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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (19/05/10)

Una polizza infortuni nuova con effetto 09/01/2010 e scadenza 09/01/2013 è disdettabile alla scadenza del 09/01/2011 alla luce delle variazioni intervenute nella legislazione di riferimento durante il 2009?

Assinews risponde:
Secondo alcune interpretazioni del disposto dell’art.1899 del codice civile, nell’attuale formulazione entrata in vigore nel 2009, le limitazioni all’esercizio del diritto di recesso si riferirebbero ai contratti di durata superiore ai cinque anni; per quelli di durata inferiore, il recesso potrebbe essere esercitato ad ogni scadenza annuale.
In tale ultimo caso, peraltro, la facoltà dovrebbe essere pattuita nel contratto assicurativo, circostanza questa che non vediamo riprodotta tra le clausole contrattuali riferiteci dal gentile lettore.
Naturalmente, resta salva la facoltà di disdetta – di cui all’“Articolo 9 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione”, di cui al quesito – che però, come già noto, si differenzia dal “recesso” previsto dal già sopra citato art.1899.

 

 

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