Quesito
su RCA - sinistro e indennizzo diretto -
mancanza di testimoni (15/04/10)
Una nostra cliente il 20/11/2009 subisce un
danno alla propria autovettura per fatto e
colpa di altra autovettura assicurata alla
X Assicurazioni. Abbiamo inoltrato denuncia
con modulo blu (CAI) a firma singola alla
nostra compagnia,la quale per effetto del
risarcimento diretto ha provveduto a periziare
il veicolo della nostra cliente accertando
un danno di euro 1.620,00 compreso IVA. A
tutt'oggi la nostra compagnia non intende
liquidare il danno alla cliente,salvo dichiarazione
testimoniale, in quanto l'assicurato della
compagnia X non ha sporto denuncia alla propria
compagnia. Detto ciò e siccome nell'incidente
in questione non esistono testi presenti al
fatto, abbiamo ribattuto al nostro liquidatore
che la legge del risarcimento diretto prevede
la liquidazione dei danni per silenzio assenso,
anche in mancanza di testimoni, ricevendo
risposta negativa. La preghiamo darci conferma
o meno sulla nostra versione e in caso affermativo
informarci in quale articolo della legge si
parla del silenzio assenso.
Assinews
risponde:
L'art. 148 comma 1 del CAP sancisce che "Entro
sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato
congrua e motivata offerta per il risarcimento
ovvero comunica specificatamente i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta."
Il comma 6 sempre dell'art. 148, inoltre indica
"Se il danneggiato dichiara di accettare
la somma offertagli, l'impresa provvede al
pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione."
L'art. 18 comma 5 della Convenzione tra
assicuratori per il risarcimento diretto prevede
che "La Debitrice deve riscontrare
la segnalazione di “verifica responsabilità”
entro 30 giorni dal suo ricevimento, comunicando
a sua volta i propri elementi di valutazione
delle responsabilità."
Nel comma 6, dove si elencano le casistiche
possibili è indicato che "Il
mancato riscontro alla segnalazione della
gestionaria, comporta per la Debitrice l’impossibilità
di sollevare contestazioni sul riparto delle
responsabilità..." e inoltre
che "Il riscontro della Debitrice
in cui si evidenzia la mancata presentazione
della denuncia da parte del proprio assicurato
non interrompe la gestione dell’impresa
Gestionaria, la cui trattazione del danno
fa esclusivamente riferimento alla documentazione
probatoria prodotta dal proprio assicurato."
Per riassumere, quindi, sulla base delle informazioni
che ci sono state fornite dal lettore, e
presumendo che la richiesta danni sia stata
redatta secondo quanto previsto dall'art.
148 CAP, l'impresa gestionaria aveva
60 giorni di tempo per presentare un'offerta,
o un diniego motivato; una volta accettata
tale offerta dal proprio cliente aveva 15
giorni di tempo per risarcire il danno.