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Quesito su Intermediari - poteri di vigilanza dell'ISVAP (03/05/10)

E' sorta con un liquidatore la seguente divergenza di opinioni.
Secondo il liquidatore l'ISVAP NON è competente in merito a reclami inerenti i rami danni e, soprattutto, può applicare sanzioni solo in caso di mancato rispetto, da parte delle compagnie, delle norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, sempre secondo tale liquidatore, l'ISVAP non avrebbe tiolo e/o competenza per applicare all'intermediario sanzioni inerenti lo scorretto comportamento tenuto da un intermediario nella fase esecutiva di un contratto rami danni.
Secondo il sottoscritto invece, in base agli art. 183 e segg. e 325 e segg. l'ISVAP può fare ciò che il liquidatore sostiene non essere in suo potere.
In concreto la diatriba è sorta perchè, su una polizza rami elementari ove la compagnia aveva già ufficialmente acclarato l'operatività delle garanzie senza tuttavia poi procedere, ricevuta la messa in mora, alla liquidazione nonostante la già acquisita documentazione giustificativa, l'assicurato aveva quindi inoltrato reclamo all'Istituto lamentando, oltre il comportamento tenuto dalla compagnia anche omissioni e negligenze da parte dell'intermediario per non essersi quest'ultimo fatto parte diligente per l'ottenimento del rimborso.
Il liquidatore sostiene di non preoccuparsi minimamente del reclamo e che la compagnia non può da ciò ricevere conseguenze alcune, tantomeno l'intermediario, non essendo compito di costui assistere l'assicurato in tale fase esecutiva.
Io ritengo di no e ritengo altresì che l'ISVAP possa e debba chiedere ragione alla compagnia del reclamo, la compagnia debba rispondere e, qualora da tale riscontro emerga inosservanza a regolamenti e/o disposizioni l'ISVAP possa applicare sanzioni. Idem nei confronti dell'intermediario.

Assinews risponde:
Tutti i soggetti che entrano a far parte del ciclo produttivo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, imprese, intermediari e periti r.c.a. inclusi, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dell’ISVAP.
L’ISVAP inoltre ha poteri di intervento e di irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati in caso di violazione di norme del codice delle assicurazioni private e dei regolamenti dall’Istituto emanati.
Nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione i poteri di intervento possono arrivare fino alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (provvedimento del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’ISVAP).
Le sanzioni amministrative-pecuniarie consistono nell’obbligo di pagare una somma di denaro, che può essere anche molto rilevante, come attestatono i ricorrenti bollettini mensili leggibili sul sito dell’Isvap (www.isvap.it).
Nei confronti degli intermediari e dei periti le sanzioni sono duplici: amministrative-pecuniarie e disciplinari, regolate rispettivamente dai regolamenti ISVAP n. 1 e n. 5, rinvenibili sempre sul sito dell’Isvap sotto la voce “normativa”.
Quanto alle domande sui reclami la materia è disciplinata dal regolamento ISVAP n. 11 e più schematicamente dalla “guida ai reclami” sotto la voce “sportello reclami”, che compare a sinistra sulla prima pagina web dell’Istituto. Tale disciplina specifica quale tipologia di reclami va preventivamente indirizzata alla Compagnia e solo successivamente all’ISVAP e quali reclami vanno indirizzati esclusivamente all’ISVAP.
Per concludere osservo che l’intermediario può essere sanzionato soltanto se si è reso responsabile di una violazione alle norme sopra citate e non per fatti riconducibili unicamente alla compagnia.

 

 

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