Quesito
su polizza RCT del proprietario del fabbricato (26/05/10)
Polizza di responsabilità civile terzi del proprietario
del fabbricato.
Nello specifico polizza emessa da compagnia X.
17)
rischi esclusi dall'assicurazione
a) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso
terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
1) prodotti da spargimento di acqua o da trabocco o rigurgito
di fognature, salvo quanto previsto all'art. 14 - Garanzie comprese
automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità
Civile terzi - lettera a), nonché quelli derivanti unicamente
da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità
dei locali.
14)
garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità
Civile terzi (R.C.T.)
a) Danni da spargimento di acqua
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua
conseguente a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture,
ferma l'esclusione dei danni da trabocco o rigurgito di fognature.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta per
ogni sinistro di € 250,00 e con il massimo risarcimento
per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00
Premesso
quanto sopra:
Spandimento
di acqua:
1) è riferibile alla sola fuoriuscita da condutture di
acqua (comprese fogne e pluviali)?
2) Oppure più genericamente tutte le volte che l'acqua
si propaga anche se non dovuto a fuoriuscita di condutture?
3)
qualora l'acqua penetrasse dal tetto e danneggiasse il contenuto
di terzi (un inquilino), tale danno è risarcibile?
3a) nel caso di tromba d'aria che scoperchia il tetto?
3b) vento di modesta entità che danneggia il tetto e
fa penetrare acqua?
3c) errato utilizzo di materiali per la costruzione del tetto
da parte del costruttore? C'è responsabilità solidale
tra il proprietario del tetto e del costruttore nei confronti
dell'inquilino?
Assinews
risponde:
La deroga all’esclusione dell’art.17 delle condizioni
di polizza prevede inequivocabilmente che lo spargimento di
acqua sia causato da “rottura di tubazioni e/o condutture”:
conseguentemente, l’operatività della garanzia
per i casi posti sub punti 1) e 2) del quesito del nostro gentile
lettore, risultano subordinati a tale condizione.
Per i quesiti di cui al punto 3), ferma comunque la condizione
appena sopra riferita:
- quelli sub 3a e 3b, appaiono riferirsi a fattispecie che,
in virtù dei principi generali in materia di responsabilità
civile e di fattispecie di responsabilità “presunta”
(una per tutte, quella dell’art.2051 del Codice Civile),
richiamano il concetto di “caso fortuito” la cui
difficilissima prova potrebbe escludere la responsabilità
(e quindi, l’obbligo di risarcire il danno);
- l’ultimo (3c), delinea una responsabilità di
cui all’art. 2053 del codice civile in materia di responsabilità
del proprietario di un edificio, che legittimerebbe il proprietario
a richiedere all’appaltatore/costruttore quanto abbia
dovuto risarcire al danneggiato in virtù di tale norma.
In ogni caso, quale che sia la denominazione della modalità
con cui l’acqua si spande, se la causa del danno è
ascrivibile ad uno sversamento di questa non determinato da
rottura accidentale di tubazione o conduttura, la polizza non
risulterebbe operante.