Quesito
su intermediari - art. 57 regolemento 5/2006 - conservazione
della documentazione sui conratti conclusi (08/06/10)
Vi preghiamo di voler fornirci un chiarimento relativamente
all`articolo n. 57 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre
2006, ed in particolare al comma 1, lettera b ("Gli
intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine
di legge, conservano la documentazione concernente i contratti
conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi
relativa.").
Secondo la disposizione citata, il broker è tenuto,
quindi, alla conservazione dell`esemplare di sua spettanza
del contratto concluso.
È necessario, però, che anche l`esemplare
broker sia firmato dal contraente ed archiviato dal broker
per cinque anni se l`assicuratore riceve un esemplare
del contratto firmato in originale dal contraente?
Se sì, è necessario che l`esemplare del
broker sia firmato in originale dal contraente? Oppure
è sufficiente che il broker conservi solamente
una copia dell`esemplare dell`assicuratore che riporti,
quindi, solamente la copia della firma del contraente?
Assinews
risponde:
Un contratto non firmato non è un contratto. È
si vero che il contratto di assicurazione ha luogo fra
contraente ed impresa di assicurazione e l’intermediario
solo incidentalmente interviene in questo rapporto, ma
anche al solo fine di consentire un immediato accertamento
o verifica del contratto intermediato, ad esempio in caso
di ispezione da parte dell’ISVAP, sarebbe opportuno
disporre di una copia del medesimo sottoscritta. Riteniamo,
tuttavia, che se effettivamente la copia non firmata corrisponde
ad altra copia sottoscritta in possesso dell’impresa
o del contraente, l’Isvap non possa elevare rilievo
alcuno. Si coglie occasione per segnalare che l’ISVAP
ha precisato che la durata quinquennale dell’obbligo
di conservazione della documentazione relativa ai contratti
conclusi decorre dalla cessazione del contratto e non
dalla data della sua conclusione.