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Quesito su intermediaria - gestione dei pagamenti da parte di produttore sez. E con più mandati (13/04/10)

Le scrivo per richiederle dei chiarimenti in merito alla gestione dei pagamenti di un ns produttore iscritto nella sezione E del Registro Unico e avente più mandati da parte di diverse compagnie (il primo caso per noi).
Questo determina il fatto che lui andando ad incassare da un medesimo cliente più quietanze di diverse compagnie si vorrebbe far pagare con un unico assegno, ma dietro ns. insistenza le ns. quietanze le incassa a parte.
Le chiedo quindi visto che la questione sta cominciando a creare degli attriti, data la sua esperienza, quale sia la modalità più corretta di incasso in questa fattispecie che mi metta al riparo da contestazioni in sede vi verifica ispettiva interna ed esterna.

Assinews risponde:
Gli intermediari di assicurazione, come è noto, sono obbligati ai sensi dell’art. 54 del regolamento Isvap n. 5/2006 ad una gestione separata dei premi riscossi. Ciò vale per tutti gli intermediari (A,B,C.D,E), con la sola eccezione degli iscritti in sez. B (broker), se non sono stati autorizzati dall’impresa alla riscossione dei premi. La gestione separata da attuarsi attraverso uno o più conti bancari e/o postali può essere evitata soltanto dagli iscritti in sez. A, B e D (quindi non dagli iscritti in sez. E), se costoro documentano il possesso di fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 54/bis del citato Regolamento.

Ciò premesso, l’agente di assicurazioni che si avvalga di un collaboratore iscritto in sez. E da una pluralità di iscritti in sez. A, B o D, o esige e verifica che il collaboratore a sua volta possegga un conto separato con le caratteristiche contemplate dall’art. 54 del reg. Isvap n. 5/2006 (l’iscritto in sez. E non può fruire alternativamente della fideiussione bancaria), dal quale conto effettuare le rimesse all’agente di cui è collaboratore e per il quale ha incassato i premi, oppure l’agente deve esigere dall’iscritto in sez. E il versamento dei premi secondo le stesse modalità con le quali costui le ha riscosse dai contraenti al fine di verificare che l’incasso dei premi sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni al riguardo stabilite dall’art. 47, terzo comma, del citato Regoilamento. In questo secondo caso (mancato possesso del conto separato da parte dell’iscritto in sez. E) il collaboratore non può riscuotere assegni cumulativi per premi destinati ad intermediari diversi, poiché se lo facesse, non solo impedirebbe l’accertamento o quanto meno renderebbe difficile o impossibile la tracciabilità delle modalità di incasso dei premi, come prescritto appunto dall’art. 47, terzo comma, ma violerebbe l’obbligo di ricevere i premi a mezzo assegno intestato o girato all’impresa di assicurazione per conto della quale opera o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario espressamente in qualità di quella identificata impresa, come ulteriormente stabilisce il terzo comma, lettera a) dello stesso art. 47.

Ma anche se l’iscritto in sez. E disponesse di un conto separato unico, attraverso il quale gestire i premi incassati anche comulativamente per intermediari diversi, dovrebbe agire in modo da consentire per ogni versamento l’attribuzione distinta di tali premi a ciascun intermediario per il quale opera. Va infine ricordato che anche l’iscritto in sez. E, se possiede il conto separato, è obbligato ad ivi versare i premi riscossi entro 10 giorni successivi alla riscossione. Se invece, in assenza di conto separato, ne fa consegna materiale all’intermediario per il quale opera, tale consegna deve avvenire in modo da consentire al secondo di osservare il rispetto del termine dei 10 giorni.

 

 

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