Quesito
su intermediari e consulenza pura (07/05/10)
Mi riferisco alla precisazione fornita dall’Isvap
con Prot.N.02.09.000975 in data 30.12.2009 a firma
del Vice Direttore Generale, D.ssa Flavia Mazzarella,
per chiedervi se, come ritengo, la “consulenza
pura”, consistente nella prestazione professionale
fornita a clienti, associazioni, banche e/o altri
Enti pubblici e privati a pagamento, con regolare
emissione di fattura, relativa all’analisi dei
rischi e/o coperture assicurative già in corso,
con indicazione di modifiche e/o integrazioni da apportare,
nonché per nuovi contratti da stipulare, può
essere fornita da un agente iscritto alla sez.a) del
RUI, il quale non propone contratti assicurativi di
compagnie rappresentate e quindi non esiste conflitto
di interessi. In varie vs. risposte a quesiti, anche
voi avete risposto affermativamente (vedi quella dell’11.01.08
e successive 2009).
Considerato che la succitata precisazione dell’ISVAP
ritiene anche la consulenza pura qualificabile intermediazione
assicurativa, devono essere consegnati gli Allegati
7/A e 7/B modificati?
Nel 7/A, deve essere abrogata la lettera e) relativa
alla consegna della contratto stipulato e di ogni
altro atto o documento, dato che il consulente puro
non lo fa sottoscrivere?
Nel 7/B nella parte I deve indicare solo i dati dell’intermediario,
dato che non opera per nessuna impresa?
Nella parte II deve indicare solo che non detiene
una partecipazione diretta o indiretta superiore al
10% o dei diritti di voto di nessuna impresa e che
nessuna Impresa detiene una partecipazione diretta
o indiretta superiore al 10% del proprio capitale
sociale o dei diritti di voto? Quali altri obblighi
devono essere assolti?
Mi riferisco alla risposta da Voi fornita al “
quesito su intermediari sez.A-incarico di consulenza
assicurativa (08.03.10)” nel quale riferite
che “Non vi sono particolari prassi da osservare”,
per gentilmente chiedere conferma se con tale affermazione
vi riferite anche al non obbligo, da parte dell’intermediario,
e quindi anche dell’agente,di presentare gli
allegati 7A e 7B modificati come da quesito di cui
sopra, in caso di fornitura al cliente di sola consulenza
“pura”?
Assinews
risponde:
Se un soggetto iscritto al Registro unico degli intermediari
si limita ad effettuare attività professionale
di pura consulenza assicurativa, intendendosi per
tale quella non finalizzata alla conclusione di alcun
contratto di assicurazione, tale attività
non può essere considerata attività
di intermediazione assicurativa in quanto ciò
che manca è proprio l’attività
di intermediazione.
L’art. 107, secondo comma, lettera b) del codice
delle assicurazioni private non considera attività
di intermediazione assicurativa l’attività
di sola informazione fornita a titolo accessorio nel
contesto di un’altra attività professionale,
sempreché l’obiettivo di tale attività
non sia quello di assistenza all’assicurato
nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto
di assicurazione.
A rafforzare tale concetto concorre lo stesso regolamento
Isvap n. 5/2006, il quale all’art. 2, primo
comma, lettera p) definisce “intermediari”
le persone fisiche o le società iscritte nel
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice
delle assicurazioni private), che svolgono a titolo
oneroso l’attività di intermediazione
assicurativa o riassicurativa. Tautologicamente la
disposizione appena riportata ribadisce che è
intermediario soltanto colui che svolge attività
di intermediazione assicurativa.
Apparirebbe quanto mai strano che un avvocato, il
quale fornisca ad un proprio cliente una consulenza
professionale sui contenuti normativi e contrattuali
di una polizza di assicurazione (stipulata o da stipulare),
non venga considerato intermediario di assicurazione,
se tale sua attività non è finalizzata
alla conclusione del contratto, mentre se a fornire
la stessa identica consulenza, pure essa non finalizzata
alla conclusione del contratto, fosse un iscritto
al RUI, l’attività di costui dovesse
essere considerata intermediazione assicurativa.
Ciò che invece mi sembra assolutamente rilevante
al fine di non indurre i terzi in errore è
il comportamento che deve tenere l’iscritto
al RUI. Se costui intende effettuare pura consulenza
assicurativa, non deve assolutamente spendere la sua
qualifica di iscritto al RUI, perché tale iscrizione
è esclusivamente funzionale allo svolgimento
di attività di intermediazione assicurativa
e non altro.
In evasione alla restante parte del quesito ritengo
che lo svolgimento della pura consulenza non comporti
l’obbligo di consegnare al cliente i modelli
7A e 7B, proprio perché non si tratta di attività
di intermediazione.