Quesito su R.C. dell'intermediario assicurativo (09/07/10)
Il sig. “Rossi” è assicurato presso
una compagnia da circa 15 anni con contratti aziendali
e infortuni. Il rapporto era mantenuto da un sub agente
(sezione E del RUI) che curava personalmente la gestione,
la riforma e gli incassi dei contratti.
Il sig. Rossi non si è mai recato all’agenzia
o alla sub agenzia per pagare i premi delle rate in scadenza,
in quanto pensava il suo sub agente ad incassare personalmente
i premi presso l’abitazione, distante diversi km
da agenzia e sub agenzia. Si era così consolidato
un rapporto fiduciario tra assicurato e sub agente, per
cui il sig. Rossi era tranquillo, in quanto il suo Intermediario
gli diceva “non ti preoccupare, passo io ad incassare
i premi”.
Il sig. Rossi ha avuto un incidente stradale con gravi
lesioni personali e a tale data, la rata della sua polizza
infortuni era insoluta.
Il sig. Rossi informava il suo sub agente dell’accaduto,
quest’ultimo si recava a casa del cliente per incassare
la rata scaduta, scusandosi di non averlo fatto prima
e gli consigliava, comunque, di provare a fare la denuncia
alla compagnia.
Ovviamente la compagnia ha respinto il sinistro per scopertura
assicurativa.
Le domande che ci poniamo sono le seguenti:
•
esiste responsabilità professionale dell’intermediario?
•
se sì, il sig. Rossi può richiedere il risarcimento
del danno patito dal mancato incasso?
•
la responsabilità grava anche sull’intermediario
iscritto alla sezione A del RUI, per cui lavora il sub
agente?
A ns. avviso, possono sussistere i presupposti di responsabilità
professionale, se il sig. Rossi riesce a provare che il
sub agente gli aveva sempre fornito il servizio di gestione
dei contratti a domicilio. Il sig. Rossi non era il solo
a godere di questo servizio, ma anche tutti gli agricoltori,
suoi vicini di casa, assicurati con lo stesso intermediario.
Riteniamo, inoltre, che sussista responsabilità
solidale tra l’agenzia principale e il suo sub agente
e la risarcibilità del danno sia compresa nella
garanzia RC obbligatoria degli intermediari di assicurazione.
Se
ben ricordo, ad un Vs. convegno, a cui ho partecipato
un paio di anni fa, il Dr. Rossetti fece proprio un esempio
di un caso analogo, andato in sentenza con condanna dell’intermediario.
Assinews
risponde:
L’art. 1182 del codice civile stabilisce il luogo
dell’adempimento delle obbligazioni. Nel caso proposto
l’obbligazione deriva al contraente dall’aver
stipulato un contratto di assicurazione ed essa consiste
nel dover pagare a scadenza un premio di assicurazione,
il quale è costituito da una ben identificata somma
di denaro.
Orbene, il terzo comma della norma suindicata prescrive
che l’obbligazione avente per oggetto una somma
di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore
ha al tempo della scadenza, ossia presso l’agenzia
presso la quale venne stipulato il contratto quale rappresentante
del creditore o presso la sede del creditore stesso (la
compagnia di assicurazioni).
Il fatto che l’intermediario si sia sempre recato
per motivi di cortesia o di servizio reso presso il contraente
della polizza a riscuotere il premio non determina un
cambiamento dell’anzidetta obbligazione, la quale
resta invariata. Cosicché non sono attribuibili
all’intermediario le conseguenze derivanti dal mancato
adempimento dell’obbligazione gravante sul contraente,
ovvero dalla macata copertura del sinistro.
Se il contraente dovesse comunque reclamare un proprio
diritto al riguardo avviando un’azione legale o
giudiziale, si consiglia all’intermediario di denunciare
il fatto alla compagnia assicuratrice della sua responsabilità
civile professionale ed a quella presso la quale venne
stipulata la polizza per attivare gli interventi a difesa.