Quesito
su art. 1901 c.c. (20/05/10)
Chiedo se la disposizione di cui all’art.
1901, 3° comma del c.c. sia da intendersi
nel senso che, tutte le volte in cui l’assicuratore
non agisca per la riscossione forzosa
del premio arretrato entro sei mesi dalla
scadenza dello stesso, il contratto debba
intendersi risolto “ope legis”,
senza che possa essere ammessa, tra le
parti interessate, una diversa pattuizione
che stabilisca, anziché la risoluzione
del contratto, la riattivazione dello
stesso a far data dalle ore 24 del giorno
di pagamento; oppure se, al contrario,
valga ad evitare la risoluzione di diritto
del contratto un espresso accordo scritto
tra assicuratore e assicurato che stabilisca
la permanenza in vita - o la riattivazione
- del contratto stesso e la riattivazione
delle garanzie assicurative a decorrere
dalle ore 24 del giorno di pagamento del
premio.
Chiedo inoltre se, come si ritiene, la
risoluzione di diritto del contratto non
operi allorquando l’assicuratore
abbia agito per la riscossione entro il
semestre successivo alla scadenza del
premio, ma il pagamento del premio arretrato
avvenga dopo il decorso di detto termine.
Assinews
risponde:
Relativamente alla prima parte del quesito,
pensiamo che sia abbastanza chiara una
manifestazione di volontà, oggetto
di pattuizione tra le parti – ed
evidentemente, accettata dall’assicuratore
– volta alla prosecuzione del rapporto
contrattuale, ancorché con efficacia
delle garanzie assicurative coincidente
con la data dell’avvenuto pagamento
del premio.
Per la seconda parte, riteniamo che nulla
rilevi a nulla rilevi il momento del pagamento
del premio arretrato, essendo invece necessario
l’esercizio dell’azione entro
il periodo di decadenza di cui all’art.1901
del codice civile.