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Quesito su incorporazione societaria - polizze in essere (17/06/10)

Se una azienda metalmeccanica incorpora un’altra società del settore come ci si comporta con le polizze in essere della società incorporata, ovvero RCT/RCO, RC prodotti, infortuni dirigenti, incendio, furto. Tutte queste polizze hanno scadenza 31/12/2010 mentre l’incorporazione è avvenuta nei primi mesi del 2010. Analoghi contratti sono in essere con l’azienda incorporante.

Assinews risponde:
La fattispecie posta va innanzitutto inquadrata nell’ambito dell’articolo 2504 bis del codice civile, che al primo comma testualmente recita: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”.
Quindi, in applicazione a tale generale principio, anche i contratti assicurativi stipulati dalla società incorporata (e perciò “estinta” a seguito della fusione) passano “di diritto” alla società che risulta dalla fusione o quella incorporante, con effetto dalla data dell’atto di fusione.
Con le necessarie riserve di verifica circa eventuali condizioni normative dei singoli contratti assicurativi coinvolti, che potrebbero stabilire una diversa disciplina per la vicenda societaria citata dal nostro cortese lettore, la norma sopra citata potrebbe comportare sul caso di specie l’effetto di vedere “duplicate” le coperture assicurative in essere, in quanto il disposto della legge non prevede la cessazione delle stesse per il fatto che sia avvenuta una fusione societaria.
Ferme le premesse appena fatte, tale complessa situazione deve essere analizzata in concreto in ogni suo dettaglio e comunque, pone la necessità di valutare attentamente almeno i seguenti aspetti:
- l’oggetto dell’assicurazione, l’attività descritta in polizza ed ogni altro presupposto di operatività delle garanzie, per ognuno dei contratti assicurativi in essere sia della società che risulta dalla fusione (o quella incorporante), nonché di quella incorporata (quella “estinta” a seguito della fusione);
- gli effetti derivanti dal disposto dell’articolo 1910 del codice civile (assicurazione presso diversi assicuratori, o coassicurazione “indiretta”);
- la regolamentazione del pagamento dei premi assicurativi, con particolare riferimento a quelli oggetto di “regolazione” e dei relativi montanti per il calcolo.

 

 

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