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Quesito su polizza RCT del proprietario del fabbricato (26/05/10)

Polizza di responsabilità civile terzi del proprietario del fabbricato.
Nello specifico polizza emessa da compagnia X.

17) rischi esclusi dall'assicurazione
a) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
1) prodotti da spargimento di acqua o da trabocco o rigurgito di fognature, salvo quanto previsto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile terzi - lettera a), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali.

14) garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile terzi (R.C.T.)
a) Danni da spargimento di acqua
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture, ferma l'esclusione dei danni da trabocco o rigurgito di fognature.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di € 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00

Premesso quanto sopra:

Spandimento di acqua:
1) è riferibile alla sola fuoriuscita da condutture di acqua (comprese fogne e pluviali)?
2) Oppure più genericamente tutte le volte che l'acqua si propaga anche se non dovuto a fuoriuscita di condutture?

3) qualora l'acqua penetrasse dal tetto e danneggiasse il contenuto di terzi (un inquilino), tale danno è risarcibile?
3a) nel caso di tromba d'aria che scoperchia il tetto?
3b) vento di modesta entità che danneggia il tetto e fa penetrare acqua?
3c) errato utilizzo di materiali per la costruzione del tetto da parte del costruttore? C'è responsabilità solidale tra il proprietario del tetto e del costruttore nei confronti dell'inquilino?

Assinews risponde:
La deroga all’esclusione dell’art.17 delle condizioni di polizza prevede inequivocabilmente che lo spargimento di acqua sia causato da “rottura di tubazioni e/o condutture”: conseguentemente, l’operatività della garanzia per i casi posti sub punti 1) e 2) del quesito del nostro gentile lettore, risultano subordinati a tale condizione.
Per i quesiti di cui al punto 3), ferma comunque la condizione appena sopra riferita:
- quelli sub 3a e 3b, appaiono riferirsi a fattispecie che, in virtù dei principi generali in materia di responsabilità civile e di fattispecie di responsabilità “presunta” (una per tutte, quella dell’art.2051 del Codice Civile), richiamano il concetto di “caso fortuito” la cui difficilissima prova potrebbe escludere la responsabilità (e quindi, l’obbligo di risarcire il danno);
- l’ultimo (3c), delinea una responsabilità di cui all’art. 2053 del codice civile in materia di responsabilità del proprietario di un edificio, che legittimerebbe il proprietario a richiedere all’appaltatore/costruttore quanto abbia dovuto risarcire al danneggiato in virtù di tale norma.
In ogni caso, quale che sia la denominazione della modalità con cui l’acqua si spande, se la causa del danno è ascrivibile ad uno sversamento di questa non determinato da rottura accidentale di tubazione o conduttura, la polizza non risulterebbe operante.

 

 

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