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Quesito su intermediari - art. 57 regolemento 5/2006 - conservazione della documentazione sui conratti conclusi (08/06/10)

Vi preghiamo di voler fornirci un chiarimento relativamente all`articolo n. 57 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006, ed in particolare al comma 1, lettera b ("Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa.").

Secondo la disposizione citata, il broker è tenuto, quindi, alla conservazione dell`esemplare di sua spettanza del contratto concluso.

È necessario, però, che anche l`esemplare broker sia firmato dal contraente ed archiviato dal broker per cinque anni se l`assicuratore riceve un esemplare del contratto firmato in originale dal contraente?

Se sì, è necessario che l`esemplare del broker sia firmato in originale dal contraente? Oppure è sufficiente che il broker conservi solamente una copia dell`esemplare dell`assicuratore che riporti, quindi, solamente la copia della firma del contraente?

Assinews risponde:
Un contratto non firmato non è un contratto. È si vero che il contratto di assicurazione ha luogo fra contraente ed impresa di assicurazione e l’intermediario solo incidentalmente interviene in questo rapporto, ma anche al solo fine di consentire un immediato accertamento o verifica del contratto intermediato, ad esempio in caso di ispezione da parte dell’ISVAP, sarebbe opportuno disporre di una copia del medesimo sottoscritta. Riteniamo, tuttavia, che se effettivamente la copia non firmata corrisponde ad altra copia sottoscritta in possesso dell’impresa o del contraente, l’Isvap non possa elevare rilievo alcuno. Si coglie occasione per segnalare che l’ISVAP ha precisato che la durata quinquennale dell’obbligo di conservazione della documentazione relativa ai contratti conclusi decorre dalla cessazione del contratto e non dalla data della sua conclusione.

 

 

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