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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (10/05/10)

Poiché la stipulazione di una polizza poliennale è subordinata alla dimostrata riduzione del premio rispetto ad analogo contratto con durata annuale: in quale maniera tale riduzione deve essere dimostrata? Deve essere esplicitata in polizza? Nel caso in cui un assicurato con la compagnia x con polizza decennale (effetto novembre 2010) dimostri che detta compagnia offre polizze annuali per lo stesso rischio al medesimo premio o addirittura inferiore a quello da lui pagato per la polizza poliennale, potrebbe avvalersi della legge Bersani?

Assinews risponde:
E’ bene tener presente, innanzitutto, che l’attuale formulazione dell’art. 1899 del codice civile – così come modificato dalla legge n.99/2009 – non fa alcuna menzione della forma e modo con cui la “riduzione del premio” deve essere esplicitata: essendo stata posta la questione solo in termini di dimostrazione, troveranno applicazione i principi ordinari in materia di prova, per cui la forma scritta è quella che, a nostro avviso, dovrebbe essere adottata.
Nel merito, appare essere abbastanza evidente nel dettato della norma in questione, che la convenienza economica del premio della polizza poliennale debba sussistere al momento della stipulazione del contratto: l’esigenza nasce dalla necessità d’informare l’assicurando, rendendolo appropriatamente edotto circa la differenza economica tra le due offerte e quindi, consentendo allo stesso di scegliere consapevolmente se stipulare o meno la polizza di durata poliennale in alternativa a quella annuale.
Relativamente alla seconda parte del quesito, riferendosi l’esempio ad una polizza avente effetto dopo l’entrata in vigore della predetta modifica dell’art.1899, quanto previsto dal cosiddetto “decreto Bersani” in materia di recesso anticipato, non potrà trovare applicazione.

 

 

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