Quesito su intermediari - requisiti per svolgere attività
di brokeraggio in forma societaria (08/07/10)
Attualmente siamo una Sas con mandato agenziale in monomandato
(la chiamiamo Alfa).
Ora vorremmo creare una seconda società Srl come
broker assicurativo e sviluppare tale attività
all´interno dell´agenzia (la chiameremo Beta).
Per cui vi chiediamo:
- quali sono i presupposti per l´ISVAP (iscrizione)
per svolgere l´attivitá di broker?
- è possibile che gli attuali soci agenti in monomandato
di Alfa possono essere anche soci di Beta? O dobbiamo
crearla con persone diverse?
- oppure è possibile che uno dei soci di Alfa possa
essere amministratore unico di Beta?
- l´attivita di brokeraggio di Beta puo essere svolta
all´interno dell´agenzia di Alfa?
Assinews
risponde:
I requisiti per poter esercitare attività di mediazione
assicurativa (brokeraggio) in forma societaria sono specificati
agli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento ISVAP n.
5/2006, consultabile, memorizzabile o stampabile dal sito
dell’Istituto (www.isvap.it).
Non è vietato che soggetti iscritti o non iscritti
nella sez. A del Registro unico degli intermediari assicurativi,
possano essere contemporaneamente soci di società
agenziale e di società esercente la mediazione
assicurativa (il brokeraggio) ed anche essere contemporaneamente
socio di una società ed amministratore dell’altra,
ma non amministratore di entrambe.
Quanto al fatto che l’attività di brokeraggio
e l’attività agenziale possano essere o meno
svolte negli stessi locali, non vi è alcuna norma
specifica che lo vieta. Tuttavia comportamenti di correttezza
e di trasparenza nei rapporti con i contraenti e con gli
assicurati resi obbligatori dal codice delle assicurazioni
private e dal regolamento ISVAP n. 5/2006 [cfr. art. 47,
primo comma, lett. a)] impongono all’intermediario
di agire in modo da non rendere equivoco il suo ruolo.
Cosicché, a parte la corretta indicazione sul mod.
7/B da consegnare al contraente della qualifica professionale
dell’intermediario (agente o broker), anche le insegne
dei locali e la loro strutturazione non devono essere
tali da indurre in errore le persone che vi accedono.