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Quesito RCA E ALTRI RAMI
Interpretazione delle norme del "decreto Bersani due"
portabilità della classe di merito


Tizio assicurato presso la compagnia "Alfa Assicurazioni" con polizza scadente il 31/12/2006 vende la propria autovettura in data 10/11/2006 ed acquista un'altro veicolo in data 10/01/2007.
E'possibile assicurare la nuova autovettura con un'altra compagnia consegnando l'attestato della vecchia vettura e trasferimento di proprietà?
L'ufficio RCA della nuova compagnia ritiene che non sia possibile in quanto il veicolo e'stato venduto antecedentemente alla scadenza del contratto e pertanto il contratto o andava risolto o sospeso.

Assinews risponde:
Pensiamo di non poter rispondere al Suo quesito in quanto lo stesso parte da una premessa scorretta.
Infatti, prescindendo dall'esaminare se l'assicurato abbia o no l'obbligo, in linea generale, di comunicare all'assicuratore l'avvenuta alienazione del veicolo assicurato (noi comunque propendiamo per la soluzione affermativa), deve tenersi presente che le facoltà che si prospettano all'assicurato in caso di vendita del veicolo assicurato (da ultimo la risoluzione anticipata del contratto con il rimborso della parte di premio pagata ma non goduta, nel caso di vendita senza rimpiazzo), rappresentano deroghe al principio generale sancito dall'art. 1918 c.c., secondo il quale l'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Ne consegue che, nel caso prospettato dal lettore, l'assicurato, tacendo all'assicuratore la vendita del veicolo, farebbe subentrare nel contratto medesimo l'acquirente, il che appare, con ogni probabilità, diverso dalle intenzioni di Tizio.

 

 

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