Quesito
su intermediari sez. A - incarico di consulenza
assicurativa (08/03/10)
Sono iscritto alla sez. A del RUI come operativo:
potrei accettare un incarico di consulenza
assicurativa per conto di un ente pubblico
o privato?
Se si quali sono gli adempimenti?
Assinews
risponde:
L’attività consulenziale in ambito
assicurativo è perfettamente legittima
se prestata da persona iscritta al RUI e quindi
anche da iscritto alla sez. A.
L’art. 106 del codice delle assicurazioni
private prevede espressamente fra le attività
dell’intermediario la pura consulenza
assicurativa.
Non vi sono particolari prassi da osservare,
salvo prestare attenzione alla fatturazione
di tale prestazione. Quando la consulenza
non viene erogata per la conclusione di un
contratto, essa non è beneficiaria
dell’esenzione da IVA, come lo sono
le provvigioni relative ai premi di assicurazione
intermediati, ma la fatturazione va assoggettata
ad IVA ordinaria, al conseguente versamento
della stessa e ad altre incombenze burocratiche
per le quali un fiscalista può essere
più preciso. Quanto detto risulta
dalla risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate – IVA – n. 190/E dell’8
maggio 2008, pubblicata dalla stessa Agenzia
delle Entrate.
Quesito
su intermediari sez. A - incarico
di consulenza assicurativa (08/03/10)
- richiesta precisazione alla luce
della ris. dell'Agenzia delle Entrate
267/E del 30.10.2009
L’ultima
circolare dellAGENZIA DELLE ’ENTRATE
numero 267/E del 30.10.2009 non esenta dall’applicazione
dell’iva qualunque tipo di consulenza
assicurativa?
Assinews
risponde:
Ringraziamo il lettore per la segnalazione
della “risoluzione” dell’Agenzia
delle Entrate n. 267/E del 30.10.2009.
Analizzandola approfonditamente ne abbiamo
tratto la conclusione che l’Agenzia
delle Entrate risponde non esaustivamente
all’interpello ad essa rivolto.
Infatti l’interpellante aveva dichiarato,
seppure in modo non esplicito, di svolgere
due distinte attività: la prima consistente
in un’attività di intermediazione
finanziaria assicurativa, volta a reperire
presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni
più adatte …; la seconda consistente
nella gestione dei sinistri e nel recupero
dei danni … per ottenere il massimo
risarcimento in denaro dei danni subiti.
Orbene è noto che l’attività
di intermediazione assicurativa è remunerata
per prassi non solo italiana, ma universale,
dalle imprese di assicurazione anche nei confronti
del broker e non dagli assicurati, cosicché
il compenso richiesto dall’interpellante
al proprio cliente troverebbe giustificazione
soltanto per un’attività diversa
dall’attività di intermediazione
o meglio per un’attività non
accessoria o connessa con un’attività
di intermediazione, ma autonoma e svincolata
da essa.
Ciò premesso, l’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione in esame conclude
per l’esenzione da I.V.A. delle attività
indirizzate:
- alla consulenza e assistenza finalizzata
all’attività di presentazione
e proposta di prodotti assicurativi;
- alla collaborazione nella gestione o nell’esecuzione
… dei contratti assicurativi stipulati.
In altre parole viene ribadita l’esenzione
da I.V.A. della remunerazione percepita soltanto
per le attività di intermediazione
assicurativa, ovvero, come ribadito ulteriormente
nel terzultimo capoverso della “Risoluzione”
per le prestazioni che si concretino nell’analisi
e nella successiva copertura dei rischi e
nella collaborazione nella gestione dei sinistri
e nel recupero dei danni, prestazioni che
rientrano tutte nell’ambito dell’attività
di intermediazione, così come definita
dall’art. 106 del codice delle assicurazioni
private.
Come abbiamo già scritto nella risposta
precedente, quando la consulenza non
viene erogata per la conclusione del contratto
e per le attività ad essa accessorie,
essa non fruisce a nostro avviso dell’esenzione
dell’I.V.A. né alla
luce della risoluzione 190/E dell’8.5.2008,
né ad una attenta lettura di quella
in esame, in quanto non si tratta di attività
di intermediazione, bensì di attività
diversa, ossià di attività professionale
come quella, ad esempio, svolta da un avvocato,
che il broker è legittimato a prestare
in materia assicurativa.
Concludiamo aggiungendo una nota che avevamo
trascurato nella risposta precedente: se da
un lato è vero che le risoluzioni dell’Agenzia
delle Entrate determinano spesso un orientamento
degli uffici delle imposte, è altrettanto
vero che per giurisprudenza acquisita la risoluzione
è applicabile soltanto al caso singolo
e non assurge a dignità di norma interpretativa.