Quesito
su incorporazione societaria - polizze in essere (17/06/10)
Se una azienda metalmeccanica incorpora un’altra
società del settore come ci si comporta con le
polizze in essere della società incorporata, ovvero
RCT/RCO, RC prodotti, infortuni dirigenti, incendio, furto.
Tutte queste polizze hanno scadenza 31/12/2010 mentre
l’incorporazione è avvenuta nei primi mesi
del 2010. Analoghi contratti sono in essere con l’azienda
incorporante.
Assinews
risponde:
La fattispecie posta va innanzitutto inquadrata nell’ambito
dell’articolo 2504 bis del codice civile, che al
primo comma testualmente recita: “La società
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono
i diritti e gli obblighi delle società estinte”.
Quindi, in applicazione a tale generale principio, anche
i contratti assicurativi stipulati dalla società
incorporata (e perciò “estinta” a seguito
della fusione) passano “di diritto” alla società
che risulta dalla fusione o quella incorporante, con effetto
dalla data dell’atto di fusione.
Con le necessarie riserve di verifica circa eventuali
condizioni normative dei singoli contratti assicurativi
coinvolti, che potrebbero stabilire una diversa disciplina
per la vicenda societaria citata dal nostro cortese lettore,
la norma sopra citata potrebbe comportare sul caso di
specie l’effetto di vedere “duplicate”
le coperture assicurative in essere, in quanto il disposto
della legge non prevede la cessazione delle stesse per
il fatto che sia avvenuta una fusione societaria.
Ferme le premesse appena fatte, tale complessa situazione
deve essere analizzata in concreto in ogni suo dettaglio
e comunque, pone la necessità di valutare attentamente
almeno i seguenti aspetti:
- l’oggetto dell’assicurazione, l’attività
descritta in polizza ed ogni altro presupposto di operatività
delle garanzie, per ognuno dei contratti assicurativi
in essere sia della società che risulta dalla fusione
(o quella incorporante), nonché di quella incorporata
(quella “estinta” a seguito della fusione);
- gli effetti derivanti dal disposto dell’articolo
1910 del codice civile (assicurazione presso diversi assicuratori,
o coassicurazione “indiretta”);
- la regolamentazione del pagamento dei premi assicurativi,
con particolare riferimento a quelli oggetto di “regolazione”
e dei relativi montanti per il calcolo.