Quesito
su mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
da parte dei passeggeri (09/04/10)
Vorrei porre un quesito sul mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri.
Se nonostante io proprietario e conducente del
veicolo abbia fatto mettere la cintura al passeggero
sul sedile posteriore, ma lo stesso durante
il trasporto la sgancia (come ad esempio fanno
spesso i bambini) ed avviene un incidente con
lesioni al trasportato, le compagnie di assicurazione
possono fare rivalsa sul conducente proprietario
del veicolo?
Sulle condizioni di assicurazione viene scritto:
"La garanzia non sarà valida e l'impresa
eserciterà il diritto di rivalsa per
le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto
pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
- assicurazione della responsabilità
per i danni subiti dai terzi trasportati, se
il trasporto non è effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti o alle indicazioni
della carta di circolazione”.
Questo comprende anche il mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza?
Se si, come può il conducente mentre
guida controllare costantemente le cinture di
sicurezza dei passeggeri, perlopiù se
prendono posto nei sedili posteriori?
Assinews
risponde:
Con la sentenza 3585 la quarta sezione penale
della Corte di Cassazione ha stabilito che chi
è al volante deve imporre l'uso delle
cinture di sicurezza alle persone che viaggiano
con lui e, in caso di rifiuto, può rifiutare
di trasportarli o non continuare nella marcia
se non vuole rispondere, con la condanna penale,
nel caso si verifichi un incidente.
Con questa sentenza si fa ricadere sul conducente
l'onere di accertarsi che tutti i trasportati
abbiano le cinture di sicurezza allacciate e
obbligare loro di allacciarle non solo prima
di partire ma anche durante la marcia.
La normativa vigente (art.172 C.d.S), infatti,
prevede che ogni passeggero (anteriore e posteriore)
ha l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza
e che i bambini con un'altezza inferiore ai
1,50 metri devono essere assicurati al sedile
con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato
al loro peso.
E' nostro parere pertanto che, a fronte della
presenza in polizza della rivalsa indicata,
è facoltà della compagnia assicuratrice,
oltre che a liquidare in proporzione il danno
subito dal terzo trasportato, rivalersi sul
conducente/proprietario.