Quesito
su Intermediari - poteri di vigilanza dell'ISVAP (03/05/10)
E' sorta con un liquidatore la seguente divergenza di opinioni.
Secondo il liquidatore l'ISVAP NON è competente in
merito a reclami inerenti i rami danni e, soprattutto, può
applicare sanzioni solo in caso di mancato rispetto, da
parte delle compagnie, delle norme riguardanti l'assicurazione
obbligatoria.
Inoltre, sempre secondo tale liquidatore, l'ISVAP non avrebbe
tiolo e/o competenza per applicare all'intermediario sanzioni
inerenti lo scorretto comportamento tenuto da un intermediario
nella fase esecutiva di un contratto rami danni.
Secondo il sottoscritto invece, in base agli art. 183 e
segg. e 325 e segg. l'ISVAP può fare ciò che
il liquidatore sostiene non essere in suo potere.
In concreto la diatriba è sorta perchè, su
una polizza rami elementari ove la compagnia aveva già
ufficialmente acclarato l'operatività delle garanzie
senza tuttavia poi procedere, ricevuta la messa in mora,
alla liquidazione nonostante la già acquisita documentazione
giustificativa, l'assicurato aveva quindi inoltrato reclamo
all'Istituto lamentando, oltre il comportamento tenuto dalla
compagnia anche omissioni e negligenze da parte dell'intermediario
per non essersi quest'ultimo fatto parte diligente per l'ottenimento
del rimborso.
Il liquidatore sostiene di non preoccuparsi minimamente
del reclamo e che la compagnia non può da ciò
ricevere conseguenze alcune, tantomeno l'intermediario,
non essendo compito di costui assistere l'assicurato in
tale fase esecutiva.
Io ritengo di no e ritengo altresì che l'ISVAP possa
e debba chiedere ragione alla compagnia del reclamo, la
compagnia debba rispondere e, qualora da tale riscontro
emerga inosservanza a regolamenti e/o disposizioni l'ISVAP
possa applicare sanzioni. Idem nei confronti dell'intermediario.
Assinews
risponde:
Tutti i soggetti che entrano a far parte del ciclo produttivo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, imprese,
intermediari e periti r.c.a. inclusi, sono soggetti alla
vigilanza ed al controllo dell’ISVAP.
L’ISVAP inoltre ha poteri di intervento e di irrogare
sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati in caso di
violazione di norme del codice delle assicurazioni private
e dei regolamenti dall’Istituto emanati.
Nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
i poteri di intervento possono arrivare fino alla revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
(provvedimento del Ministro dello sviluppo economico su
proposta dell’ISVAP).
Le sanzioni amministrative-pecuniarie consistono nell’obbligo
di pagare una somma di denaro, che può essere anche
molto rilevante, come attestatono i ricorrenti bollettini
mensili leggibili sul sito dell’Isvap (www.isvap.it).
Nei confronti degli intermediari e dei periti le sanzioni
sono duplici: amministrative-pecuniarie e disciplinari,
regolate rispettivamente dai regolamenti ISVAP n. 1 e n.
5, rinvenibili sempre sul sito dell’Isvap sotto la
voce “normativa”.
Quanto alle domande sui reclami la materia è disciplinata
dal regolamento ISVAP n. 11 e più schematicamente
dalla “guida ai reclami” sotto la voce “sportello
reclami”, che compare a sinistra sulla prima pagina
web dell’Istituto. Tale disciplina specifica quale
tipologia di reclami va preventivamente indirizzata alla
Compagnia e solo successivamente all’ISVAP e quali
reclami vanno indirizzati esclusivamente all’ISVAP.
Per concludere osservo che l’intermediario può
essere sanzionato soltanto se si è reso responsabile
di una violazione alle norme sopra citate e non per fatti
riconducibili unicamente alla compagnia.