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Quesito su divieto sconti massimi e premi minimi – richiesta stipula polizza rami elementari per la concessione dello sconto RCA (02/07/10)

La normativa in questione (Bersani 2) ha posto come è noto, fermo l’obbligo a contrarre da parte dell’assicuratore, gli agenti nella facoltà di applicare o meno uno sconto “commerciale” ai premi RCA. Detto sconto che deve rispondere ad una media di periodo stabilità dalla mandante (o montesconti in valore assoluto) non può essere limitato nel suo ammontare percentuale sul singolo contratto, per il quale l’Agente è libero nella determinazione.
 
Ora, l’assicuratore che proponga una polizza RCA “a tariffa” e contestualmente proponga all’assicurato uno sconto sulla polizza RCA qualora egli stipuli anche un’altra polizza di ramo danni, agisce in legittimità?
In altre parole, se l’assicuratore (agente/intermediario) può proporre o meno uno sconto, può anche condizionarlo alla stipula di una polizza (casa o infortuni etc.) collaterale?

Assinews risponde:
Il regolamento ISVAP n. 23 art. 7 (flessibilità tariffaria) non pone alcuna limitazione alle politiche commerciali sull'utilizzo della flessibilità; non si agisce in legittimità, invece, se si vincola la stipula di una polizza auto (seppur applicando la flessibilità) all'acquisto di un'ulteriore garanzia o di un altro contratto (art.170 CAP - Divieto di abbinamento).

 

 

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