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Quesito su collaborazione tra agenti nei rami danni - coassicurazione (20/07/10)

L’ISVAP in più occasioni ha ribadito che non è consentito agli agenti di collaborare, salvo nella RCA come previsto dal reg. 5/2006. Credo sia noto a tutti che quotidianamente gli agenti collaborano scambiandosi quote su polizze (e non solo nei casi in cui la propria mandante non può assumere totalmente il rischio), trattenendosi provvigioni sulle quote cedute. Ebbene, mi chiedo:
1. L’ISVAP potrà comminare sanzioni pecuniarie e/o disciplinari? Mi auguro di no, altrimenti saranno guai per la totalità degli agenti. Ho chiesto un parere a vari esperti anche noti, ma nessuno mi ha fornito una risposta chiara ed esauriente.
2. Se come spero ciò non farà incorrere in sanzioni, perché non è possibile collaborare anche per polizze emesse da colleghi agenti (soprattutto quando la propria mandante non tratta o rifiuta un rischio oppure disdice una polizza o non è competitiva ed il cliente desidera intrattenere i rapporti fiduciari con l’agente la cui mandante appunto non intende assicurare per uno dei citati motivi)?
In ambedue i casi (cessione di quote o di polizze), trattasi di collaborazione!

Inoltre, premesso che uno degli obiettivi principali del codice delle assicurazioni, relativi regolamenti e provvedimenti è quello di garantire agli assicurati maggiore trasparenza, professionalità, adeguatezza, ecc., chi può meglio garantire ciò, un agente professionista da decenni od un qualsiasi soggetto seppur bravo e serio che non si è mai occupato di assicurazioni e che dopo aver fatto un corso di 60 ore può proporre polizze di tutte le agenzie operanti sul mercato iscrivendosi alla sez. E del R.U.I.?
Mi auguro che l’ISVAP confermi presto la legittima collaborazione nei rami danni tra iscritti alla sez. A senza dover fare anche la iscrizione alla sez. E, come del resto ha riconosciuto ai broker con una FAQ.

Assinews risponde:
Risposta alla domanda n. 1:
La cessione di una quota di un rischio da parte di un intermediario iscritto nella sez. A ad impresa di assicurazione da costui non rappresentata o con il tramite di altro iscritto alla sez. A, che la rappresenta, non costituisce attività di intermediazione a favore di altra impresa. Infatti non viene ceduto il contratto in coassicurazione, che resta nel portafoglio e, quindi, nella gestione dell’agente dell’impresa delegataria, bensì viene ceduta soltanto una quota di partecipazione al rischio. E se la cessione di quota non costituisce attività di intermediazione a favore di altri, essa non viola alcuna norma e, quindi, neppure l’ISVAP avrà da eccepire alcunché. Per lo stesso motivo non è illegittima la trattenuta provvigionale dell’agente della delegataria, di solito regolata da accordi di piazza o da accordi diretti.

Risposta alla domanda n. 2:
Invece non è consentita all’iscritto in sez. A l’intermediazione di affari assicurativi per conto di imprese di assicurazione (salvo che nel ramo r.c.a. ed alla condizione che l’altro agente lo abbia iscritto in sez. E), delle quali egli non abbia preventivamente ottenuto un incarico agenziale. Si tratterebbe di attività di intermediazione, relativamente alla quale il soggetto che la esercita non potrà indicare nel mod. 7/B da consegnare al contraente della polizza l’impresa per cui opera, perché al RUI ciò non avrà riscontro. Va soggiunto che la stessa qualifica di agente implica possedere l’incarico agenziale. E poi vi sono altre implicazioni, quali l’inoperatività dell’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’agente di assicurazione, la quale è valida soltanto per le attività di intermediazione svolte dall’agente per le imprese con le quali abbia preventivamente stipulato un contratto di agenzia.

Risposta alla domanda n. 3:
Non è accoglibile la presunta incongruenza rilevata dall’interrogante, il quale osserva che ciò che non è consentito all’agente, dotato di ben altra qualificazione professionale dell’iscritto alla sez. E, è invece consentita a quest’ultimo. L’iscritto alla sez. E può intermediare affari assicurativi esclusivamente sotto la vigilanza ed il controllo di iscritto alla sez. A (agente) o B (mediatore), che sono responsabili a termini di legge del suo operato e devono provvedere ad estendere l’assicurazione di responsabilità civile professionale anche alla sua attività.

 

 

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