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Quesito su RCA e altri rami
Interpretazione delle norme del "decreto Bersani uno" in tema di sconti rca e mandati agenziali non in esclusiva


L'art. 8 (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto) del primo decreto Bersani così recita:
In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione dì prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
1. In relazione alla dicitura dell'art. 8 posta in grassetto, desideravo sapere il suo esperto parere. Secondo una mia interpretazione, le compagnie di assicurazione, dal 1 Gennaio 2008, dovranno pubblicare tariffe uniche senza la possibilità di applicare ad esse sconti attraverso la cosiddetta "flessibilità tariffaria"? Inoltre, con il "Bersani Bis" questa imposizione è estesa anche al ramo danni?
2. A riguardo del divieto imposto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva, mi riallaccio ad una sua risposta di un quesito del 17/04/2007, ne qual lei sosteneva che: gli agenti sono liberi di assumere quanti altri mandati rami danni vogliono, peraltro senza alcun obbligo per le imprese di rilasciarli, a tal proposito le chiedo: come faranno, secondo lei, gli intermediari dal 1 Gennaio 2008, ad adempiere all'obbligo di presentare ai consumatori offerte di più compagnie senza avere i mandati?

Assinews risponde
:
Per quanto riguarda la prima delle Sue domande osserviamo che è l'intero mercato assicurativo RCA a chiedersi il significato della norma introdotta dal decreto "Bersani uno", essendo impossibile attribuirle un significato logico.
La rimandiamo all'articolo apparso su Assinews n. 168 (settembre 2006) "Osservazioni sul decreto Bersani in tema di assicurazione RCA", nel quale troverà esternate le nostre perplessità.

Sulla seconda parte della prima domanda, pensiamo che - fermo quanto abbiamo appena detto - il divieto di prezzi minimi e sconti massimi non si dovrebbe applicare anche ai rami danni diversi dal ramo RCA, non essendo tale la volontà del legislatore, ma dovendosi piuttosto pensare a un difetto di coordinamento tra le disposizioni dei due decreti legge e delle relative leggi di conversione.

Relativamente alla seconda domanda, non ci risulta che né il Codice delle Assicurazioni né il Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Regolamento sulla intermediazione) prevedano l'obbligo al quale Lei si riferisce.
La conferma viene, indirettamente, da quanto indicato nel modulo Allegato 7B (parte II) al citato Regolamento, comunque relativo all'informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse.

 

 

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