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Quesito su RCA motoveicolo - variazione di contraenza, ma non di proprietà (04/06/10)

Il sig. Rossi Mario stipula un assicurazione rc auto per un motoveicolo (125cc.) di sua proprietà, dopo alcuni anni (quattro per l'esattezza) decide di non rinnovare più l'assicurazione sul motociclo, ma di prestarlo al sig. Verdi Mario, suo conoscente (preciso che il motoveicolo non viene volturato). Il sig. Verdi Mario si reca alla sua assicurazione con l'attestato di rischio del sig. Rossi Mario e la copia del libretto del motoveicolo intestato al sig.Rossi Mario.  
L'assicurazione del sig.Verdi Mario, cambia la contraenza della polizza, intestandola al sig. Verdi Mario e lascia indicata la proprietà che è rimasta al sig.Rossi Mario.

1) E' corretta l'operazione? Una polizza esistente con uno storico, proprietario veicolo/contraente assicurato stessa persona, può essere modificata ad una terza persona? A questo punto si potrebbe cambiare il contraente/assicurato ogni anno a qualunque persona?
 
 2) Trascorso un anno di contratto, l'attestato di rischio che arriva quindi al domicilio del sig. Verdi Mario può essere usato per altro veicolo (per esempio un nuovo motoveicolo immatricolato al sig. Verdi Mario), visto che l'attestato in possesso del cliente, indica il suo nome?

Assinews risponde:
L'art. 134 comma 3 del codice delle assicurazioni private indica in modo inequivocabile che la classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo (assicurato) e non all'intestatario della polizza (contraente).
Fatta questa premessa entriamo nel dettaglio dei quesiti postici:
1. L'operazione effettuata è corretta, in quanto c'è stata solo una variazione di contraenza del contratto restando invariato l'assicurato (proprietario del motociclo), pertanto sulla polizza risulterà come contraente Verdi Mario e come proprietario/assicurato Rossi Mario. Teoricamente ad ogni scadenza annuale del contraente può variare il contraente di polizza.
2. Nel caso ipotizzato in cui il sig. Verdi dovesse assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà non potrà utilizzare l'attestato di rischio, in quanto, come indicato dall'art. 134 del codice delle assicurazioni la classe di merito "appartiene" al proprietario (Rossi Mario) e non al contraente (Verdi Mario).

 

 

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