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Quesito su RCA - sinistro e indennizzo diretto - mancanza di testimoni (15/04/10)

Una nostra cliente il 20/11/2009 subisce un danno alla propria autovettura per fatto e colpa di altra autovettura assicurata alla X Assicurazioni. Abbiamo inoltrato denuncia con modulo blu (CAI) a firma singola alla nostra compagnia,la quale per effetto del risarcimento diretto ha provveduto a periziare il veicolo della nostra cliente accertando un danno di euro 1.620,00 compreso IVA. A tutt'oggi la nostra compagnia non intende liquidare il danno alla cliente,salvo dichiarazione testimoniale, in quanto l'assicurato della compagnia X non ha sporto denuncia alla propria compagnia. Detto ciò e siccome nell'incidente in questione non esistono testi presenti al fatto, abbiamo ribattuto al nostro liquidatore che la legge del risarcimento diretto prevede la liquidazione dei danni per silenzio assenso, anche in mancanza di testimoni, ricevendo risposta negativa. La preghiamo darci conferma o meno sulla nostra versione e in caso affermativo informarci in quale articolo della legge si parla del silenzio assenso.

Assinews risponde:
L'art. 148 comma 1 del CAP sancisce che "Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta."
Il comma 6 sempre dell'art. 148, inoltre indica "Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione."
L'art. 18 comma 5 della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto prevede che "La Debitrice deve riscontrare la segnalazione di “verifica responsabilità” entro 30 giorni dal suo ricevimento, comunicando a sua volta i propri elementi di valutazione delle responsabilità."
Nel comma 6, dove si elencano le casistiche possibili è indicato che "Il mancato riscontro alla segnalazione della gestionaria, comporta per la Debitrice l’impossibilità di sollevare contestazioni sul riparto delle responsabilità..." e inoltre che "Il riscontro della Debitrice in cui si evidenzia la mancata presentazione della denuncia da parte del proprio assicurato non interrompe la gestione dell’impresa Gestionaria, la cui trattazione del danno fa esclusivamente riferimento alla documentazione probatoria prodotta dal proprio assicurato."
 
Per riassumere, quindi, sulla base delle informazioni che ci sono state fornite dal lettore, e presumendo che la richiesta danni sia stata redatta secondo quanto previsto dall'art. 148 CAP, l'impresa gestionaria aveva 60 giorni di tempo per presentare un'offerta, o un diniego motivato; una volta accettata tale offerta dal proprio cliente aveva 15 giorni di tempo per risarcire il danno.

 

 

 

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