Quesito su collaborazione tra agenti nei rami danni -
coassicurazione (20/07/10)
L’ISVAP in più occasioni ha ribadito che
non è consentito agli agenti di collaborare, salvo
nella RCA come previsto dal reg. 5/2006. Credo sia noto
a tutti che quotidianamente gli agenti collaborano scambiandosi
quote su polizze (e non solo nei casi in cui la propria
mandante non può assumere totalmente il rischio),
trattenendosi provvigioni sulle quote cedute. Ebbene,
mi chiedo:
1. L’ISVAP potrà comminare sanzioni pecuniarie
e/o disciplinari? Mi auguro di no, altrimenti saranno
guai per la totalità degli agenti. Ho chiesto un
parere a vari esperti anche noti, ma nessuno mi ha fornito
una risposta chiara ed esauriente.
2. Se come spero ciò non farà incorrere
in sanzioni, perché non è possibile collaborare
anche per polizze emesse da colleghi agenti (soprattutto
quando la propria mandante non tratta o rifiuta un rischio
oppure disdice una polizza o non è competitiva
ed il cliente desidera intrattenere i rapporti fiduciari
con l’agente la cui mandante appunto non intende
assicurare per uno dei citati motivi)?
In ambedue i casi (cessione di quote o di polizze), trattasi
di collaborazione!
Inoltre, premesso che uno degli obiettivi principali del
codice delle assicurazioni, relativi regolamenti e provvedimenti
è quello di garantire agli assicurati maggiore
trasparenza, professionalità, adeguatezza, ecc.,
chi può meglio garantire ciò, un agente
professionista da decenni od un qualsiasi soggetto seppur
bravo e serio che non si è mai occupato di assicurazioni
e che dopo aver fatto un corso di 60 ore può proporre
polizze di tutte le agenzie operanti sul mercato iscrivendosi
alla sez. E del R.U.I.?
Mi auguro che l’ISVAP confermi presto la legittima
collaborazione nei rami danni tra iscritti alla sez. A
senza dover fare anche la iscrizione alla sez. E, come
del resto ha riconosciuto ai broker con una FAQ.
Assinews
risponde:
Risposta alla domanda n. 1:
La cessione di una quota di un rischio da parte di un
intermediario iscritto nella sez. A ad impresa di assicurazione
da costui non rappresentata o con il tramite di altro
iscritto alla sez. A, che la rappresenta, non costituisce
attività di intermediazione a favore di altra impresa.
Infatti non viene ceduto il contratto in coassicurazione,
che resta nel portafoglio e, quindi, nella gestione dell’agente
dell’impresa delegataria, bensì viene ceduta
soltanto una quota di partecipazione al rischio. E se
la cessione di quota non costituisce attività di
intermediazione a favore di altri, essa non viola alcuna
norma e, quindi, neppure l’ISVAP avrà da
eccepire alcunché. Per lo stesso motivo non è
illegittima la trattenuta provvigionale dell’agente
della delegataria, di solito regolata da accordi di piazza
o da accordi diretti.
Risposta
alla domanda n. 2:
Invece non è consentita all’iscritto in sez.
A l’intermediazione di affari assicurativi per conto
di imprese di assicurazione (salvo che nel ramo r.c.a.
ed alla condizione che l’altro agente lo abbia iscritto
in sez. E), delle quali egli non abbia preventivamente
ottenuto un incarico agenziale. Si tratterebbe di attività
di intermediazione, relativamente alla quale il soggetto
che la esercita non potrà indicare nel mod. 7/B
da consegnare al contraente della polizza l’impresa
per cui opera, perché al RUI ciò non avrà
riscontro. Va soggiunto che la stessa qualifica di agente
implica possedere l’incarico agenziale. E poi vi
sono altre implicazioni, quali l’inoperatività
dell’assicurazione della responsabilità civile
professionale dell’agente di assicurazione, la quale
è valida soltanto per le attività di intermediazione
svolte dall’agente per le imprese con le quali abbia
preventivamente stipulato un contratto di agenzia.
Risposta
alla domanda n. 3:
Non è accoglibile la presunta incongruenza rilevata
dall’interrogante, il quale osserva che ciò
che non è consentito all’agente, dotato di
ben altra qualificazione professionale dell’iscritto
alla sez. E, è invece consentita a quest’ultimo.
L’iscritto alla sez. E può intermediare affari
assicurativi esclusivamente sotto la vigilanza ed il controllo
di iscritto alla sez. A (agente) o B (mediatore), che
sono responsabili a termini di legge del suo operato e
devono provvedere ad estendere l’assicurazione di
responsabilità civile professionale anche alla
sua attività.