Quesito su prova di avvenuta disdetta di contratto assicurativo
(06/09/10)
Per il 31.12.2009 avevamo inviato disdetta per della
polizze alla compagnia rispettando pienamente i tempi.
Nella busta spedita avevamo inserito piu fogli di disdetta
data la quantita di polizze. Fin li tutto bene tranne
che una non veniva accettata.
L´agente in questione si difende dicendo che un
foglio non lo ha mai ricevuto e che non fosse in busta.
Sicuramente era inserito, ero presente io, il titolare
della ditta ns. cliente e la sua impiegata. Comunque
è la nostra parola contro la loro.
Circa tre mesi dopo arriva un sollecito di pagamento
al quale rispondiamo scrivendo per conoscenza anche
alla direzione centrale della compagnia, la quale ci
risponde che preferisce credere al loro agente.
Poi piu nulla fino ad ore che arriva un dercreto ingiuntivo
direttamente esecutivo per il pagamento del premio e
spese.
Per scrupolo chiamo al servizio clienti della compagnia,
il quale mi dichiara che la polizza a loro risulta stornata,
purtroppo solo telefonicamente e non me lo danno per
iscritto.
Cosa deve fare il mio cliente che aveva disdettato in
piena regola? Scrivere all´Isvap? Abbiamo gia
mandato un reclamo, ma non abbiamo sentito nulla.
Dare tutto in mano ad un legale per fare opposizione
e affrontare dei costi ingiusti?
Assinews
risponde:
Il caso posto da nostro lettore attiene, nella sostanza,
alla prova dell’avvenuta tempestiva disdetta di
un contratto assicurativo.
Premesso che la “disdetta” altro non è
che la manifestazione della volontà di uno dei
contraenti volta a far cessare il contratto, l’efficacia
di tale manifestazione si ha nel momento in cui giunge
a conoscenza dell’altra parte (si suole parlare,
in termini giuridici, di “atto recettizio”).
Se è vero che tale “atto” può
essere espresso anche non in forma scritta, è
altrettanto vero che l’avvenuto effettivo ricevimento
della dichiarazione di disdetta determina l’onere
di colui che l’ha effettuata, di provarne la tempestiva
ricezione da parte del destinatario (l’assicuratore,
appunto).
Da quanto viene riferito nel quesito, pensiamo che sia
molto difficile poter dimostrare quanto sopra riportato,
atteso che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
la prova documentale assume rilevanza essenziale.