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Quesito su art. 1901 c.c. (20/05/10)

Chiedo se la disposizione di cui all’art. 1901, 3° comma del c.c. sia da intendersi nel senso che, tutte le volte in cui l’assicuratore non agisca per la riscossione forzosa del premio arretrato entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, il contratto debba intendersi risolto “ope legis”, senza che possa essere ammessa, tra le parti interessate, una diversa pattuizione che stabilisca, anziché la risoluzione del contratto, la riattivazione dello stesso a far data dalle ore 24 del giorno di pagamento; oppure se, al contrario, valga ad evitare la risoluzione di diritto del contratto un espresso accordo scritto tra assicuratore e assicurato che stabilisca la permanenza in vita - o la riattivazione - del contratto stesso e la riattivazione delle garanzie assicurative a decorrere dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
Chiedo inoltre se, come si ritiene, la risoluzione di diritto del contratto non operi allorquando l’assicuratore abbia agito per la riscossione entro il semestre successivo alla scadenza del premio, ma il pagamento del premio arretrato avvenga dopo il decorso di detto termine.

Assinews risponde:
Relativamente alla prima parte del quesito, pensiamo che sia abbastanza chiara una manifestazione di volontà, oggetto di pattuizione tra le parti – ed evidentemente, accettata dall’assicuratore – volta alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ancorché con efficacia delle garanzie assicurative coincidente con la data dell’avvenuto pagamento del premio.
Per la seconda parte, riteniamo che nulla rilevi a nulla rilevi il momento del pagamento del premio arretrato, essendo invece necessario l’esercizio dell’azione entro il periodo di decadenza di cui all’art.1901 del codice civile.

 

 

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