Quesito
su intermediari - cancellazione dalla sez. A "inoperativo"
e successiva reiscrizione (07/06/10)
Mi sono iscritta alla sezione A del RUI avvalendomi della
possibilità prevista all’atto dell’entrata
in vigore del regolamento ISVAP n. 5, per titoli equipollenti
maturati (così come previsto all’art. 67
dello stesso regolamento).
Risulto quindi iscritta a tale sezione dal 01/06/2007
con la qualifica di “inoperativo” ed ho annualmente
versato regolarmente il contributo di vigilanza.
Poiché come previsto all’art. 26 del regolamento,
l’ISVAP provvede alla cancellazione dal registro
“in caso di mancato esercizio dell’attività,
senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito
del relativo presupposto” vorrei sapere se l’Istituto
provvederà d’ufficio alla cancellazione della
mia iscrizione a partire dal 01/06/2010 e, nel qual caso,
se potrò effettuare una reiscrizione alla stessa
sezione (A) successivamente, come previsto dall’art.
27, facendo valere il requisito di professionalità
(titoli equipollenti) che hanno permesso la prima iscrizione,
senza dover sostenere la prova di idoneità necessaria
per l’iscrizione.
Assinews
risponde:
L’art. 26, primo comma, lett. c) del regolamento
ISVAP n. 5/2006 stabilisce effettivamente che l’ISVAP
provvede alla cancellazione dell’intermediario dal
registro “in caso di mancato esercizio dell’attività,
senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito
dell’accertamento del relativo presupposto”.
La norma è imprecisa per due motivi. il primo perché
essa si riferisce agli intermediari in generale, mentre
essa è applicabile soltanto agli intermediari iscritti
alle sez. A e B.
Infatti gli iscritti alle Sezioni C e E non hanno
la possibilità di restare iscritti come inoperativi.
Il secondo motivo perché la norma non precisa cosa
debba intendersi per giustificato motivo.
È
tuttavia escluso che l’ISVAP possa procedere automaticamente
(d’ufficio) alla cancellazione dell’iscritto,
perché quantomeno la disposizione prevede che ciò
possa aver luogo previo accertamento del relativo presupposto,
cosa che dovrà avvenire in contradditorio con l’interessato.
Nell’ipotesi di avvenuta cancellazione di iscritto,
persona fisica, dal Registro, costui a norma dell’art.
27, primo comma, lett. a), dello stesso regolamento non
perde il requisito di professionalità in base al
quale è stata effettuata la prima iscrizione e,
quindi, può riottenere l’iscrizione senza
dover sostenere nuovamente gli esami. Unica condizione
per ottenere la reiscrizione come operativo è l’adempimento
di quanto previsto dall’art. 36, secondo comma (aggiornamento
professionale e possesso dell’assicurazione della
r.c. professionale).