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Quesito su polizza auto - furto di autoradio (24/05/10)

Nelle nostre condizioni generali di assicurazione auto, settore furto, all'art. 43, si cita testualmente:
 
"La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonchè di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore."
 
Passiamo alla fattispecie:
il nostro assicurato il 21.06.2008 subisce il furto dell'autoradio inserito tra gli optional dell'auto (si tratta di un'auto nuova) facente parte dell'insieme dell'auto, non amovibile e regolarmente comparente in fattura. Il perito stabilisce il danno in 750,00euro. La pratica passa al liquidatore che si oppone al risarcimento. Dopo varie discussione di carattere riguardanti esclusivamente il territorio (CI TROVIAMO IN PROVINCIA DI Napoli!)  il liquidatore propone un risarcimento di 350,00euro.
Il cliente rifiuta l'offerta e il liquidatore risponde che applicherà l'art. sopra citato, e avverte che il cliente avrebbe comunque dovuto pagare all'officita convenzionata lo scoperto pari a 258,00euro
L'officina dove il cliente si sarebbe dovuto rivolgere dista circa 30km dalla residenza del cliente. Egli avrebbe dovuto portare l'auto, aspettare la riparazione, e andarla a riprendere scomodando in ogni caso un accompagnatore.
 
La questione è allo stallo in  quanto il mio cliente dice che pur non essendo d'accordo sull'art. per porre fine alla questione chiede che almeno un carro attrezzi andasse a prelevare l'auto e a riportarla riparata a regola d'arte.
La domanda è: può la società inserire quest'art. nelle condizioni di polizza come clausola perentoria senza dare la possibilità, a seconda della tipologia del sinistro, di accettare o meno la proposta della società?
Cosa può fare il cliente per obbligare la società al risarcimento in danaro?

Assinews risponde:
La clausola contrattuale citata dal lettore può essere considerata a tutti gli effetti una clausola vessatoria, vale a dire una clausola presente nei contratti che, malgrado la buona fede, determinano a carico del cliente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Infatti tale clausola da facoltà alla sola compagnia assicuratrice, e non ad entrambi gli attori del contratto, di scegliere la forma dell'indennizzo.
Le compagnie, a fronte della presenza di tali clausole nelle condizioni di polizza, fanno apporre sul contratto una terza firma per l'esplicita conoscenza e approvazione delle stesse.
Se l'articolo delle condizioni citato non figura tra le clausole esplicitamente accettate il cliente può rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Rispondendo ai suoi quesiti quindi:
1. se tale articolo è stato indicato nel contratto come clausola vessatoria o abusiva e il contraente l'ha sottoscritta è stata esplicitamente accettata;
2. se tale articolo delle condizioni di polizza non figura tra le clausole vessatorie o comunque non è stato sottoscritto dal contraente, può solo rivolgersi alla giustizia ordinaria.

 

 

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