Quesito
su intermediazione di rischi ubicati nella Repubblica
di S. Marino (24/06/10)
Un cliente residente nella Repubblica di San Marino si
è presentato nei miei uffici (in territorio Italiano)
per stipulare una polizza infortuni.
Ho interpellato la compagnia che mi ha informato che esistono
leggi che vietano a compagnie Italiane di stipulare polizze
danni e vita a cittadini e/o aziende sammarinesi (extra-comunitarie).
A me non risulta e vorrei conoscore il vostro parere.
Assinews
risponde:
Ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del codice delle
assicurazioni private (d.lgs. 7.9.2005, n. 209) l’autorizzazione
concessa dall’ISVAP alle imprese di assicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica è
valida non solo per l’Italia, bensì anche
per gli Stati membri della Comunità Europea, nonché
per gli Stati terzi, nel rispetto della loro legislazione.
La Repubblica di San Marino non è un Paese appartenente
alla Comunità Europea.
Ciò premesso, l’art. 22 dello stesso codice
stabilisce che l’impresa di assicurazioni che intenda
operare in uno Stato terzo sia in regime di stabilimento,
sia in regime di libera prestazione di servizi, ne deve
dare preventiva comunicazione all’ISVAP (primo comma),
che potrebbe anche inibire tale estensione di attività,
se ritiene inadeguati i presupposti finanziari e organizzativi
dell’impresa (secondo comma).
Supponendo che l’ISVAP dia il proprio nulla osta,
l’impresa di assicurazione dovrà poi ottenere
l’autorizzazione all’accesso nello Stato terzo
da parte di quest’ultimo.
Trattandosi della Repubblica di San Marino, con la quale
esistono accordi di reciprocità di natura particolare,
anche per effetto dell’assenza di frontiere, occorre
verificare se le imprese di assicurazione italiane possano
o meno svolgere attività in San Marino con o senza
particolari autorizzazioni.
La domanda a quest’ultimo quesito va girata all’ISVAP.
Anche l’intermediario, residente o domiciliato in
Italia e, se società di intermediazione, avente
sede legale in Italia, non dovrebbe essere privo di adempimenti.
Se intende come italiano intermediare rischi ubicati nella
Repubblica di San Marino (nel caso di contraente di assicurazione
infortuni residente in San Marino il rischio si considera
ivi ubicato), ritengo debba ottenere quantomeno un domicilio
professionale nella Repubblica di San Marino e ciò
in applicazione a titolo di reciprocità di quanto
previsto dall’art. 16 della legge n. 526/1999, che
equipara il requisito della residenza a quello del domicilio
professionale, consentendo agli intermediari sanmarinesi
di ottenere l’iscrizione al RUI e, quindi, di operare
in Italia.
Per quanto attiene all’attività di intermediazione
nei rapporti con la Repubblica di San Marino si rimanda
anche alla F.A.C. n. 13 rinvenibile sul sito dell’Isvap,
cliccando sulla voce (in rosso) “ Regolamento intermediari:
risposte alle domande più frequenti del mercato”.