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Quesito su possibilità da parte di finanziaria non iscritta al RUI di stipulare polizza collettiva (12/07/10)

L'art. 107 del cap prevede la non applicazione delle disposizione dettate dal medesimo titolo IX qualora ricorrano determinati requisiti fra cui quello che l'assicurazione copra il rischio di deterioramento o perdita del prodotto o servizio.

Mi chiedo:
Messo che il rischio è il deterioramento, la copertura riguarda tutte le conseguenze del deterioramento?
In concreto, un es: Può una finanziaria non iscritta ad alcuna sez del RUI stipulare una collettiva, abbinare al prodotto finanziario una copertura assicurativa che garantisca l'assistenza o la tutela legale nel caso di deterioramento del bene acquistato (incidente o guasto) e percepire una commissione dall'assicuratore ?

E se la copertura la offre la concessionaria che vende l'auto?

Assinews risponde:
Domanda n. 1: se il rischio assicurato è il deterioramento, la copertura riguarda tutte le conseguenze del deterioramento? Risposta: occorre riferirsi al contenuto del contratto. Normalmente le assicurazioni coprono i danni materiali e diretti e soltanto con patto aggiunto i danni conseguenziali, i danni indiretti, i danni da perdita di profitto, le spese di ritiro del prodotto difettoso, ecc..

Domanda n. 2: può una finanziaria non iscritta ad alcuna sezione del RUI stipulare una polizza collettiva da abbinare ad un prodotto finanziario, ecc., e percepire una commissione dall’assicuratore? Risposta: L’art. 3 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (consultabile sul sito www.isvap.it) al terzo comma stabilisce che è considerata attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento del premio ed il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. Essendo il contraente della polizza collettiva considerato contemporaneamente anche intermediario nei confronti dei singoli assicurati, è richiesta la sua  preventiva iscrizione al RUI in una delle previste sezioni, solitamente la sez. C, se il contratto collettivo viene stipulato direttamente con l’impresa di assicurazioni, la sez. E, se il contratto viene stipulato tramite un agente o un broker.

Non è invece considerata attività di intermediazione assicurativa e, quindi, non è soggetta ad alcuna iscrizione al RUI, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 3, sesto comma, del regolamento ISVAP n. 5/2006): il contratto richiede solo conoscenze sulla copertura fornita, non deve trattarsi di assicurazione sulla vita o sulla responsabilità civile, l’attività di intermediazione non costituisce l’attività principale, la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o ad un servizio, l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto, rinnovi inclusi, non eccede i cinque anni. In questo secondo caso colui che colloca sul mercato siffatte polizze non agisce in veste di contraente delle stesse in forma collettiva o individuale, bensì in veste di intermediario, ma, se ricorrono le condizioni anzidette, senza obbligo di iscrizione in alcuna sezione del RUI.

 

 

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