Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (10/03/10)
In base alla recente modifica apportata all’art. 1899 c.c.
dalla legge 99/2009 che prevede la reintroduzione di polizze di
durata poliennale, in caso di polizza malattia di durata decennale
è possibile l’esercizio del diritto di recesso da
parte del contraente nei primi 5 anni di durata della polizza
ed in caso affermativo è prevista la corresponsione di
una penale da parte del contraente stesso e di quale entità?
Assinews
risponde:
Come ben sappiamo, la recente emanazione di questa – molto
discussa – modifica dell’art. 1899 del codice civile
(che si applica ai contratti assicurativi dei rami danni stipulati
dopo il 15 agosto 2009), non ci permette ancora d’identificare
con sicurezza l’operato del mercato assicurativo.
Con tale premessa, il dettato della norma in questione appare
non consentire l’esercizio della facoltà di recedere
anticipatamente nei termini prospettati dal quesito posto dal
nostro lettore.
Poiché la stipulazione di una polizza poliennale è
subordinata alla dimostrata riduzione del premio rispetto ad analogo
contratto con durata annuale, lo spirito della modifica della
norma del codice esprime in modo evidente che il contraente (ma
la legge parla, impropriamente, di “assicurato”) viene
“ricompensato” con tale minor premio del “sacrificio”
di mantenere il vincolo contrattuale in essere per un certo periodo
di tempo.
Senza voler affrontare in questa sede il delicato e spinoso tema
della facoltà di esercitare il “recesso per sinistro”,
che normalmente l’assicuratore riserva in primis a sé,
riteniamo abbastanza prevedibile che il mercato assicurativo predisporrà
polizze in cui la facoltà di recesso del contraente prima
del periodo fissato dall’art. 1899 cod. civile possa avvenire
a condizione che venga rimborsato lo “sconto” goduto:
come dire, forse si riaffaccerà sul panorama assicurativo
il meccanismo della refusione dello “sconto di poliennlità”.