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Quesito su rescissione da polizza convenzione nazionale (21/07/10)

Sono a richiedervi un chiarimento in merito alla possibilità di applicabilità del decreto Bersani - art. 5 legge del 2 aprile 2007 - per i singoli assicurati alla polizza stipulata dall'ordine di appartenenza (avvocati).
Pongo questo quesito in quanto la convenzione relativa nelle condizioni generali cita:
"art. 13 Recesso dell'Assicurato - L'assicurato può recedere dal contratto, non prima di due anni dall'adesione, con preavviso di 12 mesi da comunicarsi alla Cassa e alla società".
Da questa passaggio emergono due quesiti:
1) Nei primi 24 mesi l’assicurato non può rescindere il suo contratto?
2) Dopo i 24 mesi di adesione si può far valere la volontà di rescissione come previsto dal ''decreto Bersani '', cioè 60 giorni?
Premetto che sono abbastanza sorpreso sulle modalità di disdetta tenuto conto che i soggetti assicurati appartengono a un ordine che dovrebbe conoscere bene le modalità di adesione/disdetta polizze assicurative.

Assinews risponde:
Il caso proposto pone innanzitutto la necessità di distinguere tra la “convenzione”, che dovrebbe essere considerata alla stregua di un “contratto quadro” al quale fanno riferimento le singole polizze-applicazione stipulate dagli aderenti; queste ultime, dovrebbero essere considerate come autonomi contratti assicurativi, le cui condizioni normative sono definite “per relationem” dalla predetta polizza convenzione.
Ciò posto, per poter decidere circa l’applicabilità del regime del recesso di cui al cosiddetto “decreto Bersani” - la cui facoltà si vorrebbe fosse esercitata dai singoli associati alla convenzione in questione - occorre preliminarmente verificare quando i singoli contratti assicurativi / applicazioni sono stati stipulati: se ciò è avvenuto sotto la vigenza della disciplina dell’art. 1899 del codice civile, così come risultante dal predetto decreto, appare del tutto evidente che le eventuali limitazioni all’esercizio del diritto di recesso sono da considerarsi nulle.
In tal caso, pertanto, la citata disposizione di cui all’articolo delle condizioni generali della convenzione riportato nel quesito, non potrebbe trovare applicazione per i motivi appena illustrati.

 

 

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