Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (23/03/10)
Una polizza incendio stipulata in data 30/03/2006 prevede
una scadenza contrattuale del 30/03/2016. Le condizioni
generali di assicurazione prevedono un termine di disdetta
di 30 giorni.
Per disdire il contratto anticipatamente rispetto alla
durata prevista si devono rispettare i termini della legge
Bersani (60 giorni) oppure valgono le condizioni di maggior
favore previste dalla polizza (30 giorni)?
Assinews
risponde:
Con la dovuta differenziazione, più volte ultimamente
accennata in questa rubrica, tra “disdetta”
e “recesso”, notiamo che nel caso sottopostoci
la disdetta potrà essere validamente comunicata
solo 30 giorni prima della riferita scadenza contrattuale
del 30/03/2016.
Quanto al recesso previsto dal “decreto Bersani”,
notiamo che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto - legge n. 40 del 2 Aprile
2007 - , come previsto dall’art. 5, quarto comma,
della stessa legge, il contratto in argomento non aveva
ancora maturato i tre anni di vita.
Pertanto, per la polizza indicata nel quesito, a nostro
avviso tale recesso potrà essere utilmente intimato
con preavviso di 60 giorni prima della scadenza del 30/03/2010,
oppure delle scadenze annuali successive.
Sulla base di quanto precede, si può agevolmente
concludere che il regime più favorevole al Contraente
di quella polizza non dipende semplicemente dalla minor
lunghezza del termine di preavviso, ma dal rispettivo
diverso regime giuridico e contrattuale applicabile.