Quesito su RCA - possibilità di concedere sconti
(27/07/10)
Da tutte le parti
riceviamo quotidianamente messaggi di
sconti sulla stipula delle polizze
R.C.A, in particolare dalle compagnie telefoniche.
Volendo aderire a una carta
sconti con la quale vengono
convenzionati vari negozi,
può l'agenzia, senza tirare in
ballo la compagnia che
rappresenta, realizzare dei buoni sconto
(in questo caso pari al 10%), da accettare
al momento della
stipula di una nuova polizza auto, eventualmente
assorbibile dalla disponibilità
della flex?
A tale proposito controllando il regolamento n.
35 del 26 u.s. di recente emanazione, colpisce il fatto
che mentre nella nota informativa per i contratti
di assicurazione rami danni non auto, al punto 6 (Premi)
dell'allegato n. 6, esiste una "avvertenza"
sulla possibilità di applicare sconti sia da parte
dell'Impresa che dall'intermediario, altrettanto non si
può dire per quanto riguarda il settore R.C.A (alleg.
9) punto 6. Cosa significa tutto questo?
In altre parole può l'agenzia praticare degli sconti
senza incorrere in sanzioni o penali da parte dell'ISVAP?
Assinews
risponde:
La possiblità di applicare degli sconti sulla garanzia
RCA è prevista dal regolamento ISVAP n. 23 art.
7 "Flessibilità Tariffaria":
1. Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo,
le imprese possono utilizzare la flessibilità quale
strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa
in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio
in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
2. Le imprese che operano attraverso intermediari, nell’ipotesi
di cui al comma 1, indicano agli stessi la misura complessiva
degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato
periodo di tempo. Nel fornire le indicazioni, le imprese
non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti
praticabili ai singoli assicurati, rispetto alla tariffa
in corso.
3. Le imprese conservano evidenza documentale delle istruzioni
impartite alle proprie reti distributive.
Le compagnie devono quindi comunicare agli intermediari
la quantità di montesconti messo a disposizione
per un determinato periodo (es. 12.000 euro per tutto
il 2010), senza alcun limite in fatto di sconti applicabili
(es. non possono inidcare che il massimo sconto applicabile
per singolo cliente è del 20% o di 100 euro).
Ora, solitamente le compagnie in questa comunicazione
indicano anche la possibilità di modificare o revocare
tale assegnazione di flessibilità, pertanto ci
pare quanto meno azzardata un'iniziativa di questo tipo
senza che venga concordata con la propria direzione. Inoltre,
è nostro parere che il coupon riportato non rispetti
le informazioni minime da dare ai clienti (Su quale
garanzia è applicato lo sconto? Lo sconto è
previsto solo su un determinato profilo di rischio o su
tutti? Qual è in termini di tempo la
validità dell'iniziativa? ecc.).