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Quesito su prova di avvenuta disdetta di contratto assicurativo (06/09/10)

Per il 31.12.2009 avevamo inviato disdetta per della polizze alla compagnia rispettando pienamente i tempi. Nella busta spedita avevamo inserito piu fogli di disdetta data la quantita di polizze. Fin li tutto bene tranne che una non veniva accettata.
L´agente in questione si difende dicendo che un foglio non lo ha mai ricevuto e che non fosse in busta. Sicuramente era inserito, ero presente io, il titolare della ditta ns. cliente e la sua impiegata. Comunque è la nostra parola contro la loro.
Circa tre mesi dopo arriva un sollecito di pagamento al quale rispondiamo scrivendo per conoscenza anche alla direzione centrale della compagnia, la quale ci risponde che preferisce credere al loro agente.
Poi piu nulla fino ad ore che arriva un dercreto ingiuntivo direttamente esecutivo per il pagamento del premio e spese.

Per scrupolo chiamo al servizio clienti della compagnia, il quale mi dichiara che la polizza a loro risulta stornata, purtroppo solo telefonicamente e non me lo danno per iscritto.

Cosa deve fare il mio cliente che aveva disdettato in piena regola? Scrivere all´Isvap? Abbiamo gia mandato un reclamo, ma non abbiamo sentito nulla.
Dare tutto in mano ad un legale per fare opposizione e affrontare dei costi ingiusti?

Assinews risponde:
Il caso posto da nostro lettore attiene, nella sostanza, alla prova dell’avvenuta tempestiva disdetta di un contratto assicurativo.
Premesso che la “disdetta” altro non è che la manifestazione della volontà di uno dei contraenti volta a far cessare il contratto, l’efficacia di tale manifestazione si ha nel momento in cui giunge a conoscenza dell’altra parte (si suole parlare, in termini giuridici, di “atto recettizio”).
Se è vero che tale “atto” può essere espresso anche non in forma scritta, è altrettanto vero che l’avvenuto effettivo ricevimento della dichiarazione di disdetta determina l’onere di colui che l’ha effettuata, di provarne la tempestiva ricezione da parte del destinatario (l’assicuratore, appunto).
Da quanto viene riferito nel quesito, pensiamo che sia molto difficile poter dimostrare quanto sopra riportato, atteso che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la prova documentale assume rilevanza essenziale.

 

 

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