Quesito
su intermediaria - gestione dei
pagamenti da parte di produttore
sez. E con più mandati (13/04/10)
Le scrivo per richiederle dei chiarimenti
in merito alla gestione dei pagamenti
di un ns produttore iscritto nella
sezione E del Registro Unico e avente
più mandati da parte di diverse
compagnie (il primo caso per noi).
Questo determina il fatto che lui
andando ad incassare da un medesimo
cliente più quietanze di diverse
compagnie si vorrebbe far pagare con
un unico assegno, ma dietro ns. insistenza
le ns. quietanze le incassa a parte.
Le chiedo quindi visto che la questione
sta cominciando a creare degli attriti,
data la sua esperienza, quale sia
la modalità più corretta
di incasso in questa fattispecie che
mi metta al riparo da contestazioni
in sede vi verifica ispettiva interna
ed esterna.
Assinews
risponde:
Gli intermediari di assicurazione,
come è noto, sono obbligati
ai sensi dell’art. 54 del regolamento
Isvap n. 5/2006 ad una gestione separata
dei premi riscossi. Ciò vale
per tutti gli intermediari (A,B,C.D,E),
con la sola eccezione degli iscritti
in sez. B (broker), se non sono stati
autorizzati dall’impresa alla
riscossione dei premi. La gestione
separata da attuarsi attraverso uno
o più conti bancari e/o postali
può essere evitata soltanto
dagli iscritti in sez. A, B e D (quindi
non dagli iscritti in sez. E), se
costoro documentano il possesso di
fideiussione bancaria ai sensi dell’art.
54/bis del citato Regolamento.
Ciò premesso, l’agente
di assicurazioni che si avvalga di
un collaboratore iscritto in sez.
E da una pluralità di iscritti
in sez. A, B o D, o esige e verifica
che il collaboratore a sua volta possegga
un conto separato con le caratteristiche
contemplate dall’art. 54 del
reg. Isvap n. 5/2006 (l’iscritto
in sez. E non può fruire alternativamente
della fideiussione bancaria), dal
quale conto effettuare le rimesse
all’agente di cui è collaboratore
e per il quale ha incassato i premi,
oppure l’agente deve esigere
dall’iscritto in sez. E il versamento
dei premi secondo le stesse modalità
con le quali costui le ha riscosse
dai contraenti al fine di verificare
che l’incasso dei premi sia
avvenuto nel rispetto delle disposizioni
al riguardo stabilite dall’art.
47, terzo comma, del citato Regoilamento.
In questo secondo caso (mancato possesso
del conto separato da parte dell’iscritto
in sez. E) il collaboratore non può
riscuotere assegni cumulativi per
premi destinati ad intermediari diversi,
poiché se lo facesse, non solo
impedirebbe l’accertamento o
quanto meno renderebbe difficile o
impossibile la tracciabilità
delle modalità di incasso dei
premi, come prescritto appunto dall’art.
47, terzo comma, ma violerebbe l’obbligo
di ricevere i premi a mezzo assegno
intestato o girato all’impresa
di assicurazione per conto della quale
opera o a quella di cui sono distribuiti
i contratti, oppure all’intermediario
espressamente in qualità di
quella identificata impresa, come
ulteriormente stabilisce il terzo
comma, lettera a) dello stesso art.
47.
Ma anche se l’iscritto in sez.
E disponesse di un conto separato
unico, attraverso il quale gestire
i premi incassati anche comulativamente
per intermediari diversi, dovrebbe
agire in modo da consentire per ogni
versamento l’attribuzione distinta
di tali premi a ciascun intermediario
per il quale opera. Va infine ricordato
che anche l’iscritto in sez.
E, se possiede il conto separato,
è obbligato ad ivi versare
i premi riscossi entro 10 giorni successivi
alla riscossione. Se invece, in assenza
di conto separato, ne fa consegna
materiale all’intermediario
per il quale opera, tale consegna
deve avvenire in modo da consentire
al secondo di osservare il rispetto
del termine dei 10 giorni.