Quesito
su RCA motoveicolo - variazione di contraenza, ma non
di proprietà (04/06/10)
Il sig. Rossi Mario stipula un assicurazione rc auto per
un motoveicolo (125cc.) di sua proprietà, dopo alcuni
anni (quattro per l'esattezza) decide di non rinnovare più
l'assicurazione sul motociclo, ma di prestarlo al sig. Verdi
Mario, suo conoscente (preciso che il motoveicolo non viene
volturato). Il sig. Verdi Mario si reca alla sua assicurazione
con l'attestato di rischio del sig. Rossi Mario e la copia
del libretto del motoveicolo intestato al sig.Rossi Mario.
L'assicurazione del sig.Verdi Mario, cambia la contraenza
della polizza, intestandola al sig. Verdi Mario e lascia
indicata la proprietà che è rimasta al sig.Rossi
Mario.
1)
E' corretta l'operazione? Una polizza esistente con uno
storico, proprietario veicolo/contraente assicurato stessa
persona, può essere modificata ad una terza persona?
A questo punto si potrebbe cambiare il contraente/assicurato
ogni anno a qualunque persona?
2) Trascorso un anno di contratto, l'attestato di
rischio che arriva quindi al domicilio del sig. Verdi Mario
può essere usato per altro veicolo (per esempio un
nuovo motoveicolo immatricolato al sig. Verdi Mario), visto
che l'attestato in possesso del cliente, indica il suo nome?
Assinews
risponde:
L'art. 134 comma 3 del codice delle assicurazioni private
indica in modo inequivocabile che la classe di merito indicata
sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo (assicurato) e non all'intestatario della polizza
(contraente).
Fatta questa premessa entriamo nel dettaglio dei quesiti
postici:
1. L'operazione effettuata è corretta, in quanto
c'è stata solo una variazione di contraenza del contratto
restando invariato l'assicurato (proprietario del motociclo),
pertanto sulla polizza risulterà come contraente Verdi
Mario e come proprietario/assicurato Rossi Mario. Teoricamente
ad ogni scadenza annuale del contraente può variare
il contraente di polizza.
2. Nel caso ipotizzato in cui il sig. Verdi dovesse assicurare
un nuovo veicolo di sua proprietà non potrà
utilizzare l'attestato di rischio, in quanto, come indicato
dall'art. 134 del codice delle assicurazioni la classe di
merito "appartiene" al proprietario (Rossi Mario)
e non al contraente (Verdi Mario).