Quesito
su polizza auto - furto di autoradio
(24/05/10)
Nelle nostre condizioni generali di
assicurazione auto, settore furto, all'art.
43, si cita testualmente:
"La Società ha facoltà
di far eseguire direttamente le riparazioni
occorrenti al ripristino del veicolo
danneggiato nonchè di sostituire
il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo,
come pure di subentrare nella proprietà
di quanto residua del veicolo dopo il
sinistro corrispondendone il controvalore."
Passiamo alla fattispecie:
il nostro assicurato il 21.06.2008 subisce
il furto dell'autoradio inserito tra
gli optional dell'auto (si tratta di
un'auto nuova) facente parte dell'insieme
dell'auto, non amovibile e regolarmente
comparente in fattura. Il perito stabilisce
il danno in 750,00euro. La pratica passa
al liquidatore che si oppone al risarcimento.
Dopo varie discussione di carattere
riguardanti esclusivamente il territorio
(CI TROVIAMO IN PROVINCIA DI Napoli!)
il liquidatore propone un risarcimento
di 350,00euro.
Il cliente rifiuta l'offerta e il liquidatore
risponde che applicherà l'art.
sopra citato, e avverte che il cliente
avrebbe comunque dovuto pagare all'officita
convenzionata lo scoperto pari a 258,00euro
L'officina dove il cliente si sarebbe
dovuto rivolgere dista circa 30km dalla
residenza del cliente. Egli avrebbe
dovuto portare l'auto, aspettare la
riparazione, e andarla a riprendere
scomodando in ogni caso un accompagnatore.
La questione è allo stallo in
quanto il mio cliente dice che
pur non essendo d'accordo sull'art.
per porre fine alla questione chiede
che almeno un carro attrezzi andasse
a prelevare l'auto e a riportarla riparata
a regola d'arte.
La domanda è: può la società
inserire quest'art. nelle condizioni
di polizza come clausola perentoria
senza dare la possibilità, a
seconda della tipologia del sinistro,
di accettare o meno la proposta della
società?
Cosa può fare il cliente per
obbligare la società al risarcimento
in danaro?
Assinews
risponde:
La clausola contrattuale citata dal
lettore può essere considerata
a tutti gli effetti una clausola vessatoria,
vale a dire una clausola presente
nei contratti che, malgrado
la buona fede, determinano a carico
del cliente un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto. Infatti tale clausola
da facoltà alla sola compagnia
assicuratrice, e non ad entrambi gli
attori del contratto, di scegliere la
forma dell'indennizzo.
Le compagnie, a fronte della presenza
di tali clausole nelle condizioni di
polizza, fanno apporre sul contratto
una terza firma per l'esplicita conoscenza
e approvazione delle stesse.
Se l'articolo delle condizioni citato
non figura tra le clausole esplicitamente
accettate il cliente può rivolgersi
alla giustizia ordinaria.
Rispondendo ai suoi quesiti quindi:
1. se tale articolo è stato indicato
nel contratto come clausola vessatoria
o abusiva e il contraente l'ha sottoscritta
è stata esplicitamente accettata;
2. se tale articolo delle condizioni
di polizza non figura tra le clausole
vessatorie o comunque non è stato
sottoscritto dal contraente, può
solo rivolgersi alla giustizia ordinaria.
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