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Quesito su art. 240 lettera D comma 5 del codice delle assicurazioni (13/07/10)

Un cliente della compagnia Zurich Insurance Company in data 18 marzo 2009 ha inviato all’intermediario incaricato lettera di disdetta per alcune polizze rami elementari scadenti nell’aprile 2010 citando l’articolo in oggetto indicato riferendosi al trasferimento di portafoglio fatto dalla suddetta compagnia verso Zurich Insurance plc (provvedimento ISVAP N. 2742 del 19/10/2009 – Decadenza della rappresentanza generale per l’Italia di Zurich Insurance Company Ltd dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa), ma si è visto respingere la stessa in quanto la facoltà di recesso avrebbe dovuto essere esercitata entro il 30.12.2009
Premesso che l’assicurato in precedenza non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte di Zurich è corretto quanto asserito dalla compagnia?

Assinews risponde:
Dal tenore letterale della domanda rileviamo alcune possibili incongruenze che dovrebbero, a nostro avviso, essere chiarite da una più approfondita verifica della situazione e della documentazione ad essa relativa.
Innanzitutto, ci sembra impossibile che il contraente possa aver validamente esercitato il recesso di cui al comma 5° dell’art. 240 del “codice delle assicurazioni”, in quanto tale facoltà non può essere realizzata se non a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui l’ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio: nel caso di specie, come ricordato dalla lettrice, tale provvedimento è datato 19 Ottobre 2009 e l’assegnazione del portafoglio a Zurich Ins. Plc (vedasi art. 1 del Provvedimento n. 2742/2009) è avvenuta con effetto 1° Gennaio 2010.
Non risulta possibile, quindi, che la “disdetta” inoltrata il 18 Marzo 2009 possa essere stata a tale titolo intimata, perché a quell’epoca non esisteva neppure il provvedimento di cui sopra.
Ciò posto, ricordiamo che l’esercizio della facoltà di recesso di cui alla normativa in argomento, può essere esercitato solo per le polizze con durata superiore all’anno ed esplica effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di trasferimento del portafoglio: in questo frangente, troviamo non congruente la motivazione del diniego da parte della compagnia, così come ci viene riferita.
A questo punto, ferma la premessa iniziale, è necessario pure accertare se la polizza fosse o meno con tacito rinnovo, rammentando che la norma in questione stabilisce la cessazione dell’efficacia di tale clausola con la pubblicazione del provvedimento ISVAP di trasferimento, con ciò comportando la definitiva cessazione del contratto in occasione della relativa successiva scadenza annuale (in pratica, la polizza diventa “senza tacita proroga”).

 

 

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