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Quesito su Intermediari - passaggio da sez. A come inoperativo ad E e poi da E a B (04/05/10)

Un intermediario assicurativo si iscrive all’albo agenti seconda sezione, dopo aver superato nel 2002 la prova scritta ed orale e continua a lavorare come subagente.

All’entrata in vigore del regolamento 5/2006 (come disciplinato dalle norme transitorie dell’articolo 63) diventa agente inoperativo alla sezione A, si cancella da questa sezione e viene iscritto dall’agente per cui lavora nella sezione E, continuando a svolgere attività da subagente.
Sempre secondo questo articolo 63 mantiene i requisiti della professionalità e la possibilità di riscriversi nella sezione originaria (in questo caso A) come indicato all’articolo 27.
Quindi se questo subagente vorrebbe iscriversi alla sezione B invece che alla A dovrebbe sottoporsi all’esame di idoneità nuovamente?

Sul numero 205 di Assinews a pagina 75 si legge l’intervento della dottoressa Flavia Mazzarella, vice direttore Generale dell’Isvap, che al “Quesito su passaggio da A ad E e diritti connessi” precisa che non è richiesto di ripetere la prova di idoneità anche nel caso in cui non ci si vada a riscrivere nella sezione originaria (in questo caso la A) ma in una sezione (la B) in cui per l’iscrizione sia chiesto il superamento della stessa prova.

Considerando però l’esempio precedente, e quindi il nostro intermediario assicurativo (ex sezione A) che si deve iscrivere alla sezione B, compilando l’allegato 2 (che è quello predisposto per questa sezione) alla lettera O ultime due righe viene indicato:”ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.64, comma 3 del Regolamento n.5/2006 in quanto iscritto alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento nell’albo mediatori di cui all’abrogata legge n.792/1984”

Come mai nell’allegato 2 non viene indicato come eventualità per non ripetere l’esame l’essere stati iscritti all’albo agenti? (la cosa contraria, e cioè l’essere stati iscritti all’albo mediatori, accade anche nell’allegato 1)
Forse perché il principale motivo di esonero al ripetere l’esame è proprio quello di aver superato l’esame chiamato per entrambe le categorie, essendo identico: “prova di idoneità per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi”?

Assinews risponde:
Coloro che hanno ottenuto l’iscrizione nella sez. A del Registro unico degli intermediari (anche per effetto del passaggio dal vecchio Albo degli agenti di assicurazione), non perdono i requisiti professionali acquisiti con tale iscrizione. Cosicché, colui che in qualità di iscritto alla aez. A abbia rinunciato ad essa per essere iscritto in aez. E da un iscritto in aez. A o B o D, cessato il rapporto con codesti ultimi può chiedere di essere reiscritto in aez. A.
Una volta ottenuta tale reiscrizione può, credo anche contestualmente, chiedere di essere iscritto alla sez. B (mediatore o broker), rinunciando all’iscrizione in sez. A, poiché è vietata la contemporanea iscrizione dello stesso soggetto in più sezioni. Non esiste, infatti, sulla base della normativa vigente alcuna differenza in tema di requisiti professionali fra l’iscritto in sez. A e l’iscritto in sez. B, cosicché i ruoli sono sempre intercambiabili.

 

 

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