Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su intermediari e consulenza pura (07/05/10)

Mi riferisco alla precisazione fornita dall’Isvap con Prot.N.02.09.000975 in data 30.12.2009 a firma del Vice Direttore Generale, D.ssa Flavia Mazzarella, per chiedervi se, come ritengo, la “consulenza pura”, consistente nella prestazione professionale fornita a clienti, associazioni, banche e/o altri Enti pubblici e privati a pagamento, con regolare emissione di fattura, relativa all’analisi dei rischi e/o coperture assicurative già in corso, con indicazione di modifiche e/o integrazioni da apportare, nonché per nuovi contratti da stipulare, può essere fornita da un agente iscritto alla sez.a) del RUI, il quale non propone contratti assicurativi di compagnie rappresentate e quindi non esiste conflitto di interessi. In varie vs. risposte a quesiti, anche voi avete risposto affermativamente (vedi quella dell’11.01.08 e successive 2009).

Considerato che la succitata precisazione dell’ISVAP ritiene anche la consulenza pura qualificabile intermediazione assicurativa, devono essere consegnati gli Allegati 7/A e 7/B modificati?
Nel 7/A, deve essere abrogata la lettera e) relativa alla consegna della contratto stipulato e di ogni altro atto o documento, dato che il consulente puro non lo fa sottoscrivere?
Nel 7/B nella parte I deve indicare solo i dati dell’intermediario, dato che non opera per nessuna impresa?
Nella parte II deve indicare solo che non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% o dei diritti di voto di nessuna impresa e che nessuna Impresa detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del proprio capitale sociale o dei diritti di voto? Quali altri obblighi devono essere assolti?

Mi riferisco alla risposta da Voi fornita al “ quesito su intermediari sez.A-incarico di consulenza assicurativa (08.03.10)” nel quale riferite che “Non vi sono particolari prassi da osservare”, per gentilmente chiedere conferma se con tale affermazione vi riferite anche al non obbligo, da parte dell’intermediario, e quindi anche dell’agente,di presentare gli allegati 7A e 7B modificati come da quesito di cui sopra, in caso di fornitura al cliente di sola consulenza “pura”?

Assinews risponde:
Se un soggetto iscritto al Registro unico degli intermediari si limita ad effettuare attività professionale di pura consulenza assicurativa, intendendosi per tale quella non finalizzata alla conclusione di alcun  contratto di assicurazione, tale attività non può essere considerata attività di intermediazione assicurativa in quanto ciò che manca è proprio l’attività di intermediazione.
L’art. 107, secondo comma, lettera b) del codice delle assicurazioni private non considera attività di intermediazione assicurativa l’attività di sola informazione fornita a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, sempreché l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione.
A rafforzare tale concetto concorre lo stesso regolamento Isvap n. 5/2006, il quale all’art. 2, primo comma, lettera p) definisce “intermediari” le persone fisiche o le società iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Tautologicamente la disposizione appena riportata ribadisce che è intermediario soltanto colui che svolge attività di intermediazione assicurativa.
Apparirebbe quanto mai strano che un avvocato, il quale fornisca ad un proprio cliente una consulenza professionale sui contenuti normativi e contrattuali di una polizza di assicurazione (stipulata o da stipulare), non venga considerato intermediario di assicurazione, se tale sua attività non è finalizzata alla conclusione del contratto, mentre se a fornire la stessa identica consulenza, pure essa non finalizzata alla conclusione del contratto, fosse un iscritto al RUI,  l’attività di costui dovesse essere considerata intermediazione assicurativa.
Ciò che invece mi sembra assolutamente rilevante al fine di non indurre i terzi in errore è il comportamento che deve tenere l’iscritto al RUI. Se costui intende effettuare pura consulenza assicurativa, non deve assolutamente spendere la sua qualifica di iscritto al RUI, perché tale iscrizione è esclusivamente funzionale allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa e non altro.
In evasione alla restante parte del quesito ritengo che lo svolgimento della pura consulenza non comporti l’obbligo di consegnare al cliente i modelli 7A e 7B, proprio perché non si tratta di attività di intermediazione.

 

 

Assinform / Dal Cin Editore Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©