Quesito
su Intermediari - passaggio da sez. A come inoperativo
ad E e poi da E a B (04/05/10)
Un intermediario assicurativo si iscrive all’albo
agenti seconda sezione, dopo aver superato nel 2002 la
prova scritta ed orale e continua a lavorare come subagente.
All’entrata
in vigore del regolamento 5/2006 (come disciplinato dalle
norme transitorie dell’articolo 63) diventa agente
inoperativo alla sezione A, si cancella da questa sezione
e viene iscritto dall’agente per cui lavora nella
sezione E, continuando a svolgere attività da subagente.
Sempre secondo questo articolo 63 mantiene i requisiti
della professionalità e la possibilità di
riscriversi nella sezione originaria (in questo caso A)
come indicato all’articolo 27.
Quindi se questo subagente vorrebbe iscriversi alla sezione
B invece che alla A dovrebbe sottoporsi all’esame
di idoneità nuovamente?
Sul numero 205 di Assinews a pagina 75 si legge l’intervento
della dottoressa Flavia Mazzarella, vice direttore Generale
dell’Isvap, che al “Quesito su passaggio da
A ad E e diritti connessi” precisa che non è
richiesto di ripetere la prova di idoneità anche
nel caso in cui non ci si vada a riscrivere nella sezione
originaria (in questo caso la A) ma in una sezione (la
B) in cui per l’iscrizione sia chiesto il superamento
della stessa prova.
Considerando però l’esempio precedente, e
quindi il nostro intermediario assicurativo (ex sezione
A) che si deve iscrivere alla sezione B, compilando l’allegato
2 (che è quello predisposto per questa sezione)
alla lettera O ultime due righe viene indicato:”ovvero
di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.64,
comma 3 del Regolamento n.5/2006 in quanto iscritto alla
data di entrata in vigore del predetto Regolamento nell’albo
mediatori di cui all’abrogata legge n.792/1984”
Come mai nell’allegato 2 non viene indicato come
eventualità per non ripetere l’esame l’essere
stati iscritti all’albo agenti? (la cosa contraria,
e cioè l’essere stati iscritti all’albo
mediatori, accade anche nell’allegato 1)
Forse perché il principale motivo di esonero al
ripetere l’esame è proprio quello di aver
superato l’esame chiamato per entrambe le categorie,
essendo identico: “prova di idoneità per
l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi”?
Assinews
risponde:
Coloro che hanno ottenuto l’iscrizione nella sez.
A del Registro unico degli intermediari (anche per effetto
del passaggio dal vecchio Albo degli agenti di assicurazione),
non perdono i requisiti professionali acquisiti con tale
iscrizione. Cosicché, colui che in qualità
di iscritto alla aez. A abbia rinunciato ad essa per essere
iscritto in aez. E da un iscritto in aez. A o B o D, cessato
il rapporto con codesti ultimi può chiedere di
essere reiscritto in aez. A.
Una volta ottenuta tale reiscrizione può, credo
anche contestualmente, chiedere di essere iscritto alla
sez. B (mediatore o broker), rinunciando all’iscrizione
in sez. A, poiché è vietata la contemporanea
iscrizione dello stesso soggetto in più sezioni.
Non esiste, infatti, sulla base della normativa vigente
alcuna differenza in tema di requisiti professionali fra
l’iscritto in sez. A e l’iscritto in sez.
B, cosicché i ruoli sono sempre intercambiabili.