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Quesito su polizza vita - diritto di riscatto del nuovo contraente (02/04/10)

A norma dell'art. 1921 c. c. gli eredi del contraente di una polizza vita non possono modificare il beneficiario indicato in polizza. In maniera estensiva, ritenete che il nuovo contraente non possa nemmeno esercitare il diritto di riscatto se non con il consenso del beneficiario? Ipotizzando una polizza a vita intera, un'eventuale impossibilità ad esercitare questa facoltà determinerebbe la riscossione della prestazione solo al verificarsi dell'evento assicurato (premorienza dell'assicurato)? Qualora l'assicurato sia erede del contraente deceduto, è corretto che possa assumere la veste di nuovo contraente anche in presenza di altri eredi?

Assinews risponde:
Il beneficiario è il soggetto che in base alla designazione fatta dal contraente riceve le prestazioni dell’Assicuratore. Non è un soggetto del contratto ma acquista un diritto proprio per effetto della designazione che non può essere modificato , annullato o inibito se non dal contraente.
Nei diritti del contraente esiste la possibilità di revocare il beneficiario. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi del contraente dopo la morte del contraente (1921C.C.). La volontà del contraente non può quindi essere rimessa in discussione dopo la morte del contraente stesso dagli eredi.
Sul problema del riscatto esiste giurisprudenza solo nel caso in cui il contraente cede agli eredi a titolo gratuito il contratto e in questi casi gli eredi subentranti lo acquisiscono a pieno titolo e quindi possono disporre anche della facoltà di riscatto perché il contraente non esprime più interesse al contratto né tanto meno agli interessi del beneficiario
Riteniamo invece pur senza letteratura giuridica in merito, che l’erede subentrante nel contratto del contraente deceduto in qualità di nuovo contraente non possa esercitare il diritto di riscatto senza il consenso del beneficiario perché andrebbe a ledere una volontà che non è stata modificata dal contraente in vita e quindi il nuovo contraente pur subentrando nel contratto non ne acquisisce tutti i diritti, ma restano inibiti i diritti che posso ledere gli interessi del beneficiario secondo i dettami del contraente originario che non ha mai modificato la sua scelta in quanto deceduto.
Concordiamo che coerentemente a quanto asserito nelle righe precedenti in una polizza vita intera come esempio di studio, in caso di morte del contraente essendo impedito all’erede nuovo contraente e non beneficiario di riscattare il contratto l’unica possibilità di fruire della prestazione assicurativa è la morte dell’assicurato.
Qualora l’assicurato sia erede del contraente deceduto e si sia in un contratto ad esempio di capitale differito dove l’assicurato è anche erede e beneficiario allora data la chiara volontà del contraente deceduto di favorire l’assicurato erede e beneficiario sarà lui ad assumere la veste di nuovo contraente. Invece nel caso in cui l’assicurato sia diverso dal beneficiario, la veste di nuovo contraente sarà assunta da chi fra gli eredi avrà più interesse al proseguimento della polizza.

 

 

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