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Quesito su intermediari - cancellazione dalla sez. A "inoperativo" e successiva reiscrizione (07/06/10)

Mi sono iscritta alla sezione A del RUI avvalendomi della possibilità prevista all’atto dell’entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 5, per titoli equipollenti maturati (così come previsto all’art. 67
dello stesso regolamento).
Risulto quindi iscritta a tale sezione dal 01/06/2007 con la qualifica di “inoperativo” ed ho annualmente versato regolarmente il contributo di vigilanza.
Poiché come previsto all’art. 26 del regolamento, l’ISVAP provvede alla cancellazione dal registro “in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito del relativo presupposto” vorrei sapere se l’Istituto provvederà d’ufficio alla cancellazione della mia iscrizione a partire dal 01/06/2010 e, nel qual caso, se potrò effettuare una reiscrizione alla stessa sezione (A) successivamente, come previsto dall’art. 27, facendo valere il requisito di professionalità (titoli equipollenti) che hanno permesso la prima iscrizione, senza dover sostenere la prova di idoneità necessaria per l’iscrizione.

Assinews risponde:
L’art. 26, primo comma, lett. c) del regolamento ISVAP n. 5/2006 stabilisce effettivamente che l’ISVAP provvede alla cancellazione dell’intermediario dal registro “in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto”.
La norma è imprecisa per due motivi. il primo perché essa si riferisce agli intermediari in generale, mentre essa è applicabile soltanto agli intermediari iscritti alle sez. A e B.
Infatti gli iscritti alle Sezioni  C e E non hanno la possibilità di restare iscritti come inoperativi. Il secondo motivo perché la norma non precisa cosa debba intendersi per giustificato motivo.
È tuttavia escluso che l’ISVAP possa procedere automaticamente (d’ufficio) alla cancellazione dell’iscritto, perché quantomeno la disposizione prevede che ciò possa aver luogo previo accertamento del relativo presupposto, cosa che dovrà avvenire in contradditorio con l’interessato.
Nell’ipotesi di avvenuta cancellazione di iscritto, persona fisica, dal Registro, costui a norma dell’art. 27, primo comma, lett. a), dello stesso regolamento non perde il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione e, quindi, può riottenere l’iscrizione senza dover sostenere nuovamente gli esami. Unica condizione per ottenere la reiscrizione come operativo è l’adempimento di quanto previsto dall’art. 36, secondo comma (aggiornamento professionale e possesso dell’assicurazione della r.c. professionale).

 

 

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