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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (11/03/10)

Polizza globale fabbricato emessa il 02/03/2000 con durata decennale scadente il 02/03/2010.
L'amministratore del condominio invia disdetta in data 30/12/2009 per la scadenza de 02/03/2010
La disdetta recita: "... come concesso dalla vigente normativa".
Nella polizza stipulata nel 2000 la condizione per la disdetta recita: "può essere inviata disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale".
L'amministratore si riferisce forse alla legge Bersani poichè ha inviato disdetta 60 giorni prima della scadenza.
Come va interpretata?

Assinews risponde:
Prima di fornire l’interpretazione richiesta, desideriamo riprendere quanto già oggetto di un precedente nostro commento, in quanto riteniamo fondamentale che non si faccia confusione fra l’istituto della “disdetta” e quello del “recesso”, quest’ultimo previsto dal cosiddetto “decreto Bersani” e dalla recente riformulazione dell’art. 1899 del codice civile.
Ribadendo che i due istituti non sono identici, la “disdetta” consiste nella manifestazione di volontà di uno dei contraenti, che impedisce la proroga di un contratto, secondo le modalità in esso stabilite; il “recesso” è invece un atto, consentito per i casi previsti dalla legge, mediante il quale una delle parti fa cessare un contratto anticipatamente alla scadenza in esso stabilita.
Tornando al quesito e dando per scontato che la polizza in argomento stabilisca il tacito rinnovo alla scadenza – altrimenti non avrebbe avuto senso la previsione del termine per la disdetta con preavviso di 90 giorni - , nel caso di specie riteniamo che l’amministratore di condominio abbia intimato il recesso previsto dal “decreto Bersani”, perfettamente legittimo in quanto rientrante nella previsione di cui all’articolo 5 della legge n. 40 del 2 Aprile 2007.

 

 

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