Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (10/05/10)
Poiché la stipulazione di una polizza poliennale
è subordinata alla dimostrata riduzione del
premio rispetto ad analogo contratto con durata
annuale: in quale maniera tale riduzione deve essere
dimostrata? Deve essere esplicitata in polizza?
Nel caso in cui un assicurato con la compagnia x
con polizza decennale (effetto novembre 2010) dimostri
che detta compagnia offre polizze annuali per lo
stesso rischio al medesimo premio o addirittura
inferiore a quello da lui pagato per la polizza
poliennale, potrebbe avvalersi della legge Bersani?
Assinews
risponde:
E’ bene tener presente, innanzitutto, che
l’attuale formulazione dell’art. 1899
del codice civile – così come modificato
dalla legge n.99/2009 – non fa alcuna menzione
della forma e modo con cui la “riduzione del
premio” deve essere esplicitata: essendo stata
posta la questione solo in termini di dimostrazione,
troveranno applicazione i principi ordinari in materia
di prova, per cui la forma scritta è quella
che, a nostro avviso, dovrebbe essere adottata.
Nel merito, appare essere abbastanza evidente nel
dettato della norma in questione, che la convenienza
economica del premio della polizza poliennale debba
sussistere al momento della stipulazione del contratto:
l’esigenza nasce dalla necessità d’informare
l’assicurando, rendendolo appropriatamente
edotto circa la differenza economica tra le due
offerte e quindi, consentendo allo stesso di scegliere
consapevolmente se stipulare o meno la polizza di
durata poliennale in alternativa a quella annuale.
Relativamente alla seconda parte del quesito, riferendosi
l’esempio ad una polizza avente effetto dopo
l’entrata in vigore della predetta modifica
dell’art.1899, quanto previsto dal cosiddetto
“decreto Bersani” in materia di recesso
anticipato, non potrà trovare applicazione.
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