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Quesito su mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri (09/04/10)

Vorrei porre un quesito sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri.
Se nonostante io proprietario e conducente del veicolo abbia fatto mettere la cintura al passeggero sul sedile posteriore, ma lo stesso durante il trasporto la sgancia (come ad esempio fanno spesso i bambini) ed avviene un incidente con lesioni al trasportato, le compagnie di assicurazione possono fare rivalsa sul conducente proprietario del veicolo?
Sulle condizioni di assicurazione viene scritto: "La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione”.
Questo comprende anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza?
Se si, come può il conducente mentre guida controllare costantemente le cinture di sicurezza dei passeggeri, perlopiù se prendono posto nei sedili posteriori?

Assinews risponde:
Con la sentenza 3585 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che chi è al volante deve imporre l'uso delle cinture di sicurezza alle persone che viaggiano con lui e, in caso di rifiuto, può rifiutare di trasportarli o non continuare nella marcia se non vuole rispondere, con la condanna penale, nel caso si verifichi un incidente.
Con questa sentenza si fa ricadere sul conducente l'onere di accertarsi che tutti i trasportati abbiano le cinture di sicurezza allacciate e obbligare loro di allacciarle non solo prima di partire ma anche durante la marcia.

La normativa vigente (art.172 C.d.S), infatti, prevede che ogni passeggero (anteriore e posteriore) ha l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza e che i bambini con un'altezza inferiore ai 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso.
E' nostro parere pertanto che, a fronte della presenza in polizza della rivalsa indicata, è facoltà della compagnia assicuratrice, oltre che a liquidare in proporzione il danno subito dal terzo trasportato, rivalersi sul conducente/proprietario.

 

 

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