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Quesito su R.C. dell'intermediario assicurativo (09/07/10)

Il sig. “Rossi” è assicurato presso una compagnia da circa 15 anni con contratti aziendali e infortuni. Il rapporto era mantenuto da un sub agente (sezione E del RUI) che curava personalmente la gestione, la riforma e gli incassi dei contratti.
Il sig. Rossi non si è mai recato all’agenzia o alla sub agenzia per pagare i premi delle rate in scadenza, in quanto pensava il suo sub agente ad incassare personalmente i premi presso l’abitazione, distante diversi km da agenzia e sub agenzia. Si era così consolidato un rapporto fiduciario tra assicurato e sub agente, per cui il sig. Rossi era tranquillo, in quanto il suo Intermediario gli diceva “non ti preoccupare, passo io ad incassare i premi”.
Il sig. Rossi ha avuto un incidente stradale con gravi lesioni personali e a tale data, la rata della sua polizza infortuni era insoluta.
Il sig. Rossi informava il suo sub agente dell’accaduto, quest’ultimo si recava a casa del cliente per incassare la rata scaduta, scusandosi di non averlo fatto prima e gli consigliava, comunque, di provare a fare la denuncia alla compagnia.
Ovviamente la compagnia ha respinto il sinistro per scopertura assicurativa.

Le domande che ci poniamo sono le seguenti:
• esiste responsabilità professionale dell’intermediario?
• se sì, il sig. Rossi può richiedere il risarcimento del danno patito dal mancato incasso?
• la responsabilità grava anche sull’intermediario iscritto alla sezione A del RUI, per cui lavora il sub agente?

A ns. avviso, possono sussistere i presupposti di responsabilità professionale, se il sig. Rossi riesce a provare che il sub agente gli aveva sempre fornito il servizio di gestione dei contratti a domicilio. Il sig. Rossi non era il solo a godere di questo servizio, ma anche tutti gli agricoltori, suoi vicini di casa, assicurati con lo stesso intermediario.
Riteniamo, inoltre, che sussista responsabilità solidale tra l’agenzia principale e il suo sub agente e la risarcibilità del danno sia compresa nella garanzia RC obbligatoria degli intermediari di assicurazione.
Se ben ricordo, ad un Vs. convegno, a cui ho partecipato un paio di anni fa, il Dr. Rossetti fece proprio un esempio di un caso analogo, andato in sentenza con condanna dell’intermediario.

Assinews risponde:
L’art. 1182 del codice civile stabilisce il luogo dell’adempimento delle obbligazioni. Nel caso proposto l’obbligazione deriva al contraente dall’aver stipulato un contratto di assicurazione ed essa consiste nel dover pagare a scadenza un premio di assicurazione, il quale è costituito da una ben identificata somma di denaro.
Orbene, il terzo comma della norma suindicata prescrive che l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, ossia presso l’agenzia presso la quale venne stipulato il contratto quale rappresentante del creditore o presso la sede del creditore stesso (la compagnia di assicurazioni).

Il fatto che l’intermediario si sia sempre recato per motivi di cortesia o di servizio reso presso il contraente della polizza a riscuotere il premio non determina un cambiamento dell’anzidetta obbligazione, la quale resta invariata. Cosicché non sono attribuibili all’intermediario le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell’obbligazione gravante sul contraente, ovvero dalla macata copertura del sinistro.

Se il contraente dovesse comunque reclamare un proprio diritto al riguardo avviando un’azione legale o giudiziale, si consiglia all’intermediario di denunciare il fatto alla compagnia assicuratrice della sua responsabilità civile professionale ed a quella presso la quale venne stipulata la polizza per attivare gli interventi a difesa.

 

 

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