Quesito su rescissione da polizza convenzione nazionale
(21/07/10)
Sono a richiedervi un chiarimento in merito alla possibilità
di applicabilità del decreto Bersani - art. 5 legge
del 2 aprile 2007 - per i singoli assicurati alla polizza
stipulata dall'ordine di appartenenza (avvocati).
Pongo questo quesito in quanto la convenzione relativa
nelle condizioni generali cita:
"art. 13 Recesso dell'Assicurato - L'assicurato può
recedere dal contratto, non prima di due anni dall'adesione,
con preavviso di 12 mesi da comunicarsi alla Cassa e alla
società".
Da questa passaggio emergono due quesiti:
1) Nei primi 24 mesi l’assicurato non può
rescindere il suo contratto?
2) Dopo i 24 mesi di adesione si può far valere
la volontà di rescissione come previsto dal ''decreto
Bersani '', cioè 60 giorni?
Premetto che sono abbastanza sorpreso sulle modalità
di disdetta tenuto conto che i soggetti assicurati appartengono
a un ordine che dovrebbe conoscere bene le modalità
di adesione/disdetta polizze assicurative.
Assinews
risponde:
Il caso proposto pone innanzitutto la necessità
di distinguere tra la “convenzione”, che dovrebbe
essere considerata alla stregua di un “contratto
quadro” al quale fanno riferimento le singole polizze-applicazione
stipulate dagli aderenti; queste ultime, dovrebbero essere
considerate come autonomi contratti assicurativi, le cui
condizioni normative sono definite “per relationem”
dalla predetta polizza convenzione.
Ciò posto, per poter decidere circa l’applicabilità
del regime del recesso di cui al cosiddetto “decreto
Bersani” - la cui facoltà si vorrebbe fosse
esercitata dai singoli associati alla convenzione in questione
- occorre preliminarmente verificare quando i singoli
contratti assicurativi / applicazioni sono stati stipulati:
se ciò è avvenuto sotto la vigenza della
disciplina dell’art. 1899 del codice civile, così
come risultante dal predetto decreto, appare del tutto
evidente che le eventuali limitazioni all’esercizio
del diritto di recesso sono da considerarsi nulle.
In tal caso, pertanto, la citata disposizione di cui all’articolo
delle condizioni generali della convenzione riportato
nel quesito, non potrebbe trovare applicazione per i motivi
appena illustrati.