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Quesito su intermediazione di rischi ubicati nella Repubblica di S. Marino (24/06/10)

Un cliente residente nella Repubblica di San Marino si è presentato nei miei uffici (in territorio Italiano) per stipulare una polizza infortuni.
Ho interpellato la compagnia che mi ha informato che esistono leggi che vietano a compagnie Italiane di stipulare polizze danni e vita a cittadini e/o aziende sammarinesi (extra-comunitarie).
A me non risulta e vorrei conoscore il vostro parere.

Assinews risponde:
Ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7.9.2005, n. 209) l’autorizzazione concessa dall’ISVAP alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica è valida non solo per l’Italia, bensì anche per gli Stati membri della Comunità Europea, nonché per gli Stati terzi, nel rispetto della loro legislazione.
La Repubblica di San Marino non è un Paese appartenente alla Comunità Europea.
Ciò premesso, l’art. 22 dello stesso codice stabilisce che l’impresa di assicurazioni che intenda operare in uno Stato terzo sia in regime di stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi, ne deve dare preventiva comunicazione all’ISVAP (primo comma), che potrebbe anche inibire tale estensione di attività, se ritiene inadeguati i presupposti finanziari e organizzativi dell’impresa (secondo comma).
Supponendo che l’ISVAP dia il proprio nulla osta, l’impresa di assicurazione dovrà poi ottenere l’autorizzazione all’accesso nello Stato terzo da parte di quest’ultimo.
Trattandosi della Repubblica di San Marino, con la quale esistono accordi di reciprocità di natura particolare, anche per effetto dell’assenza di frontiere, occorre verificare se le imprese di assicurazione italiane possano o meno svolgere attività in San Marino con o senza particolari autorizzazioni.
La domanda a quest’ultimo quesito va girata all’ISVAP.
Anche l’intermediario, residente o domiciliato in Italia e, se società di intermediazione, avente sede legale in Italia, non dovrebbe essere privo di adempimenti. Se intende come italiano intermediare rischi ubicati nella Repubblica di San Marino (nel caso di contraente di assicurazione infortuni residente in San Marino il rischio si considera ivi ubicato), ritengo debba ottenere quantomeno un domicilio professionale nella Repubblica di San Marino e ciò in applicazione a titolo di reciprocità di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 526/1999, che equipara il requisito della residenza a quello del domicilio professionale, consentendo agli intermediari sanmarinesi di ottenere l’iscrizione al RUI e, quindi, di operare in Italia.
Per quanto attiene all’attività di intermediazione nei rapporti con la Repubblica di San Marino si rimanda anche alla F.A.C. n. 13 rinvenibile sul sito dell’Isvap, cliccando sulla voce (in rosso) “ Regolamento intermediari: risposte alle domande più frequenti del mercato”.

 

 

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