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Quesito su RCA
Rivalsa per difformità del veicolo assicurato dalle indicazioni della carta di circolazione


Vorrei un Vostro parere sulla possibilità che sia esercitata la rivalsa in caso di sinistri causati da veicoli che montano pneumatici non previsti sulla carta di circolazione o in maniera più estesa che montano dispositivi non omologati per l'utilizzo su quel modello di vettura.
Premetto che il quesito non è riferito a sinistri occorsi realmente ma alla domanda di alcuni appassionati di "tuning" a cui non ho trovato riscontro nelle mie conoscenze e nelle condizioni contrattuali.


Assinews risponde
:
Dobbiamo premettere che, non essendo cultori di automobilismo, speriamo di non sbagliarci ritenendo che il "tuning" sia ciò che un tempo si chiamava "elaborazione" delle autovetture.

Come noto le Condizioni Generali di Assicurazione delle polizze RCA (a cominciare dalla polizza C.I.P. 1993) non comprendono tra le esclusioni, con conseguente diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore, la mancata rispondenza del veicolo assicurato alle indicazioni e alle prescrizioni della sua carta di circolazione.

Tutte le predette C.G.A. fanno però riferimento, direttamente o indirettamente, all'art. 1898 c.c.: è da ritenere pertanto che l'assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa in tutti i casi in cui possa trovare applicazione, in caso di sinistro, l'articolo suddetto, ove cioè venga accertato che il rischio si è aggravato in seguito ad interventi di modifica sul veicolo assicurato, ovviamente senza che ne sia stata data comunicazione all'assicuratore stesso.

A nostro avviso, l'assicuratore eserciterà la rivalsa se e in quanto l'aggravamento del rischio sia stata la causa determinante del sinistro o ne abbia aggravato le conseguenze, cioè i danni da risarcire.
Ad esempio, nel caso in cui la modifica apportata al veicolo abbia avuto come risultato quello di elevare sensibilmente la potenza del motore, potrà accadere che sia stata alterata negativamente la sicurezza del veicolo, cioè che l'impianto frenante non sia più adeguato o sia stata compromessa la stabilità del veicolo o la guida del medesimo.
E' facile osservare come questi elementi possano avere i menzionati effetti sul sinistro.


Sempre seguendo una elementare logica interpretativa, riteniamo che non possa diversamente essere considerata, ai fini della rivalsa, una modifica al veicolo assicurato che, nel sinistro preso in considerazione, non abbia avuto alcuna rilevanza, quale potrebbe essere, ad esempio, la sostituzione dei fari con altri tali da accecare completamente il conducente del veicolo incrociante, nel caso di un sinistro avvenuto in pieno giorno quando tali fari erano spenti.

 

 

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