufesca" é fare un complimento agli estensori della polizza tipo ed alle compagnie che l'hanno adottata, con la trasparenza tanto conclamata dal Codice delle Assicurazioni, con l'obbligo di stendere le clausole in modo chiaro, pure sancito dal CdA (art. 166), é altra cosa. Ben altra cosa, che, sembra, poco o nulla inteerssi ai soiloni dell'assicurazione italiana.

Così come gli stessi e, diciamocelo pure anche l'ISVAP, restano totalmente indifferenti agli obblighi di informativa precontrattuale gravanti sugli intermediari, sui quali grava pure il dovere di rendere chiaro al cliente ciò che non é affatto chiaro, e di presentare ai clienti stessi soltanto offerte assicurative adeguate alle esigenze dei medesimi. Ma quale adeguatezza con le polizze di r.c. diversi che ci sono sul mercato italiano?
Ma ci facciano un piacere, ci facciano!

 

 

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