Quesito su possibilità da parte di finanziaria
non iscritta al RUI di stipulare polizza collettiva (12/07/10)
L'art. 107 del cap prevede la non applicazione delle disposizione
dettate dal medesimo titolo IX qualora ricorrano determinati
requisiti fra cui quello che l'assicurazione copra il
rischio di deterioramento o perdita del prodotto o servizio.
Mi
chiedo:
Messo che il rischio è il deterioramento, la copertura
riguarda tutte le conseguenze del deterioramento?
In concreto, un es: Può una finanziaria non iscritta
ad alcuna sez del RUI stipulare una collettiva, abbinare
al prodotto finanziario una copertura assicurativa che
garantisca l'assistenza o la tutela legale nel caso di
deterioramento del bene acquistato (incidente o guasto)
e percepire una commissione dall'assicuratore ?
E
se la copertura la offre la concessionaria che vende l'auto?
Assinews
risponde:
Domanda n. 1: se il rischio assicurato è il deterioramento,
la copertura riguarda tutte le conseguenze del deterioramento?
Risposta: occorre riferirsi al contenuto del contratto.
Normalmente le assicurazioni coprono i danni materiali
e diretti e soltanto con patto aggiunto i danni conseguenziali,
i danni indiretti, i danni da perdita di profitto, le
spese di ritiro del prodotto difettoso, ecc..
Domanda n. 2: può una finanziaria non iscritta
ad alcuna sezione del RUI stipulare una polizza collettiva
da abbinare ad un prodotto finanziario, ecc., e percepire
una commissione dall’assicuratore? Risposta: L’art.
3 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (consultabile sul sito
www.isvap.it) al terzo comma stabilisce che è considerata
attività di intermediazione assicurativa la stipulazione
di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva
per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi
sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o
in parte, l’onere economico connesso al pagamento
del premio ed il soggetto che stipula il contratto o la
convenzione percepisca un compenso. Essendo il contraente
della polizza collettiva considerato contemporaneamente
anche intermediario nei confronti dei singoli assicurati,
è richiesta la sua preventiva iscrizione
al RUI in una delle previste sezioni, solitamente la sez.
C, se il contratto collettivo viene stipulato direttamente
con l’impresa di assicurazioni, la sez. E, se il
contratto viene stipulato tramite un agente o un broker.
Non è invece considerata attività di intermediazione
assicurativa e, quindi, non è soggetta ad alcuna
iscrizione al RUI, quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni (art. 3, sesto comma, del regolamento
ISVAP n. 5/2006): il contratto richiede solo conoscenze
sulla copertura fornita, non deve trattarsi di assicurazione
sulla vita o sulla responsabilità civile, l’attività
di intermediazione non costituisce l’attività
principale, la copertura assicurativa è accessoria
ad un prodotto o ad un servizio, l’importo del premio
annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva
del contratto, rinnovi inclusi, non eccede i cinque anni.
In questo secondo caso colui che colloca sul mercato siffatte
polizze non agisce in veste di contraente delle stesse
in forma collettiva o individuale, bensì in veste
di intermediario, ma, se ricorrono le condizioni anzidette,
senza obbligo di iscrizione in alcuna sezione del RUI.