Quesito su art. 240 lettera D comma 5 del codice delle
assicurazioni (13/07/10)
Un cliente della compagnia Zurich Insurance Company in
data 18 marzo 2009 ha inviato all’intermediario
incaricato lettera di disdetta per alcune polizze rami
elementari scadenti nell’aprile 2010 citando l’articolo
in oggetto indicato riferendosi al trasferimento di portafoglio
fatto dalla suddetta compagnia verso Zurich Insurance
plc (provvedimento ISVAP N. 2742 del 19/10/2009 –
Decadenza della rappresentanza generale per l’Italia
di Zurich Insurance Company Ltd dall’autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa
e riassicurativa), ma si è visto respingere la
stessa in quanto la facoltà di recesso avrebbe
dovuto essere esercitata entro il 30.12.2009
Premesso che l’assicurato in precedenza non aveva
ricevuto alcuna comunicazione da parte di Zurich è
corretto quanto asserito dalla compagnia?
Assinews
risponde:
Dal tenore letterale della domanda rileviamo alcune possibili
incongruenze che dovrebbero, a nostro avviso, essere chiarite
da una più approfondita verifica della situazione
e della documentazione ad essa relativa.
Innanzitutto, ci sembra impossibile che il contraente
possa aver validamente esercitato il recesso di cui al
comma 5° dell’art. 240 del “codice delle
assicurazioni”, in quanto tale facoltà non
può essere realizzata se non a seguito della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui l’ISVAP
autorizza il trasferimento del portafoglio: nel caso di
specie, come ricordato dalla lettrice, tale provvedimento
è datato 19 Ottobre 2009 e l’assegnazione
del portafoglio a Zurich Ins. Plc (vedasi art. 1 del Provvedimento
n. 2742/2009) è avvenuta con effetto 1° Gennaio
2010.
Non risulta possibile, quindi, che la “disdetta”
inoltrata il 18 Marzo 2009 possa essere stata a tale titolo
intimata, perché a quell’epoca non esisteva
neppure il provvedimento di cui sopra.
Ciò posto, ricordiamo che l’esercizio della
facoltà di recesso di cui alla normativa in argomento,
può essere esercitato solo per le polizze con durata
superiore all’anno ed esplica effetto dalla scadenza
della prima annualità successiva alla data di pubblicazione
del provvedimento di trasferimento del portafoglio: in
questo frangente, troviamo non congruente la motivazione
del diniego da parte della compagnia, così come
ci viene riferita.
A questo punto, ferma la premessa iniziale, è necessario
pure accertare se la polizza fosse o meno con tacito rinnovo,
rammentando che la norma in questione stabilisce la cessazione
dell’efficacia di tale clausola con la pubblicazione
del provvedimento ISVAP di trasferimento, con ciò
comportando la definitiva cessazione del contratto in
occasione della relativa successiva scadenza annuale (in
pratica, la polizza diventa “senza tacita proroga”).