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Quesito su intermediari - possibilità di non operare nel ramo auto (26/02/10)

Può un intermediario assicurativo iscritto alla sezione E del RUI decidere, di non operare più nel ramo auto anche se l’agente o gli agenti assicurativi per cui lavora continuano a lavorare nel ramo auto? Se si, qual è la procedura e le modalità a cui si deve attenere?
Stessa domanda per un intermediario iscritto alla sezione A del RUI: può (anche se la compagnia o le compagnie assicurative per cui lavora, esercitano ancora il ramo auto) e se si: qual è la procedura e le modalità a cui si deve attenere?

Assinews risponde:
Chi svolge attività di agente di assicurazione e, conseguentemente, anche chi svolge attività di subagente, intrattiene un rapporto di lavoro non subordinato con un soggetto preponente, che nel caso dell’agente è la compagnia di assicurazioni e nel caso del subagente è lo stesso agente. In codesti rapporti l’agente è obbligato a svolgere la propria attività in base alle istruzioni impartitegli dalla compagnia, oltre a dover osservare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di agenzia. Il subagente, analogamente, deve seguire le istruzioni impartitegli dall’agente, oltre a dover osservare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di subagenzia.
E’ pur vero che per effetto di uno dei decreti “Bersani” l’agente non è più obbligato a svolgere attività in esclusiva per una sola compagnia nei rami danni e, si ritiene, che ciò valga anche per il subagente, cosicché la rinuncia ad operare nel ramo auto, potrebbe trovare una giustificazione legale, anche se poi questi soggetti non intendono operare per nessuno.
Va però osservato che i contratti di agenzia e di subagenzia sono solitamente a tempo indeterminato e consentono, perciò, ad entrambe le parti di recedere liberamente da essi. In altre parole si tratta di contratti che stanno in piedi fintantoché permane l’interesse di ciascuna parte a mantenerli in vita.
L’autore del quesito, dunque, faccia i dovuti sondaggi ed accerti se la sua rinuncia ad operare nel ramo auto sarà gradita o meno all’altra parte contraente e ne tragga da solo le relative conseguenze, mentre nel secondo caso giustamente non può trovare applicazione.

 

 

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