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Quesito su azione legale per ottenere recupero del credito (17/05/10)

Vorrei sapere cosa s’intende per azione legale al fine di ottenere il recupero del credito.
È sufficiente per interrompere i termini della prescrizione annuale una lettera del legale? in caso contrario deve essere invece notificato al debitore il decreto ingiuntivo?
Infine, se nel frattempo la compagnia ha ceduto il ramo d’azienda ad altra compagnia e quindi anche questo credito, qualora il legale avviasse l’azione in nome e per conto della cedente, l’atto non potrebbe risultare nullo?

Assinews risponde:
Teniamo preliminarmente presente che l’istituto della prescrizione – nella specie, quello di cui all’articolo 2952, primo comma, del codice civile – attiene al tema dell’estinzione del diritto al pagamento del premio.
In particolare, la disposizione del terzo comma dell’art. 1901 del codice civile viene solitamente intesa nel senso che la decadenza ivi prevista viene impedita con l’esercizio in sede giudiziaria dell’azione del recupero del premio non pagato.
Tale azione, fra l’altro, essendo fondata su atto scritto (la polizza ed i relativi atti, lo ricordiamo, richiedono la forma scritta “ad probationem”), permette di ottenere un decreto ingiuntivo, rendendo celere ed efficace l’attività di recupero.
Per quanto ci è noto, la giurisprudenza tende a non accordare gli stessi effetti all’azione di recupero “stragiudiziale”.
Relativamente al secondo quesito, se il diritto alla percezione del premio è entrato regolarmente nella disponibilità del cessionario secondo le previsioni delle norme generali in materia di trasferimento d’azienda (articolo 2558 del codice civile, applicabile a tutte le relative fattispecie, fra cui la cessione del ramo d’azienda) e di quanto eventualmente stabilito dall’ISVAP, il cedente non dovrebbe avere titolo per avviare e coltivare l’azione recuperatoria in questione.

 

 

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