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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (23/03/10)

Una polizza incendio stipulata in data 30/03/2006 prevede una scadenza contrattuale del 30/03/2016. Le condizioni generali di assicurazione prevedono un termine di disdetta di 30 giorni.
Per disdire il contratto anticipatamente rispetto alla durata prevista si devono rispettare i termini della legge Bersani (60 giorni) oppure valgono le condizioni di maggior favore previste dalla polizza (30 giorni)?

Assinews risponde:
Con la dovuta differenziazione, più volte ultimamente accennata in questa rubrica, tra “disdetta” e “recesso”, notiamo che nel caso sottopostoci la disdetta potrà essere validamente comunicata solo 30 giorni prima della riferita scadenza contrattuale del 30/03/2016.
Quanto al recesso previsto dal “decreto Bersani”, notiamo che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge n. 40 del 2 Aprile 2007 - , come previsto dall’art. 5, quarto comma, della stessa legge, il contratto in argomento non aveva ancora maturato i tre anni di vita.
Pertanto, per la polizza indicata nel quesito, a nostro avviso tale recesso potrà essere utilmente intimato con preavviso di 60 giorni prima della scadenza del 30/03/2010, oppure delle scadenze annuali successive.
Sulla base di quanto precede, si può agevolmente concludere che il regime più favorevole al Contraente di quella polizza non dipende semplicemente dalla minor lunghezza del termine di preavviso, ma dal rispettivo diverso regime giuridico e contrattuale applicabile.

 

 

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