Quesito
su polizza vita - diritto di riscatto del nuovo
contraente (02/04/10)
A norma dell'art. 1921 c. c. gli eredi del contraente
di una polizza vita non possono modificare il beneficiario
indicato in polizza. In maniera estensiva, ritenete
che il nuovo contraente non possa nemmeno esercitare
il diritto di riscatto se non con il consenso del
beneficiario? Ipotizzando una polizza a vita intera,
un'eventuale impossibilità ad esercitare
questa facoltà determinerebbe la riscossione
della prestazione solo al verificarsi dell'evento
assicurato (premorienza dell'assicurato)? Qualora
l'assicurato sia erede del contraente deceduto,
è corretto che possa assumere la veste di
nuovo contraente anche in presenza di altri eredi?
Assinews
risponde:
Il beneficiario è il soggetto che in base
alla designazione fatta dal contraente riceve le
prestazioni dell’Assicuratore. Non è
un soggetto del contratto ma acquista un diritto
proprio per effetto della designazione che non può
essere modificato , annullato o inibito se non dal
contraente.
Nei diritti del contraente esiste la possibilità
di revocare il beneficiario. La revoca non può
tuttavia farsi dagli eredi del contraente dopo la
morte del contraente (1921C.C.). La volontà
del contraente non può quindi essere rimessa
in discussione dopo la morte del contraente stesso
dagli eredi.
Sul problema del riscatto esiste giurisprudenza
solo nel caso in cui il contraente cede agli eredi
a titolo gratuito il contratto e in questi casi
gli eredi subentranti lo acquisiscono a pieno titolo
e quindi possono disporre anche della facoltà
di riscatto perché il contraente non esprime
più interesse al contratto né tanto
meno agli interessi del beneficiario
Riteniamo invece pur senza letteratura giuridica
in merito, che l’erede subentrante nel contratto
del contraente deceduto in qualità di nuovo
contraente non possa esercitare il diritto di riscatto
senza il consenso del beneficiario perché
andrebbe a ledere una volontà che non è
stata modificata dal contraente in vita e quindi
il nuovo contraente pur subentrando nel contratto
non ne acquisisce tutti i diritti, ma restano inibiti
i diritti che posso ledere gli interessi del beneficiario
secondo i dettami del contraente originario che
non ha mai modificato la sua scelta in quanto deceduto.
Concordiamo che coerentemente a quanto asserito
nelle righe precedenti in una polizza vita intera
come esempio di studio, in caso di morte del contraente
essendo impedito all’erede nuovo contraente
e non beneficiario di riscattare il contratto l’unica
possibilità di fruire della prestazione assicurativa
è la morte dell’assicurato.
Qualora l’assicurato sia erede del contraente
deceduto e si sia in un contratto ad esempio di
capitale differito dove l’assicurato è
anche erede e beneficiario allora data la chiara
volontà del contraente deceduto di favorire
l’assicurato erede e beneficiario sarà
lui ad assumere la veste di nuovo contraente. Invece
nel caso in cui l’assicurato sia diverso dal
beneficiario, la veste di nuovo contraente sarà
assunta da chi fra gli eredi avrà più
interesse al proseguimento della polizza.