Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (19/05/10)
Una polizza infortuni nuova con effetto 09/01/2010 e scadenza
09/01/2013 è disdettabile alla scadenza del 09/01/2011
alla luce delle variazioni intervenute nella legislazione
di riferimento durante il 2009?
Assinews
risponde:
Secondo alcune interpretazioni del disposto dell’art.1899
del codice civile, nell’attuale formulazione entrata
in vigore nel 2009, le limitazioni all’esercizio
del diritto di recesso si riferirebbero ai contratti di
durata superiore ai cinque anni; per quelli di durata
inferiore, il recesso potrebbe essere esercitato ad ogni
scadenza annuale.
In tale ultimo caso, peraltro, la facoltà dovrebbe
essere pattuita nel contratto assicurativo, circostanza
questa che non vediamo riprodotta tra le clausole contrattuali
riferiteci dal gentile lettore.
Naturalmente, resta salva la facoltà di disdetta
– di cui all’“Articolo 9 - Proroga dell’assicurazione
e periodo di assicurazione”, di cui al quesito –
che però, come già noto, si differenzia
dal “recesso” previsto dal già sopra
citato art.1899.