Quesito
su azione legale per ottenere recupero del credito (17/05/10)
Vorrei sapere cosa s’intende per azione legale al
fine di ottenere il recupero del credito.
È sufficiente per interrompere i termini della prescrizione
annuale una lettera del legale? in caso contrario deve essere
invece notificato al debitore il decreto ingiuntivo?
Infine, se nel frattempo la compagnia ha ceduto il ramo
d’azienda ad altra compagnia e quindi anche questo
credito, qualora il legale avviasse l’azione in nome
e per conto della cedente, l’atto non potrebbe risultare
nullo?
Assinews
risponde:
Teniamo preliminarmente presente che l’istituto della
prescrizione – nella specie, quello di cui all’articolo
2952, primo comma, del codice civile – attiene al
tema dell’estinzione del diritto al pagamento del
premio.
In particolare, la disposizione del terzo comma dell’art.
1901 del codice civile viene solitamente intesa nel senso
che la decadenza ivi prevista viene impedita con l’esercizio
in sede giudiziaria dell’azione del recupero del premio
non pagato.
Tale azione, fra l’altro, essendo fondata su atto
scritto (la polizza ed i relativi atti, lo ricordiamo, richiedono
la forma scritta “ad probationem”), permette
di ottenere un decreto ingiuntivo, rendendo celere ed efficace
l’attività di recupero.
Per quanto ci è noto, la giurisprudenza tende a non
accordare gli stessi effetti all’azione di recupero
“stragiudiziale”.
Relativamente al secondo quesito, se il diritto alla percezione
del premio è entrato regolarmente nella disponibilità
del cessionario secondo le previsioni delle norme generali
in materia di trasferimento d’azienda (articolo 2558
del codice civile, applicabile a tutte le relative fattispecie,
fra cui la cessione del ramo d’azienda) e di quanto
eventualmente stabilito dall’ISVAP, il cedente non
dovrebbe avere titolo per avviare e coltivare l’azione
recuperatoria in questione.