Quesito su divieto sconti massimi e premi minimi –
richiesta stipula polizza rami elementari per la concessione
dello sconto RCA (02/07/10)
La normativa in questione (Bersani 2) ha posto come è
noto, fermo l’obbligo a contrarre da parte dell’assicuratore,
gli agenti nella facoltà di applicare o meno uno
sconto “commerciale” ai premi RCA. Detto sconto
che deve rispondere ad una media di periodo stabilità
dalla mandante (o montesconti in valore assoluto) non
può essere limitato nel suo ammontare percentuale
sul singolo contratto, per il quale l’Agente è
libero nella determinazione.
Ora, l’assicuratore che proponga una polizza RCA
“a tariffa” e contestualmente proponga all’assicurato
uno sconto sulla polizza RCA qualora egli stipuli anche
un’altra polizza di ramo danni, agisce in legittimità?
In altre parole, se l’assicuratore (agente/intermediario)
può proporre o meno uno sconto, può anche
condizionarlo alla stipula di una polizza (casa o infortuni
etc.) collaterale?
Assinews
risponde:
Il regolamento ISVAP n. 23 art. 7 (flessibilità
tariffaria) non pone alcuna limitazione alle politiche commerciali
sull'utilizzo della flessibilità; non si agisce
in legittimità, invece, se si vincola la stipula
di una polizza auto (seppur applicando la flessibilità) all'acquisto
di un'ulteriore garanzia o di un altro contratto (art.170
CAP - Divieto di abbinamento).