Quesito
su intermediari - possibilità di non operare nel
ramo auto (26/02/10)
Può un intermediario assicurativo iscritto alla sezione
E del RUI decidere, di non operare più nel ramo auto
anche se l’agente o gli agenti assicurativi per cui
lavora continuano a lavorare nel ramo auto? Se si, qual è
la procedura e le modalità a cui si deve attenere?
Stessa domanda per un intermediario iscritto alla sezione
A del RUI: può (anche se la compagnia o le compagnie
assicurative per cui lavora, esercitano ancora il ramo auto)
e se si: qual è la procedura e le modalità a
cui si deve attenere?
Assinews
risponde:
Chi svolge attività di agente di assicurazione e, conseguentemente,
anche chi svolge attività di subagente, intrattiene
un rapporto di lavoro non subordinato con un soggetto preponente,
che nel caso dell’agente è la compagnia di assicurazioni
e nel caso del subagente è lo stesso agente. In codesti
rapporti l’agente è obbligato a svolgere la propria
attività in base alle istruzioni impartitegli dalla
compagnia, oltre a dover osservare gli obblighi assunti con
la sottoscrizione del contratto di agenzia. Il subagente,
analogamente, deve seguire le istruzioni impartitegli dall’agente,
oltre a dover osservare gli obblighi assunti con la sottoscrizione
del contratto di subagenzia.
E’ pur vero che per effetto di uno dei decreti “Bersani”
l’agente non è più obbligato a svolgere
attività in esclusiva per una sola compagnia nei rami
danni e, si ritiene, che ciò valga anche per il subagente,
cosicché la rinuncia ad operare nel ramo auto, potrebbe
trovare una giustificazione legale, anche se poi questi soggetti
non intendono operare per nessuno.
Va però osservato che i contratti di agenzia e di subagenzia
sono solitamente a tempo indeterminato e consentono, perciò,
ad entrambe le parti di recedere liberamente da essi. In altre
parole si tratta di contratti che stanno in piedi fintantoché
permane l’interesse di ciascuna parte a mantenerli in
vita.
L’autore del quesito, dunque, faccia i dovuti sondaggi
ed accerti se la sua rinuncia ad operare nel ramo auto sarà
gradita o meno all’altra parte contraente e ne tragga
da solo le relative conseguenze, mentre nel secondo caso giustamente
non può trovare applicazione.